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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1135

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1135 della Commissione, del 12 luglio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32016R1135

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce, per una serie di ortofrutticoli, i valori forfettari all'importazione da utilizzare nel calcolo del prezzo di entrata. Si tratta di un atto di esecuzione adottato sulla base del regolamento (UE) n. 543/2011, che prevede la fissazione giornaliera di tali valori in funzione dei dati disponibili. I valori sono riportati in allegato per singolo codice NC e paese di origine, con applicazione immediata dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione per determinati ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati per codice NC nell'allegato, provenienti dai paesi terzi ivi indicati, per la determinazione del prezzo di entrata ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Ha efficacia in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1135 della Commissione, del 12 luglio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Il regolamento si colloca nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e disciplina la fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione utilizzati per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli provenienti da paesi terzi. La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede criteri specifici per il calcolo di tali valori sulla base di dati giornalieri variabili.

Base giuridica e funzione del regolamento

Il regolamento di esecuzione attua l'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che disciplina i valori forfettari all'importazione per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento. I considerando chiariscono che i valori vengono determinati ogni giorno feriale e che, per questa ragione, il regolamento entra in vigore immediatamente con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Ambito di applicazione

L'atto riguarda esclusivamente alcuni ortofrutticoli freschi identificati mediante codice NC e importati da determinati paesi terzi. I valori si applicano ai fini della determinazione del prezzo di entrata, parametro rilevante nel regime di importazione di tali prodotti. L'allegato include, tra gli altri, i codici NC 0702 00 00, 0709 93 10, 0805 50 10, 0808 10 80, 0808 30 90, 0809 10 00 e 0809 29 00, con valori differenziati per paese di origine e per il codice "ZZ" relativo ad altre origini.

Contenuto normativo essenziale

L'articolo 1 rinvia integralmente all'allegato per l'individuazione dei valori forfettari all'importazione applicabili. Gli importi sono espressi in euro per 100 kg e variano in funzione del prodotto e del paese terzo di provenienza. L'articolo 2 stabilisce l'entrata in vigore immediata e ribadisce la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.

Effetti pratici

Per gli operatori importatori e per i professionisti che assistono le imprese nel commercio di ortofrutticoli, il regolamento rileva come atto tecnico di aggiornamento dei valori di riferimento da utilizzare nel calcolo del prezzo di entrata. La sua applicazione è automatica dalla data di pubblicazione e non richiede recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Fissazione dei valori forfettari all'importazione

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato. I valori sono espressi in EUR/100 kg e riguardano specifici codici NC di ortofrutticoli, con distinzione per paese terzo di provenienza e, ove previsto, per il codice "ZZ" corrispondente ad "altre origini".

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Precisa inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Base normativa e criterio di calcolo

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare sull'articolo 136, paragrafo 1. I considerando ricordano che i valori forfettari sono fissati dalla Commissione in applicazione dei risultati dell'Uruguay Round e sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.

Allegato con i valori per prodotto e origine

L'allegato contiene l'elenco puntuale dei valori forfettari all'importazione per i codici NC 0702 00 00, 0709 93 10, 0805 50 10, 0808 10 80, 0808 30 90, 0809 10 00 e 0809 29 00, con indicazione dei paesi terzi interessati e dei relativi importi unitari.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio esteroortofrutticoli

Testo integrale

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