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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27474/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava: 1) il rifiuto da parte della Corte di appello di rinnovare l'istruzione dibattimentale e di ammettere la testimonianza di Anna De Vitis, per violazione del diritto di difesa e per motivazione carente, contraddittoria e illogica (si sosteneva che il richiamo ai fatti di imputazione fosse sufficiente a individuare le circostanze da trattare e che non poteva essere esclusa la prova per presunta inattendibilita prima dell'esame); 2) la violazione del divieto di reformatio in peius perché la Corte di appello, pur abbassando la pena complessiva, aveva aumentato l'incremento per la continuazione rispetto a quanto deciso in primo grado, senza adeguata motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che il giudice d'appello non poteva escludere a priori l'ammissione della teste per presunta inattendibilita e doveva valutare l'indispensabilita e la decisivita della prova, non la verosimiglianza. Ha inoltre rilevato la violazione del divieto di reformatio in peius perché l'aumento per la continuazione disposto dalla Corte territoriale (otto mesi) era superiore a quello fissato dal primo giudice (sei mesi). Alla luce dell'annullamento parziale e della corretta instaurazione del rapporto processuale, la Corte ha calcolato i termini di prescrizione aggiungendo le interruzioni previste dall'art. 161 cod. pen. e ha dichiarato la prescrizione dei reati: per il capo A) maturata il 25/11/2024 e per il capo B) il 28/11/2024, con conseguente estinzione per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 629 cod. pen.

    Norma incriminatrice dei reati ascritti all'imputato; usata per identificare il titolo di reato oggetto del giudizio

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Regole di impugnazione in Cassazione sui motivi attinenti alla motivazione e alla violazione di norme processuali; base per censurare carenza, contraddittorietà o illogicità della motivazione

  • art. 468 cod. proc. pen.

    Disciplina delle prove documentali e garanzie del contraddittorio sull'acquisizione documentale; richiamata in relazione alla tutela del diritto di difesa

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Regola la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello; il giudice deve valutare l'indispensabilita e la decisivita della prova, senza anticipare giudizi di verosimiglianza

  • art. 492, comma 2 cod. proc. pen.

    Citato tra le norme processuali rilevanti per le questioni probatorie e di motivazione

  • art. 493 cod. proc. pen.

    Citato in relazione al regime probatorio e alle formalita dell'atto di appello

  • art. 190 cod. proc. pen.

    Principio del contraddittorio nel processo; rilevanza per la contestazione sulla mancata acquisizione di prove difensive

  • art. 24 Cost.

    Diritto alla difesa; invocato per affermare che la mancata rinnovazione della prova ha leso il diritto di difesa dell'imputato

  • art. 81 cod. pen.

    Regola sulla continuazione e sul cumulo virtuale delle pene, rilevante per il calcolo dell'aumento per reati continuati

  • art. 133 cod. pen.

    Regole sulla determinazione della pena e sui criteri per il calcolo dell'aumento; usato per valutare la correttezza della determinazione dell'incremento per la continuazione

  • art. 597, comma 3, cod. proc. pen.

    Citato nella contestazione relativa alle formalita di impugnazione e alla motivazione della Corte territoriale

  • art. 161, comma secondo, cod. pen.

    Prevede l'aggiunta di un periodo per le interruzioni ai fini della prescrizione; applicato per calcolare la maturazione della prescrizione (aggiunti 2 anni e 6 mesi)

Massime di principio

  • Se in appello la difesa richiede la rinnovazione dell'istruttoria per assumere testimonianze, il giudice deve valutare l'indispensabilita e la decisivita della prova e non può escluderla anticipando giudizi di inattendibilita o verosimiglianza del teste
  • Il divieto di reformatio in peius impedisce al giudice d'appello di aumentare l'incremento di pena per reati satellite gia' unificati dalla continuazione rispetto a quanto stabilito in primo grado, anche se la pena complessiva risulti inferiore
  • Quando decisioni interlocutorie o di merito incidono sul calcolo della pena, occorre verificare gli effetti sulla prescrizione: l'eventuale annullamento parziale puo' far scattare il termine di prescrizione e condurre all'estinzione del reato se il termine e' già decorso o si perfeziona
  • Le censure sulla motivazione devono essere valutate alla luce dei limiti di sindacato della Corte di Cassazione: la ricostruzione deve mostrare illogicita', contraddittorieta' o carenza tali da impedire il controllo della legittimita; tuttavia, sul punto probatorio il giudice d'appello non puo' sostituirsi al giudice del fatto anticipando valutazioni

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