Ordinanza n. 247/2026 - Catania, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento dello Sportello Unico per l’immigrazione di Catania che ha respinto la richiesta di riesame in autotutela dell’archiviazione di una domanda di nulla osta all’ingresso per lavoro
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’immigrazione ha respinto la richiesta di riforma in autotutela del precedente provvedimento di archiviazione dell’istanza di nulla osta all’ingresso presentata nel suo interesse dal datore di lavoro. L’archiviazione era stata motivata dal fatto che, nel triennio precedente, il datore di lavoro non aveva sottoscritto contratti di soggiorno dopo avere ottenuto i relativi nulla osta. Nella fase cautelare il ricorrente non ha fornito prove immediatamente apprezzabili circa la non imputabilità al datore di lavoro della mancata sottoscrizione dei contratti di soggiorno. Ha inoltre prospettato un pregiudizio cautelare non immediatamente riconducibile all’atto impugnato.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. A un sommario esame, ha escluso il fumus boni iuris rilevando che era incontestato che, nel triennio precedente, il datore di lavoro non avesse sottoscritto contratti di soggiorno con gli stranieri per i quali aveva ottenuto il nulla osta all’ingresso e che il ricorrente non avesse dimostrato, con elementi immediatamente apprezzabili, la non imputabilità dell’evento al datore di lavoro. Ha escluso anche il periculum in mora, poiché il pregiudizio dedotto non risultava immediatamente riconducibile al provvedimento impugnato e non risultava adottato alcun provvedimento di espulsione nei confronti del ricorrente. La decisione cautelare è stata resa impregiudicata ogni ulteriore questione di merito e di rito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.
La tutela cautelare è stata valutata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La norma è stata richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è stata richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, il fumus boni iuris non sussiste quando risulti incontestata la circostanza fattuale posta a fondamento del provvedimento amministrativo e il ricorrente non offra elementi immediatamente apprezzabili idonei a dimostrare la non imputabilità di tale circostanza al soggetto interessato.
- Il periculum in mora deve essere concreto e deve presentare un nesso immediato con l’atto impugnato; la tutela cautelare può essere negata quando il pregiudizio prospettato non sia direttamente riconducibile al provvedimento e non risulti adottato un ulteriore atto lesivo specificamente temuto, quale un provvedimento di espulsione.
- Il rigetto della domanda cautelare non pregiudica l’esame delle ulteriori questioni di merito e di rito, che restano impregiudicate nella fase cautelare.
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