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Sentenza

Sentenza n. 2196/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento I. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Delibera di Giunta della Regione Campania n. 660 del 26 novembre 2024, pubblicata sul B.U.R.C. n. 84 del 9 dicembre 2024, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL NOMENCLATORE REGIONALE E DEL RELATIVO CATALOGO DELL’“ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE AI SENSI DEL DPCM 12.01.2017. ULTERIORI DETERMINAZIONI”; - di ogni atto presupposto, connesso e/o comunque consequenziale; II. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da A.N.M.E.D., ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI MEDICINA, DIAGNOSTICA, SALUTE E BENESSERE il 26 marzo 2025: per l’annullamento - della Delibera di Giunta della Regione Campania n. 80 del 24 febbraio 2025, pubblicata sul B.U.R.C. n. 13 del 3 marzo 2025, avente ad oggetto: “Nomenclatore tariffario regionale e relativo Catalogo dell'assistenza specialistica ambulatoriale ai sensi del DPCM 12 gennaio 2017. Ulteriori determinazioni”; - di ogni atto presupposto, connesso e/o comunque consequenziale;

Giustizia amministrativa202500688

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibere della Giunta regionale della Campania n. 660 del 26 novembre 2024 e n. 80 del 24 febbraio 2025, recanti l’approvazione e ulteriori determinazioni sulle tariffe del nomenclatore regionale dell’assistenza specialistica ambulatoriale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato le delibere regionali di recepimento e applicazione del nomenclatore tariffario dell’assistenza specialistica ambulatoriale, deducendo: violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica, dell’art. 117, comma 3, Cost., dell’art. 2, comma 80, l. n. 191/2009, dell’art. 51, comma 7, d.lgs. n. 502/1992 e dell’art. 81 Cost., per l’asserita applicazione anticipata di tariffe nazionali non ancora efficaci; illogicità, contraddittorietà, erronea valutazione dei presupposti, violazione del giusto procedimento, della pubblicità e della certezza del diritto, perché la Regione avrebbe recepito il d.m. n. 272/2024 prima della sua pubblicazione e del visto della Corte dei conti, senza consentire agli erogatori privati l’adeguamento dei sistemi informatici; violazione dell’art. 8-sexies, commi 5 e 6, d.lgs. n. 502/1992, della l. n. 833/1978, della l. n. 49/2023 e degli artt. 3, 32, 41, 81 e 97 Cost., per difetto di istruttoria e motivazione, mancata considerazione delle osservazioni dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, assenza di metodologie e criteri adeguati per la determinazione delle tariffe, mancato aggiornamento dei costi dei fattori produttivi, accorpamento di prestazioni sotto codici unici e lesione del diritto alla salute. Con motivi aggiunti hanno esteso le censure alla delibera n. 80/2025, deducendone l’illegittimità propria e derivata. In corso di causa hanno inoltre invocato l’annullamento ex tunc delle delibere regionali in conseguenza della sentenza del TAR Lazio n. 16399/2025, che aveva annullato con efficacia differita il d.m. n. 272/2024.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti inammissibili e comunque improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito le censure sulle tariffe. In primo luogo, ha rilevato che tutti i centri ricorrenti avevano sottoscritto con le ASL i contratti relativi ai volumi di spesa 2024 e 2025, contenenti una clausola di salvaguardia espressamente riferita anche ai provvedimenti di determinazione delle tariffe. La sottoscrizione della clausola comporta l’accettazione espressa e incondizionata degli atti tariffari quali parti integranti e presupposti del contratto e priva le strutture della legittimazione a impugnarli. La clausola è ritenuta compatibile con il diritto di difesa, con il diritto dell’Unione e con i principi costituzionali, in ragione dell’esigenza di contenimento e programmazione della spesa sanitaria e della prevalenza dell’interesse pubblico alla sostenibilità del servizio e alla continuità dei livelli essenziali di assistenza. Il TAR ha inoltre precisato che, anche in caso di mancata sottoscrizione dell’accordo, l’art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, d.lgs. n. 502/1992 determina automaticamente e senza necessità di un provvedimento amministrativo la sospensione dell’accreditamento; la struttura non può quindi erogare prestazioni a carico del SSR né vantare un interesse a contestare le tariffe o i tetti di spesa. Quanto all’associazione, il Collegio ha ritenuto che la sottoscrizione dei contratti da parte delle strutture rappresentate costituisca un atto successivo e contrario al mandato di tutela dell’interesse collettivo, facendo venir meno la legittimazione e comunque l’interesse dell’associazione, non essendo configurabile un interesse collettivo autonomo rispetto a quello delle strutture. La sentenza del TAR Lazio sul d.m. n. 272/2024 è stata ritenuta, allo stato, inidonea a produrre effetti sul giudizio, sia per l’efficacia differita dell’annullamento al 22 settembre 2026, sia per la pendenza dell’appello, sia perché la relativa deduzione era stata formulata soltanto con memoria non notificata. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, d.lgs. n. 502/1992

