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Sentenza

Sentenza n. 360/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento - del decreto 23/12/2024 prot. n. 203842, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, comunicato in pari data a mezzo di posta elettronica certificata, nella parte in cui ha disposto la revoca parziale e la conseguente rideterminazione del contributo concesso con decreto n. 30155 del 26/04/2022, CUP B22E22009560008; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti, ivi inclusa, per quanto occorra, la comunicazione di avvio del procedimento di cui alla nota del Ministero 14.11.2024, prot. n. 221906;

Giustizia amministrativa202500478

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto ministeriale di revoca parziale e rideterminazione di un contributo Nuova Sabatini concesso per investimenti comprendenti semirimorchi e interventi di interconnessione e integrazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa beneficiaria)

Prevale il privato

La controversia

La società aveva ottenuto un contributo in conto interessi nell'ambito della misura Nuova Sabatini, a fronte di finanziamenti in leasing destinati all'acquisto di quattro semirimorchi con cassone ribaltabile e interventi di interconnessione e integrazione. Dopo la dichiarazione di ultimazione dell'investimento, il Ministero aveva avviato un procedimento di revoca, ritenendo i semirimorchi non riconducibili ai beni strumentali ammissibili, perché qualificabili come veicoli ai sensi della direttiva 2007/46/CE e non come macchine ai sensi della direttiva 2006/42/CE. Il provvedimento finale aveva disposto la revoca parziale del contributo e la sua rideterminazione da euro 38.577,13 a euro 2.597,78. Con il primo motivo la società deduceva la violazione dell'art. 21-nonies l. 241/1990 e del legittimo affidamento, sostenendo che il Ministero avesse rivalutato tardivamente i requisiti originari di ammissibilità, oltre il termine massimo applicabile all'annullamento d'ufficio. Con il secondo motivo deduceva la violazione dell'art. 5 e dell'art. 12, comma 1, lett. e), del d.m. 25 gennaio 2016, della circolare MISE n. 14036/2017, dell'art. 1 della direttiva 70/156/CEE, nonché eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti, manifesta illogicità e contraddittorietà, sostenendo che i semirimorchi potessero costituire beni strumentali o macchinari ammissibili e che le direttive sulla sicurezza di macchine e veicoli non potessero introdurre un'esclusione non prevista dalla disciplina della misura. In via subordinata deduceva carenza di istruttoria ed erronea valutazione dei fatti per la mancata ammissione degli ulteriori interventi di interconnessione e integrazione, separatamente considerati rispetto al valore dei semirimorchi.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il decreto di revoca parziale, condannando il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.000 oltre accessori. Il primo motivo è stato respinto: la revoca prevista dall'art. 12 del d.m. 25 gennaio 2016 è stata qualificata come decadenza accertativa e sanzionatoria per mancanza originaria o sopravvenuta dei presupposti dell'agevolazione e per indebita erogazione di denaro pubblico, non come annullamento d'ufficio ex art. 21-nonies l. 241/1990. Essa ha natura sostanzialmente doverosa e non discrezionale, non richiede una specifica rivalutazione dell'interesse pubblico e non è soggetta al termine massimo previsto per l'annullamento d'ufficio; in tale contesto il legittimo affidamento del beneficiario recede rispetto all'esigenza di recuperare aiuti pubblici indebitamente erogati. Il secondo motivo è stato invece accolto. Il Ministero non aveva adeguatamente valutato le controdeduzioni e le perizie tecniche prodotte dalla società e aveva adottato un'interpretazione restrittiva della nozione di bene strumentale, senza un'adeguata base nella disciplina della Nuova Sabatini. Il richiamo alla direttiva 2006/42/CE e alla direttiva 2007/46/CE non poteva fungere da criterio escludente: tali direttive perseguono finalità di sicurezza e distinguono macchine e veicoli ai fini della disciplina tecnica, ma non impediscono che un veicolo possa costituire, nell'ambito di una specifica attività produttiva, un bene strumentale o un macchinario servente l'attività d'impresa. In assenza di un'espressa previsione di esclusione, i semirimorchi potevano essere qualificati come macchinari, beni strumentali d'impresa o beni strumentali integrativi di un macchinario preesistente. Anche la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 4/E del 2017 non era decisiva, essendo riferita al diverso ambito fiscale del super e iper ammortamento. Il terzo motivo, formulato in via subordinata, è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 2 d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla l. 9 agosto 2013, n. 98

    concessione di finanziamenti e contributi per investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature, hardware, software e tecnologie digitali

    Costituisce la base legislativa della misura Nuova Sabatini e individua in termini ampi le categorie di investimenti finanziabili.

