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Sentenza

Sentenza del 06/03/2023 n. 6622 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rigettato il ricorso per revocazione presentato dall'Agenzia delle Entrate, confermando che l'avviso di ricevimento non era presente nel fascicolo corretto per responsabilità della parte (errore nella nota di deposito) e non per un disguido d'ufficio; di conseguenza non sussiste l'ipotesi di revocazione per errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n.4 c.p.c. Nulla in ordine alle spese data la mancata costituzione dei controricorrenti.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

I contribuenti hanno impugnato un avviso di accertamento catastale che riclassificava un immobile da A/3 ad A/2; i giudici di merito hanno accolto il ricorso ritenendo che l'Amministrazione non avesse adeguatamente motivato la nuova attribuzione di categoria considerato che l'immobile nel 2011 era stato già classificato A/3 classe 3. L'Agenzia ha chiesto revocazione dell'ordinanza della Cassazione (Sez. V, n. 16817/2020) che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso per mancanza in atti del documento attestante la notifica. L'Agenzia ha sostenuto che l'avviso di ricevimento era stato prodotto ma inserito per errore di cancelleria in un diverso fascicolo a causa di un errore nel numero di ruolo riportato nella nota di deposito; ha invocato l'errore di fatto ai sensi degli artt. 391-bis e 395 n.4 c.p.c. La Corte ha però ritenuto che l'errore non derivasse da un disguido di cancelleria ma da un errore della parte che indicò il numero di ruolo errato, sicché la prova della notifica non risultava essere stata ritualmente prodotta nel fascicolo corretto e non poteva applicarsi il precedente che ammette la revocazione per atti ritualmente prodotti ma inseriti in altro fascicolo per disguido di cancelleria.

Norme richiamate

  • legge n. 311 del 2004, art. 1, comma 335

    Regola la materia del riclassamento catastale: l'atto amministrativo di riclassamento deve essere adeguatamente motivato; la Corte ha richiamato la necessità di motivazione specifica quando si modifica una classificazione precedentemente confermata.

  • legge n. 241 del 1990, art. 3

    Principio di dovere di motivazione dell'azione amministrativa; richiamato nella fase di valutazione della correttezza motivazionale dell'atto di riclassamento.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma richiamata nella precedente impugnazione in Cassazione (motivo di ricorso per violazione di legge), citata nel procedimento ma non decisive nella valutazione della revocazione qui esaminata.

  • art. 391-bis c.p.c.

    Norma processuale richiamata dall'Agenzia a sostegno della domanda di revocazione per errore di fatto; la Corte ha esaminato la rilevanza della prova documentale ai fini della revocazione.

  • art. 395, n. 4 c.p.c.

    Prevede la revocazione per errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa; la Corte ha precisato che tale rimedio è applicabile solo se l'atto era stato ritualmente prodotto e non presente in fascicolo per disguido di cancelleria, non per errori imputabili alla parte.

  • art. 36 disp. att. c.p.c.

    Attribuisce al cancelliere la funzione di inserimento degli atti nel fascicolo; la Corte ha ricordato che un atto può essere considerato "atto di causa" solo se la parte ha compiuto tutto il necessario per la sua rituale produzione e l'eventuale mancato inserimento sia dipeso da disguido della cancelleria debitamente documentato.

  • Sez. V, n. 29634 del 14/11/2019, Rv. 655742 - 01 (giurisprudenza)

    Precedente che ammette la revocazione quando un atto ritualmente depositato dalla parte non è stato inserito in fascicolo per un disguido di cancelleria; la Corte nel caso concreto ha però circoscritto l'applicabilità di tale principio richiedendo prova che il mancato inserimento sia effettivamente dipeso dalla cancelleria e non da un errore della parte.

  • Sez. V, n. 16817 del 2020 (ordinanza)

    Ordinanza richiamata in cui la Cassazione aveva precedentemente dichiarato inammissibile il ricorso per mancanza dell'avviso di notifica in atti; su tale ordinanza l'Agenzia ha chiesto revocazione.

Massime di principio

  • Per ottenere la revocazione ex art. 395 n.4 c.p.c. occorre dimostrare che l'errore di fatto deriva da un atto o documento della causa ritualmente prodotto ma non inserito nel fascicolo per un disguido della cancelleria; non è sufficiente un documento depositato in modo errato dalla parte.
  • Se la parte, nella nota di deposito, indica dati errati (es. numero di ruolo), l'eventuale inserimento del documento in un fascicolo diverso è da imputare alla parte e non configura il disguido di cancelleria necessario alla revocazione.
  • La prova della notifica o di altri atti rilevanti deve essere curata con attenzione: conservare ricevute, avvisi di ricevimento e documentazione di deposito con i dati corretti è determinante per la tutela processuale.
  • Il principio che estende la nozione di "atto di causa" anche agli atti materialmente non presenti nel fascicolo si applica in via limitata e richiede documentazione del disguido di cancelleria; la revocazione rimane uno strumento eccezionale e non va ampliata oltre i suoi presupposti legislativi e giurisprudenziali.
  • Nelle controversie su riclassamenti catastali, l'Amministrazione deve fornire motivazioni puntuali e specifiche quando modifica una classificazione già confermata in precedenza: l'omissione di una adeguata giustificazione può determinare l'annullamento dell'atto.
  • In difetto di prova che l'omissione derivi da un disguido d'ufficio, i giudici respingono le richieste di revocazione e confermano il limite della responsabilità della parte nel corretto deposito degli atti.

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