Regolamento (UE) 2016/1151
Regolamento (UE) 2016/1151 della Commissione, del 12 luglio 2016, recante divieto di pesca dello scorfano nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1F e nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV nonché nelle acque internazionali della zona di conservazione dello scorfano per le navi battenti bandiera lettone
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento constata l'esaurimento del contingente di pesca 2016 per lo scorfano assegnato alla Lettonia per uno specifico stock e una specifica area di pesca. Di conseguenza, dispone il divieto, per le navi lettoni interessate, di proseguire la pesca di tale stock e di conservare, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture effettuate dopo la data di chiusura. Il testo è di applicazione diretta e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Divieto di pesca dello scorfano per le navi battenti bandiera lettone nelle acque groenlandesi e nelle acque internazionali indicate, a seguito dell'esaurimento del contingente 2016.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi battenti bandiera lettone o immatricolate in Lettonia che esercitano attività di pesca dello scorfano (Sebastes spp.) nello stock indicato in allegato. L'ambito territoriale comprende le acque groenlandesi della zona NAFO 1F, le acque groenlandesi delle zone V e XIV e le acque internazionali della zona di conservazione dello scorfano. L'applicazione decorre dalla data di chiusura indicata nell'allegato, ossia dal 9.6.2016. Il regolamento opera nel contesto delle possibilità di pesca fissate per il 2016 dal regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio.
Divieto di pesca dello scorfano per la flotta lettone in specifiche aree groenlandesi e internazionali
Il regolamento (UE) 2016/1151 della Commissione attua la chiusura di un contingente di pesca 2016 per lo scorfano, alla luce delle informazioni ricevute dalla Commissione sull'esaurimento delle quantità assegnate alla Lettonia. Il provvedimento si fonda sul regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare sull'articolo 36, paragrafo 2, e si inserisce nel quadro delle possibilità di pesca fissate dal regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio.
Presupposto della misura: esaurimento del contingente
La Commissione prende atto che le catture dello stock indicato in allegato da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro interessato, o in esso immatricolate, hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2016. Per questo motivo il contingente della Lettonia per tale stock è considerato esaurito dalla data stabilita nell'allegato, ossia dal 9.6.2016.
Divieto di pesca e divieti accessori
Dal 9.6.2016 è vietato alle navi battenti bandiera lettone o immatricolate in Lettonia esercitare attività di pesca sullo stock di scorfano identificato in allegato. Il divieto non si limita alla cattura, ma comprende anche la conservazione a bordo, il trasferimento, il trasbordo e lo sbarco delle catture effettuate dopo tale data.
Stock, specie e zone interessate
L'allegato identifica puntualmente l'oggetto del divieto:
- Stato membro: Lettonia;
- stock: RED/N1G14P e RED/*5-14P;
- specie: scorfano (Sebastes spp.);
- zone: acque groenlandesi della zona NAFO 1F, acque groenlandesi delle zone V e XIV e acque internazionali della zona di conservazione dello scorfano.
Entrata in vigore e natura del regolamento
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto regolamentare dell'Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Constatazione dell'esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2016 alla Lettonia per lo stock indicato nell'allegato si considera esaurito a decorrere dalla data di chiusura fissata nell'allegato stesso, cioè il 9.6.2016.
Divieto di attività di pesca e operazioni successive
Dalla data stabilita nell'allegato è vietata alle navi battenti bandiera lettone o immatricolate in Lettonia la pesca dello stock di scorfano indicato. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dopo tale data.
Ambito oggettivo e territoriale dell'allegato
Lo stock interessato è identificato come RED/N1G14P e RED/*5-14P, specie scorfano (Sebastes spp.), nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1F, nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV e nelle acque internazionali della zona di conservazione dello scorfano.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 12 lug 2016Regolamento (UE) 2016/1127
- Regolamento · 12 lug 2016Regolamento (UE) 2016/1135
- Regolamento · 12 lug 2016Regolamento (UE) 2016/1152
- Regolamento · 11 lug 2016Regolamento (UE) 2016/1120
- Regolamento · 11 lug 2016Regolamento (UE) 2016/1121
- Regolamento · 11 lug 2016Regolamento (UE) 2016/1122
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →