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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1122

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1122 della Commissione, dell'11 luglio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32016R1122

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli freschi. Tali valori sono fissati nell'allegato in euro per 100 kg e variano in funzione del codice NC del prodotto e del paese terzo di origine. L'atto ha efficacia immediata dalla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato, identificati dai codici NC 0702 00 00, 0709 93 10, 0805 50 10, 0808 10 80, 0808 30 90, 0809 10 00 e 0809 29 00. I valori sono fissati per singoli paesi terzi di origine indicati con i codici della nomenclatura dei paesi terzi e con il codice "ZZ" per le "altre origini". Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1122 della Commissione aggiorna i valori forfettari all'importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata di alcuni prodotti ortofrutticoli freschi. L'intervento si inserisce nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e delle modalità applicative previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che disciplina la materia in attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Fondamento normativo e finalità

La Commissione richiama l'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede la fissazione dei valori forfettari all'importazione per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, sulla base dei criteri derivanti dagli esiti dell'Uruguay Round. I considerando precisano che il valore forfettario è calcolato ogni giorno feriale, in funzione di dati giornalieri variabili; per questo motivo il regolamento è adottato con efficacia immediata.

Ambito di applicazione oggettivo e soggettivo

L'atto riguarda esclusivamente le importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli individuati mediante codici NC specifici. I valori sono differenziati per origine del prodotto, utilizzando i codici dei paesi terzi previsti dalla nomenclatura aggiornata dal regolamento (UE) n. 1106/2012; il codice "ZZ" indica le "altre origini".

Contenuto dell'articolo 1

L'articolo 1 non contiene un criterio autonomo di calcolo, ma rinvia all'allegato, nel quale sono fissati i valori forfettari all'importazione espressi in EUR/100 kg. L'allegato contempla, tra gli altri, i codici NC 0702 00 00, 0709 93 10, 0805 50 10, 0808 10 80, 0808 30 90, 0809 10 00 e 0809 29 00, con valori distinti per paesi come MA, TR, AR, BO, CL, UY, ZA, BR, CN e NZ, oltre al codice ZZ.

Effetti pratici per gli operatori

Per gli importatori e i professionisti doganali, il regolamento è rilevante perché incide sul calcolo del prezzo di entrata e, di riflesso, sul trattamento tariffario applicabile alle importazioni dei prodotti elencati. La verifica corretta del codice NC e dell'origine del prodotto è essenziale per individuare il valore forfettario corretto.

Entrata in vigore

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre ribadito che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto della fissazione dei valori forfettari

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. La misura serve alla determinazione del prezzo di entrata per taluni ortofrutticoli importati da paesi terzi.

Base normativa e criterio di calcolo

Il regolamento richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. I considerando precisano che i valori forfettari sono determinati in applicazione dei risultati dell'Uruguay Round e che sono calcolati ciascun giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.

Valori contenuti nell'allegato

L'allegato riporta i valori forfettari all'importazione, espressi in EUR/100 kg, per specifici codici NC e specifiche origini. Tra i prodotti figurano, a titolo esemplificativo, pomodori, aglio/ortaggi assimilati, agrumi e altri prodotti ortofrutticoli, con valori differenziati per paese terzo e per "altre origini" (codice ZZ).

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio internazionaleortofrutticolidazi doganali

Testo integrale

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