Cassazione Penale, Sentenza n. 27474/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava: 1) il rifiuto da parte della Corte di appello di rinnovare l'istruzione dibattimentale e di ammettere la testimonianza di Anna De Vitis, per violazione del diritto di difesa e per motivazione carente, contraddittoria e illogica (si sosteneva che il richiamo ai fatti di imputazione fosse sufficiente a individuare le circostanze da trattare e che non poteva essere esclusa la prova per presunta inattendibilita prima dell'esame); 2) la violazione del divieto di reformatio in peius perché la Corte di appello, pur abbassando la pena complessiva, aveva aumentato l'incremento per la continuazione rispetto a quanto deciso in primo grado, senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che il giudice d'appello non poteva escludere a priori l'ammissione della teste per presunta inattendibilita e doveva valutare l'indispensabilita e la decisivita della prova, non la verosimiglianza. Ha inoltre rilevato la violazione del divieto di reformatio in peius perché l'aumento per la continuazione disposto dalla Corte territoriale (otto mesi) era superiore a quello fissato dal primo giudice (sei mesi). Alla luce dell'annullamento parziale e della corretta instaurazione del rapporto processuale, la Corte ha calcolato i termini di prescrizione aggiungendo le interruzioni previste dall'art. 161 cod. pen. e ha dichiarato la prescrizione dei reati: per il capo A) maturata il 25/11/2024 e per il capo B) il 28/11/2024, con conseguente estinzione per prescrizione.
Norme richiamate
art. 629 cod. pen.
Norma incriminatrice dei reati ascritti all'imputato; usata per identificare il titolo di reato oggetto del giudizio
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Regole di impugnazione in Cassazione sui motivi attinenti alla motivazione e alla violazione di norme processuali; base per censurare carenza, contraddittorietà o illogicità della motivazione
art. 468 cod. proc. pen.
Disciplina delle prove documentali e garanzie del contraddittorio sull'acquisizione documentale; richiamata in relazione alla tutela del diritto di difesa
art. 603 cod. proc. pen.
Regola la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello; il giudice deve valutare l'indispensabilita e la decisivita della prova, senza anticipare giudizi di verosimiglianza
art. 492, comma 2 cod. proc. pen.
Citato tra le norme processuali rilevanti per le questioni probatorie e di motivazione
art. 493 cod. proc. pen.
Citato in relazione al regime probatorio e alle formalita dell'atto di appello
art. 190 cod. proc. pen.
Principio del contraddittorio nel processo; rilevanza per la contestazione sulla mancata acquisizione di prove difensive
art. 24 Cost.
Diritto alla difesa; invocato per affermare che la mancata rinnovazione della prova ha leso il diritto di difesa dell'imputato
art. 81 cod. pen.
Regola sulla continuazione e sul cumulo virtuale delle pene, rilevante per il calcolo dell'aumento per reati continuati
art. 133 cod. pen.
Regole sulla determinazione della pena e sui criteri per il calcolo dell'aumento; usato per valutare la correttezza della determinazione dell'incremento per la continuazione
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Citato nella contestazione relativa alle formalita di impugnazione e alla motivazione della Corte territoriale
art. 161, comma secondo, cod. pen.
Prevede l'aggiunta di un periodo per le interruzioni ai fini della prescrizione; applicato per calcolare la maturazione della prescrizione (aggiunti 2 anni e 6 mesi)
Massime di principio
- Se in appello la difesa richiede la rinnovazione dell'istruttoria per assumere testimonianze, il giudice deve valutare l'indispensabilita e la decisivita della prova e non può escluderla anticipando giudizi di inattendibilita o verosimiglianza del teste
- Il divieto di reformatio in peius impedisce al giudice d'appello di aumentare l'incremento di pena per reati satellite gia' unificati dalla continuazione rispetto a quanto stabilito in primo grado, anche se la pena complessiva risulti inferiore
- Quando decisioni interlocutorie o di merito incidono sul calcolo della pena, occorre verificare gli effetti sulla prescrizione: l'eventuale annullamento parziale puo' far scattare il termine di prescrizione e condurre all'estinzione del reato se il termine e' già decorso o si perfeziona
- Le censure sulla motivazione devono essere valutate alla luce dei limiti di sindacato della Corte di Cassazione: la ricostruzione deve mostrare illogicita', contraddittorieta' o carenza tali da impedire il controllo della legittimita; tuttavia, sul punto probatorio il giudice d'appello non puo' sostituirsi al giudice del fatto anticipando valutazioni
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