    In caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l’accreditamento istituzionale di cui all’articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso.

    La mancata stipula dell’accordo contrattuale determina automaticamente, ex lege e senza necessità di un provvedimento discrezionale dell’amministrazione, la sospensione dell’accreditamento. La struttura non può quindi operare a carico del SSR né ha interesse a contestare le tariffe o i tetti di spesa.

  • artt. 8-bis, 8-quater e 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992

    La disciplina dell’accreditamento e degli accordi contrattuali pone il rapporto tra struttura privata e SSR su una base negoziale e subordina l’erogazione di prestazioni a carico del servizio alla stipula dell’accordo.

  • art. 117, comma 3, Cost.

    È richiamato dai ricorrenti in relazione ai principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ma il TAR non esamina nel merito la relativa censura per l’inammissibilità e improcedibilità del ricorso.

  • art. 81 Cost.

    È richiamato dai ricorrenti e considerato nel quadro delle esigenze di equilibrio finanziario della sanità pubblica, ma le relative censure non sono esaminate nel merito.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ha consentito al Collegio di assegnare alle parti termini a difesa sulle questioni di legittimazione e interesse rilevate d’ufficio.

Massime di principio

  • La sottoscrizione, da parte di una struttura sanitaria privata accreditata, di un accordo contrattuale contenente una clausola di salvaguardia riferita anche agli atti di determinazione delle tariffe e dei tetti di spesa comporta l’accettazione espressa e incondizionata di tali atti, quali parti integranti e presupposti del contratto, e preclude alla struttura la loro impugnazione per carenza di legittimazione o, comunque, di interesse.
  • La clausola di salvaguardia inserita negli accordi tra strutture private accreditate e SSR è legittima quando è funzionale alla programmazione e al contenimento della spesa sanitaria, non contrasta di per sé con il diritto di difesa o con il diritto dell’Unione e vincola l’operatore che scelga di continuare a operare nell’ambito della sanità pubblica.
  • Ai sensi dell’art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, d.lgs. n. 502/1992, la mancata stipula dell’accordo contrattuale con l’azienda sanitaria produce automaticamente la sospensione dell’accreditamento, senza necessità di un autonomo provvedimento amministrativo e indipendentemente dall’imputabilità della mancata stipula.
  • La struttura privata accreditata che non sottoscrive l’accordo contrattuale non può erogare prestazioni con oneri a carico del SSR e non ha interesse a impugnare gli atti regionali di determinazione delle tariffe o dei tetti di spesa, poiché la stipula dell’accordo costituisce presupposto essenziale per l’erogazione e per il diritto al corrispettivo.
  • La sottoscrizione degli accordi da parte delle strutture rappresentate può far venir meno la legittimazione e comunque l’interesse dell’associazione di categoria ad impugnare gli atti tariffari, quando l’associazione non dimostri un interesse collettivo autonomo e distinto da quello delle singole strutture.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoOrganizzazione del servizio sanitarioLegittimazione e interesse a ricorrereEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesseEfficacia ed esecutorietàPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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