Regolamento (UE) 2016/1120
Regolamento (UE) 2016/1120 della Commissione, dell'11 luglio 2016, che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica l'allegato IV del regolamento cosmetici per aggiornare la disciplina del nerofumo come colorante autorizzato. Sulla base dei pareri scientifici del CSSC, introduce una specifica voce per il nerofumo in forma nano, consentendone l'uso fino al 10% p/p ma escludendo le applicazioni inalabili. Vengono inoltre aggiornati i criteri di purezza e impurezza, sostituendo quelli ormai superati per la forma non nano.
Modifica dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/2009 per autorizzare il nerofumo (carbon black) in forma nanostrutturata come colorante cosmetico, con specifiche di purezza e limiti d'uso.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti cosmetici disciplinati dal regolamento (CE) n. 1223/2009, limitatamente alla sostanza colorante nerofumo (carbon black) iscritta nell'allegato IV. Riguarda sia la voce già esistente per il nerofumo non nano, sia la nuova voce per il nerofumo in forma nano, con effetti su fabbricanti, importatori e operatori del settore cosmetico che immettono sul mercato UE prodotti contenenti tale sostanza. L'uso è ammesso nell'Unione europea e negli Stati membri, con esclusione delle applicazioni che possano comportare esposizione dei polmoni dell'utilizzatore finale per inalazione.
Modifica dell'allegato IV del regolamento cosmetici per il nerofumo
Il regolamento (UE) 2016/1120 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici per adeguare l'allegato IV al progresso tecnico e scientifico in materia di coloranti. La modifica trae fondamento dall'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento cosmetici e tiene conto dei pareri del Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) sul nerofumo in forma nano.
Contesto scientifico e ratio dell'intervento
La Commissione richiama il parere del CSSC del 12 dicembre 2013, secondo cui il nerofumo nanostrutturato, con dimensione delle particelle primarie pari o superiore a 20 nm e in concentrazione massima del 10% p/p, non presenta rischi di effetti nocivi per l'uomo in seguito ad applicazione su pelle sana e intatta. Richiama inoltre il parere del 23 settembre 2014, che chiarisce che la valutazione non riguarda le applicazioni suscettibili di esporre i polmoni del consumatore a nanoparticelle di nerofumo per inalazione. La Commissione osserva altresì che i precedenti criteri di purezza per il nerofumo non nano non sono più aggiornati e devono essere sostituiti.
Ambito della modifica normativa
La modifica riguarda esclusivamente l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/2009, cioè l'elenco dei coloranti autorizzati nei prodotti cosmetici. L'intervento incide sulla voce 126 e introduce la nuova voce 126a per il nerofumo (carbon black) in forma nano, con specifiche tecniche e limiti di impiego definiti. La disciplina vale per gli operatori del settore cosmetico che utilizzano o commercializzano prodotti contenenti tale sostanza nell'Unione.
Disciplina del nerofumo non nano e del nerofumo nano
L'allegato, come modificato, mantiene la voce 126 per il nerofumo (carbon black), associato al Color Index 77266, ai numeri CAS 1333-86-4 e 7440-44-0 e ai numeri CE 215-609-9, 231-153-3, 931-328-0 e 931-334-3. Per questa voce sono riportati requisiti di purezza superiori al 97% e un profilo di impurezza dettagliato, con limiti per ceneri, zolfo totale, IPA totali, benzo(a)pirene, dibenzo(a,h)antracene, arsenico, piombo e mercurio.
Accanto a tale voce viene inserita la voce 126a, relativa al nerofumo (carbon black) nano, identificato con Color Index 77266 (nano) e denominazione comune "Carbon Black (nano)". Per questa forma è autorizzato l'uso come colorante con concentrazione massima del 10% nella preparazione pronta per l'uso, ma è espressamente vietato nelle applicazioni che possano comportare esposizione dei polmoni dell'utilizzatore finale per inalazione. Anche per il nanomateriale valgono specifiche di purezza molto dettagliate e la condizione che le particelle primarie abbiano dimensione pari o superiore a 20 nm.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In quanto regolamento dell'Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell'allegato IV del regolamento cosmetici
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1223/2009 secondo l'allegato del regolamento, inserendo/aggiornando le voci relative al nerofumo come colorante cosmetico.
Autorizzazione del nerofumo (nano)
L'allegato introduce la voce 126a per il nerofumo (carbon black) in forma nano, autorizzato come colorante con concentrazione massima del 10% nella preparazione pronta per l'uso. È vietato l'uso nelle applicazioni che possano comportare esposizione dei polmoni dell'utilizzatore finale per inalazione.
Specifiche di purezza e dimensione particellare
Per il nerofumo nano sono consentiti solo nanomateriali con purezza superiore al 97% e con preciso profilo di impurezza: ceneri ≤ 0,15%, zolfo totale ≤ 0,65%, IPA totali ≤ 500 ppb, benzo(a)pirene ≤ 5 ppb, dibenzo(a,h)antracene ≤ 5 ppb, arsenico totale ≤ 3 ppm, piombo totale ≤ 10 ppm, mercurio totale ≤ 1 ppm; la dimensione delle particelle primarie deve essere ≥ 20 nm.
Aggiornamento della voce per il nerofumo non nano
Per la voce 126 relativa al nerofumo (carbon black) non nano restano indicati l'identificativo 77266 e i dati CAS/CE, ma sono soppressi i criteri di purezza obsoleti e sostituiti dai criteri applicabili al nerofumo nano, in coerenza con l'evoluzione tecnica e scientifica.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 11 lug 2016Regolamento (UE) 2016/1121
- Regolamento · 11 lug 2016Regolamento (UE) 2016/1122
- Regolamento · 11 lug 2016Regolamento (UE) 2016/1157
- Regolamento · 12 lug 2016Regolamento (UE) 2016/1152
- Regolamento · 12 lug 2016Regolamento (UE) 2016/1151
- Regolamento · 12 lug 2016Regolamento (UE) 2016/1135
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →