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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03787/2024 del 12/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consorzio)

La controversia

Il proprietario di due fondi in Eboli aveva chiesto, davanti al giudice delle acque, la condanna del consorzio al completamento dei lavori di adeguamento dell'impianto irriguo, al pagamento di indennità asseritamente ancora dovute e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Sosteneva che il consorzio avesse tentato di eseguire le opere occupando terreni non ricompresi in una valida procedura espropriativa, e che la mancata ultimazione dei lavori dipendesse da una condotta colposa del consorzio, a fronte della quale egli avrebbe soltanto contestato l'assenza di un titolo legittimante l'occupazione. Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha respinto l'appello, ritenendo sostanzialmente legittima la procedura ablativa, salvo alcune irregolarità documentali, e ha attribuito rilievo decisivo alla circostanza che il proprietario avesse opposto un rifiuto all'accesso sui terreni, impedendo il completamento delle opere. Nel ricorso per cassazione il proprietario ha articolato cinque motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente o intrinsecamente contraddittoria; vizio di motivazione e omesso esame di fatti decisivi, con particolare riferimento alle lettere di sollecito, all'archiviazione del procedimento penale per violenza privata e alla domanda risarcitoria fondata sul mancato completamento dei lavori entro il termine del decreto di occupazione; ulteriore vizio motivazionale e violazione delle regole di valutazione della prova in relazione allo stradone interpoderale non incluso nel piano particellare; omessa o insufficiente motivazione per la mancata ammissione della prova orale e per asserite irregolarità dei verbali della guardia consortile; omessa considerazione delle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio e violazione dell'art. 111 Cost. La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, ritenendo che i motivi di merito fossero inammissibili o infondati perché diretti a sollecitare una rivalutazione dei fatti preclusa in sede di legittimità, specie in presenza di doppia conforme, e ha escluso che la motivazione della sentenza del TSAP fosse apparente o intrinsecamente contraddittoria.

La decisione

La Corte ha confermato la decisione impugnata: ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la motivazione del TSAP era ritenuta percepibile, lineare e non apparente; ha dichiarato inammissibili il secondo, il terzo e il quarto motivo, perché miravano a ottenere una rivisitazione dell'accertamento di fatto, preclusa in cassazione in presenza di doppia conforme; ha dichiarato inammissibile anche il quinto motivo, sia perché richiedeva nuovamente una rivalutazione del fatto, sia perché non si confrontava con la reale ratio della decisione, che non aveva disatteso la consulenza tecnica ma aveva considerato estranee all'incarico le valutazioni giuridiche dell'ausiliare. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità ed è stato dichiarato l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    richiamato come base della domanda risarcitoria; la Corte conferma che non vi era stata condotta illecita causalmente riferibile al consorzio idonea a fondare la responsabilità aquiliana

  • art. 1038 c.c.

    evocato in relazione alla costituzione di una servitù sulle particelle occupate dalle condotte

  • art. 132, comma 4, c.p.c.

    invocato dal ricorrente per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente o contraddittoria

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato per i motivi di ricorso fondati su omesso esame e vizi motivazionali; la Corte ribadisce l'inammissibilità della censura quando mira a una rivalutazione del fatto, soprattutto in caso di doppia conforme

  • art. 348 ter c.p.c.

    richiamato, in combinato con i commi 4 e 5, per escludere il vizio di cui all'art. 360, n. 5, in presenza di doppia conforme

  • art. 111 Cost.

    richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sulla motivazione delle decisioni del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    evocato per rilevare che le risultanze istruttorie non erano state richiamate nel ricorso secondo le prescritte modalità

  • art. 202 r.d. n. 1775 del 1933

    richiamato per affermare che il rinvio al codice di procedura civile del 1865 è formale e non recettizio, con applicazione delle norme processuali vigenti

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    richiamato perché ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

  • art. 37 del Regolamento consortile

    richiamato dal ricorrente per contestare la regolarità dei verbali della guardia consortile

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso le decisioni del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche il controllo sulla motivazione è limitato ai casi di inesistenza, apparenza o intrinseca contraddittorietà del ragionamento decisorio; non è consentito alla Corte rivalutare sufficienza, razionalità o attendibilità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
  • Il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove o per contrapporre alla ricostruzione del giudice di merito una diversa lettura del materiale istruttorio, specie quando la decisione di appello sia in doppia conforme rispetto alla sentenza di primo grado.
  • La motivazione non è apparente quando, letta nel suo complesso, consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e la ragione decisiva della soluzione adottata, anche se la parte ricorrente dissenta dal peso attribuito alle singole risultanze di causa.
  • Se il giudice di merito fonda il rigetto della pretesa risarcitoria sull'accertamento che il danneggiato abbia concretamente ostacolato o impedito l'esecuzione dell'opera, l'eventuale mancanza o irregolarità di alcuni titoli o profili procedurali relativi a una porzione accessoria del tracciato può risultare irrilevante ai fini della causalità della pretesa responsabilità.
  • La censura relativa al mancato recepimento delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è inammissibile quando il giudice di merito non si sia realmente discostato dagli esiti peritali sui dati tecnici, ma abbia solo escluso che al consulente spettassero valutazioni giuridiche estranee al mandato conferito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità della PA
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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