  • art. 5, commi 1 e 2, d.m. 25 gennaio 2016

    Il finanziamento ... deve essere interamente utilizzato per l'acquisto ... di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo ... Sono ammissibili gli investimenti in beni strumentali che ... presentano un'autonomia funzionale

    La disposizione individua gli investimenti ammissibili senza escludere espressamente i semirimorchi e consente l'ammissione di beni strumentali autonomi o integrativi di impianti e macchinari preesistenti.

  • art. 12, comma 1, lett. e), d.m. 25 gennaio 2016

    Il contributo concesso è revocato dal Ministero in tutto o in parte nel caso in cui ... venga accertata la non conformità degli investimenti realizzati a quanto previsto all'articolo 5

    La norma fonda una decadenza accertativa e sanzionatoria, sostanzialmente doverosa, per la non conformità degli investimenti ai requisiti di ammissibilità.

  • art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990

    Non si applica alla revoca-decadenza della Nuova Sabatini qualificata come ritiro accertativo di somme pubbliche indebitamente erogate; pertanto non opera il termine massimo previsto per l'annullamento d'ufficio.

  • circolare MISE 15 febbraio 2017, n. 14036, allegato 6/A

    Disciplina termini e modalità della misura, ma non contiene una base sufficiente per escludere i semirimorchi dalla categoria dei beni strumentali ammissibili mediante il richiamo alle direttive sulla sicurezza.

  • direttiva 2006/42/CE

    Definisce e disciplina le macchine ai fini degli standard di sicurezza, senza stabilire quali beni siano finanziabili nell'ambito della Nuova Sabatini.

  • direttiva 2007/46/CE

    Disciplina i veicoli sotto il profilo della sicurezza e dell'omologazione, ma la qualificazione di un bene come veicolo non ne esclude la possibile natura di bene strumentale per una determinata impresa.

  • circolare Agenzia delle Entrate 30 marzo 2017, n. 4/E

    Riguarda il trattamento fiscale dei beni strumentali ai fini del super e iper ammortamento e non è direttamente decisiva per la loro finanziabilità.

Massime di principio

  • La revoca prevista dalla disciplina della Nuova Sabatini per la non conformità degli investimenti ai requisiti di ammissibilità costituisce una decadenza accertativa e sanzionatoria, di natura sostanzialmente doverosa, e non un annullamento d'ufficio ex art. 21-nonies l. 241/1990; pertanto non è soggetta al termine massimo previsto per l'autotutela annullatoria né richiede una specifica rivalutazione dell'interesse pubblico.
  • Nel procedimento di recupero di contributi pubblici indebitamente erogati, il legittimo affidamento del beneficiario recede rispetto all'esigenza di ripristinare la legalità finanziaria, quando l'amministrazione accerti la mancanza dei presupposti dell'agevolazione.
  • La qualificazione di un bene come veicolo ai fini della disciplina unionale sulla sicurezza e sull'omologazione non ne impedisce, di per sé, la qualificazione come bene strumentale o macchinario funzionale all'attività produttiva e non può fondare l'esclusione da un'agevolazione se la disciplina nazionale della misura non prevede espressamente tale esclusione.
  • L'amministrazione non può desumere, da definizioni contenute in discipline tecniche o fiscali aventi finalità diverse, un limite alla finanziabilità di beni che la disciplina dell'agevolazione non abbia previsto espressamente; l'interpretazione restrittiva dei requisiti di ammissibilità deve trovare una chiara base normativa o regolamentare.
  • La decisione di revocare un contributo per asserita non ammissibilità dell'investimento deve essere preceduta da un'adeguata valutazione delle controdeduzioni e della documentazione tecnica prodotta dal beneficiario, nonché da un'istruttoria coerente con la concreta funzione produttiva dei beni acquistati.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiIncentivi alle impreseAutotutela
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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