Regolamento (UE) 2016/1152
Regolamento (UE) 2016/1152 della Commissione, del 12 luglio 2016, recante divieto di pesca dello scorfano nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1F e nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV nonché nelle acque internazionali della zona di conservazione dello scorfano per le navi battenti bandiera tedesca
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dichiara esaurito il contingente 2016 di scorfano assegnato alla Germania per lo stock e le zone indicati nell’allegato. Da tale data le navi interessate non possono più esercitare attività di pesca su quello stock, né conservare, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture effettuate dopo la chiusura. Il provvedimento è adottato in applicazione del sistema di controllo della politica comune della pesca e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Divieto di pesca dello scorfano per le navi battenti bandiera tedesca nelle acque groenlandesi indicate e nelle acque internazionali della zona di conservazione dello scorfano, per esaurimento del contingente 2016.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi battenti bandiera tedesca o immatricolate in Germania, limitatamente allo stock di scorfano (Sebastes spp.) indicato nell’allegato, nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1F, nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV e nelle acque internazionali della zona di conservazione dello scorfano. L’effetto è collegato all’esaurimento del contingente di pesca assegnato per il 2016 e decorre dalla data di chiusura fissata nell’allegato, pari all’11 giugno 2016.
Divieto di pesca dello scorfano per le navi tedesche in specifiche aree groenlandesi
Il regolamento, adottato dalla Commissione il 12 luglio 2016, interviene in materia di gestione dei contingenti ittici per il 2016. In base alle informazioni ricevute, il contingente assegnato alla Germania per lo stock di scorfano nelle zone indicate risulta esaurito, rendendo necessario un divieto immediato di pesca per evitare superamenti delle possibilità di pesca stabilite dal regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio.
Base giuridica e contesto
Il provvedimento è adottato ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, che disciplina il regime di controllo della politica comune della pesca. I considerando richiamano il regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, che fissa per il 2016 i contingenti di pesca, e precisano che le catture già effettuate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato.
Esaurimento del contingente
L’articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca 2016 assegnato alla Germania per lo stock indicato nell’allegato si considera esaurito dalla data indicata nello stesso allegato. Per il caso concreto, la data di chiusura è l’11 giugno 2016.
Divieti operativi per le navi interessate
L’articolo 2 dispone che, a decorrere dalla data di chiusura:
- le attività di pesca dello stock di scorfano sono vietate alle navi battenti bandiera tedesca o immatricolate in Germania;
- è vietato conservare a bordo le catture di tale stock;
- è vietato trasferire o trasbordare tali catture;
- è vietato sbarcare le catture effettuate dopo la data di chiusura.
Il divieto riguarda lo stock identificato come RED/N1G14P e RED/*5-14P, relativo allo scorfano (Sebastes spp.), nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1F, nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV e nelle acque internazionali della zona di conservazione dello scorfano.
Entrata in vigore e efficacia
L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto UE di portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Esaurimento del contingente 2016
L’articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca assegnato per il 2016 alla Germania per lo stock indicato nell’allegato si considera esaurito dalla data ivi fissata. Per il caso specifico, la data di chiusura è l’11 giugno 2016.
Divieto di pesca e di gestione delle catture
L’articolo 2 vieta, dalla data di chiusura indicata nell’allegato, le attività di pesca dello stock di scorfano da parte di navi battenti bandiera tedesca o immatricolate in Germania. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dopo tale data.
Ambito territoriale e stock interessato
L’allegato individua lo stock RED/N1G14P e RED/*5-14P, specie scorfano (Sebastes spp.), nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1F, nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV e nelle acque internazionali della zona di conservazione dello scorfano.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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