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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1127

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1127 del Consiglio, del 12 luglio 2016, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2425

Normativa europea32016R1127

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità soggetti alle misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001 in materia di contrasto al terrorismo. Il Consiglio, dopo aver riesaminato l’elenco e valutato le osservazioni degli interessati e le informazioni delle autorità nazionali competenti, conferma il mantenimento nell’elenco dei soggetti indicati nell’allegato. Contestualmente abroga il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2015/2425 e stabilisce l’applicazione immediata e diretta in tutti gli Stati membri.

Aggiornamento dell’elenco di persone, gruppi ed entità soggetti a misure restrittive antiterrorismo ai sensi del regolamento (CE) n. 2580/2001.

Ambito di applicazione

Si applica alle persone fisiche, ai gruppi e alle entità inseriti nell’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, cioè ai destinatari delle misure restrittive specifiche contro il terrorismo nell’Unione europea. L’ambito territoriale è l’Unione europea, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri; il regolamento produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo contiene l’elenco nominativo allegato e non introduce esclusioni ulteriori rispetto a quelle già previste dal regime di base.

Aggiornamento dell’elenco antiterrorismo ai sensi del regolamento (CE) n. 2580/2001

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1127 del Consiglio aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità soggetti a misure restrittive specifiche contro il terrorismo. L’atto si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 2580/2001 e richiama la posizione comune 2001/931/PESC quale base per l’individuazione dei soggetti coinvolti in atti terroristici.

Finalità e contesto normativo

Dai considerando emerge che il Consiglio aveva già adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2425, con il quale era stato stabilito un elenco aggiornato dei destinatari delle misure. Nel 2016 il Consiglio ha riesaminato tale elenco come prescritto dall’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, tenendo conto delle osservazioni presentate dagli interessati e delle informazioni aggiornate ricevute dalle autorità nazionali competenti sul loro status a livello nazionale.

Riesame dell’elenco e conferma delle designazioni

Il Consiglio dichiara di aver fornito, ove praticamente possibile, la motivazione dell’inserimento nell’elenco alle persone, ai gruppi e alle entità interessati. Inoltre, tramite avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ha informato i soggetti elencati della decisione di mantenerli nell’elenco e della possibilità di richiedere le motivazioni del loro inserimento, se non già comunicate.

Il Consiglio ha verificato che le autorità competenti, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC, avevano adottato decisioni nei confronti della totalità dei soggetti elencati per il loro coinvolgimento in atti terroristici ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della medesima posizione comune. Sulla base di tale verifica, conclude che i soggetti cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC devono continuare a essere sottoposti alle misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001.

Contenuto dell’allegato

L’allegato costituisce il nucleo operativo del regolamento, poiché contiene l’elenco delle persone fisiche e delle organizzazioni/gruppi a cui si applicano le misure restrittive. Tra i soggetti indicati figurano sia singole persone sia formazioni note in ambito antiterrorismo internazionale, quali Hamas, il PKK, le FARC, il LTTE, il PFLP e altre organizzazioni o entità riportate con eventuali alias.

Abrogazione del precedente atto di esecuzione

L’articolo 2 abroga espressamente il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2425, sostituendolo con il nuovo elenco allegato al regolamento del 2016.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di atti nazionali di recepimento.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’elenco dei soggetti designati

L’articolo 1 rinvia all’allegato, che contiene l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità ai quali continuano ad applicarsi le misure restrittive dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001. L’allegato include persone fisiche e organizzazioni/gruppi specificamente identificati.

Riesame dell’elenco e base istruttoria

Nei considerando il Consiglio afferma di aver riesaminato l’elenco ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, tenendo conto delle osservazioni degli interessati e delle informazioni aggiornate delle autorità nazionali competenti sul loro status a livello nazionale. Viene confermato che le autorità competenti, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC, hanno adottato decisioni nei confronti di tutti i soggetti elencati per il loro coinvolgimento in atti terroristici.

Mantenimento delle misure restrittive antiterrorismo

Il Consiglio conclude che i soggetti cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC devono continuare a essere soggetti alle misure restrittive specifiche previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001.

Abrogazione del precedente regolamento di esecuzione

L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2425, che era il precedente atto di aggiornamento dell’elenco.

Entrata in vigore e applicabilità

Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materielotta al terrorismosanzioni restrittivepolitica estera e di sicurezza comunecooperazione giudiziaria e di polizia

Testo integrale

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