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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30631/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con due motivi principali: (1) nullità del giudizio di primo grado per mancata notifica dell'avviso di conclusione indagini (art. 415-bis c.p.p.) e del decreto di citazione al nuovo domicilio eletto dall'imputata a Catania (contestazione di errata applicazione dell'art. 162 c.p.p.); (2) erronea applicazione della legge relativa alla conversione della pena detentiva in pena pecuniaria o in misure alternative (riferimento agli artt. 53 e ss. di legge richiamata), con richiesta anche di considerare la semidetenzione quale pena alternativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto aspecifica la censura, osservando che la Corte d'appello aveva fornito motivazione puntuale: benché nel fascicolo del Tribunale della Libertà fosse presente la dichiarazione di nomina fiduciaria e nuova elezione di domicilio, tale fascicolo non era stato trasmesso all'ufficio del pubblico ministero al momento delle notifiche (indice atti del 23/06/2014), per cui, ai sensi dell'art. 162, comma 4, c.p.p., rimanevano valide le notificazioni nel domicilio precedente. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata: la Corte territoriale aveva correttamente applicato l'art. 53 (nella formulazione anteriormente alla modifica dal d.lgs. n. 150/2022) e la ricorrente non aveva chiesto espressamente la semidetenzione; pertanto non era necessario un approfondimento su tale alternativa. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Rinvio all'avviso di conclusione delle indagini; la mancata notifica dell'avviso è stata eccepita come vizio ma la Corte ha ritenuto non decisiva la contestazione dato che la notifica al domicilio precedente è risultata valida fino alla comunicazione all'ufficio.

  • art. 162 cod. proc. pen.

    Stabilisce che ogni mutazione relativa ai luoghi dichiarati o al domicilio eletto deve essere comunicata dall'imputato alla cancelleria/segreteria dell'ufficio procedente; fino a tale comunicazione restano valide le notificazioni nei luoghi risultanti dagli atti. La Corte ha applicato il comma 4 per confermare la validità delle notifiche effettuate nel domicilio precedente.

  • art. 53 legge 649/1981 (richiamato anche come artt. 53 e ss. di legge 689/1981 nella fase di deduzioni)

    Norma sulla conversione della pena detentiva in pena pecuniaria o in misure alternative: la Corte ha valutato la richiesta di conversione alla luce del testo vigente anteriormente alla novella introdotta dal d.lgs. n. 150/2022 e ha ritenuto che, non essendo stata formulata richiesta specifica circa la semidetenzione, non sussistesse l'obbligo di applicarla d'ufficio.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese e, ove previsto, di somme alla Cassa delle ammende; qui è stata applicata per imporre alla ricorrente il pagamento delle spese e di euro 3.000.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 (convertito)

    Prevede il procedimento con contraddittorio scritto in alternativa alla discussione orale quando questa non è richiesta; nel caso la discussione orale non è stata chiesta e il procedimento è stato trattato per iscritto.

Massime di principio

  • La modifica dell'elezione di domicilio da parte dell'imputato diventa efficace nei confronti dell'ufficio giudiziario soltanto dopo che la relativa dichiarazione è pervenuta alla cancelleria/segreteria; fino ad allora rimangono efficaci le notifiche al domicilio precedentemente dichiarato.
  • Una censura già esaminata e motivatamente respinta dal giudice d'appello, se riproposta in termini generici in cassazione senza affrontare la motivazione del giudice territoriale, può essere dichiarata aspecifica e portare all'inammissibilità del ricorso.
  • Le richieste di misure alternative o di conversione della pena devono essere formulate con chiarezza e specificità: il giudice non è tenuto a valutare ipotesi alternative non effettivamente dedotte dalle parti.
  • Nelle impugnazioni manifestamente infondate o inammissibili la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a somme predeterminate (es. alla Cassa delle ammende) ai sensi delle norme processuali vigenti.
  • In procedimenti trattati per contraddittorio scritto (norme emergenziali/di procedura), l'assenza di richiesta di discussione orale comporta che la decisione è basata sugli atti scritti e sulle memorie depositate.

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