Ordinanza n. 502/2026 - Napoli, Sezione 4
Per l’ottemperanza al giudicato, formatosi sul Decreto della Corte di Appello di Napoli, depositato il 24.01.18, Cron. N. 114/18, a definizione del procedimento R.G. n. 1705/17;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto della Corte di Appello di Napoli recante condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di somme a titolo di equo indennizzo e delle spese di lite
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del decreto della Corte di Appello di Napoli, depositato il 24 gennaio 2018, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di euro 2.800,00 per ciascun ricorrente, oltre interessi legali dalla domanda, nonché delle spese di lite attribuite al procuratore antistatario. Il TAR ha rilevato che l'art. 1, comma 817, della legge n. 207/2024 ha modificato l'art. 5-sexies della legge n. 89/2001, introducendo il comma 12-bis. Tale disposizione consente ai creditori di somme liquidate ai sensi della legge Pinto fino al 31 dicembre 2021 di rinnovare la domanda di pagamento secondo le modalità previste dai commi 3 e 3-bis e stabilisce che, decorsi venti giorni dall'entrata in vigore della disposizione, per i successivi due anni non possono essere iniziate azioni esecutive o giudizi di ottemperanza; quelli già pendenti sono sospesi.
La decisione
Il TAR, impregiudicati i profili processuali, di merito e sulle spese, ha disposto la sospensione automatica del giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 79, comma 1, c.p.a., in combinato disposto con l'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001. La sospensione opera fino alla scadenza del biennio previsto dalla disposizione speciale. Il giudizio potrà proseguire ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a., a seguito della presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza entro novanta giorni dalla scadenza del biennio. Non è stata quindi definita la domanda di ottemperanza, né sono stati esaminati i profili di rito, di merito o le spese.
Norme richiamate
art. 1, comma 817, l. n. 207/2024
"Per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. Il Ministero della giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale. Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi"
La disposizione, modificando l'art. 5-sexies della legge n. 89/2001 con l'introduzione del comma 12-bis, prevede una sospensione automatica dei giudizi di ottemperanza relativi ai crediti indicati dalla norma per i due anni successivi al decorso di venti giorni dall'entrata in vigore.
art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001
"Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi"
Introduce una causa legale di sospensione automatica dei giudizi di ottemperanza e impedisce, per il medesimo periodo, l'avvio di nuove azioni esecutive o di ottemperanza da parte dei creditori rientranti nell'ambito applicativo.
art. 79, comma 1, c.p.a.
Costituisce, unitamente alla disposizione speciale dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001, la base processuale del provvedimento di sospensione del giudizio.
art. 80, comma 1, c.p.a.
Consente la prosecuzione del giudizio mediante istanza di fissazione dell'udienza da presentare entro novanta giorni dalla scadenza del biennio di sospensione.
Massime di principio
- Quando una disposizione speciale vieta temporaneamente l'avvio di giudizi di ottemperanza e dispone la sospensione di quelli già pendenti, il giudice dell'ottemperanza deve sospendere il giudizio senza esaminare, in tale fase, i profili di rito, di merito e sulle spese.
- L'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001, introdotto dall'art. 1, comma 817, della legge n. 207/2024, prevede per i crediti liquidati ai sensi della legge Pinto fino al 31 dicembre 2021 una sospensione automatica biennale dei giudizi di ottemperanza già pendenti, decorsi venti giorni dall'entrata in vigore della disposizione.
- Dopo la scadenza del biennio di sospensione, il giudizio sospeso prosegue soltanto a seguito di istanza di fissazione dell'udienza presentata entro novanta giorni dalla scadenza del biennio, ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a.
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