Cassazione Civile, Ordinanza n. 31808/2024 del 10/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Due dipendenti di una azienda sanitaria pubblica, addetti al centro trasfusionale di un ospedale poi confluito in altra struttura sanitaria, avevano ottenuto in primo grado un decreto ingiuntivo per il pagamento di spettanze maturate negli anni 2015 e 2016. Le somme erano rivendicate come compensi aggiuntivi relativi all'attività trasfusionale svolta in favore di case di cura private convenzionate, con pretesa di riparto tra i componenti dell'equipe del 20% fatturato dall'azienda sanitaria. L'azienda sanitaria aveva proposto opposizione al decreto, accolta in appello con revoca dell'ingiunzione. Nel ricorso per cassazione i lavoratori hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 2103 e 2112 c.c. e delle norme sulla fusione, sostenendo che l'art. 2112 c.c. non fosse pertinente e che l'azienda ospedaliera originaria fosse sopravvissuta più a lungo, con conseguente ultrattività della disciplina interna che prevedeva il riparto del compenso; 2) violazione degli artt. 2103 e 2112 c.c. e dell'art. 15-quinquies d.lgs. 502/1992, rivendicando il diritto alla quota del 20% del fatturato; 3) violazione dell'art. 2103 c.c., dell'art. 15-quinquies d.lgs. 502/1992, del decreto ministeriale 1 settembre 1995 e di fonti regionali, assumendo che tali fonti fondassero il diritto al compenso e che la somma non fosse né straordinario né libera professione intramoenia; 4) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere considerato che l'unica contrattazione collettiva aziendale dell'ente subentrante non prevedeva quel diverso regime retributivo. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha ritenuti infondati, osservando che il diritto al trattamento economico del pubblico impiego deve trovare fonte nella contrattazione collettiva e non può derivare da delibere amministrative o regionali; che il decreto ministeriale del 1995 destinava il 20% alle spese di funzionamento della struttura trasfusionale, non ai lavoratori; che le delibere regionali richiamate disciplinavano la libera professione intramuraria dei dirigenti, non la retribuzione dei dipendenti; e che l'art. 2112 c.c. non può costituire fonte del credito, ma solo regolare il mantenimento dei diritti già acquisiti. Ha quindi confermato il dispositivo della sentenza impugnata, pur rilevando una motivazione incompleta, ha rigettato il ricorso e disposto la compensazione delle spese, con attestazione della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso per cassazione. Ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva accolto l'opposizione dell'azienda sanitaria e revocato il decreto ingiuntivo, perché i compensi richiesti dai lavoratori non trovavano adeguata fonte nella contrattazione collettiva né in atti amministrativi o regionali; il 20% previsto dal decreto ministeriale era destinato alle spese della struttura e non costituiva diritto soggettivo dei dipendenti. La motivazione della sentenza d'appello è stata ritenuta carente solo nella parte in cui si limitava a confrontare i regolamenti interni, ma il dispositivo è stato confermato ai sensi dell'art. 384, comma 4, c.p.c. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate e la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio di violazione di legge dedotto nei primi tre motivi di ricorso
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
norma sul vizio di omesso esame di fatto decisivo dedotto nel quarto motivo
art. 2103 c.c.
richiamato dai ricorrenti, ma ritenuto non pertinente alla domanda, che non riguardava mansioni incompatibili con l'inquadramento
art. 2112 c.c.
non costituisce fonte del diritto al compenso, ma disciplina soltanto il mantenimento dei diritti già acquisiti in caso di trasferimento/continuità aziendale
art. 15-quinquies del d.lgs. n. 502/1992
richiamato per essere escluso, poiché disciplina l'attività libero-professionale intramuraria dei dirigenti medici
artt. 24 e 45 d.lgs. n. 165/2001
il trattamento economico dei pubblici dipendenti deve essere stabilito dalla contrattazione collettiva e non incrementato da atto amministrativo
decreto del Ministro della Sanità 1 settembre 1995
prevede un contributo pari al 20% del fatturato per le spese di funzionamento generale della struttura trasfusionale, non un compenso diretto per i lavoratori
legge n. 107 del 1990
citata dai ricorrenti ma ritenuta non decisiva, peraltro in gran parte abrogata
legge n. 219 del 2005
richiamata come fonte di abrogazione pressoché integrale della legge n. 107 del 1990
legge regionale Lazio n. 48 del 1995
richiamata come disciplina dell'organizzazione del servizio trasfusionale, non del rapporto di lavoro
delibera Giunta regionale Lazio n. 376 del 2001
richiamata dai ricorrenti ma non idonea a fondare il credito retributivo
delibera Giunta regionale Lazio n. 345 del 2008
riconduce il 20% al personale dell'equipe, ma è atto amministrativo non sufficiente a stabilire il trattamento economico del pubblico impiego e riguarda la libera professione intramuraria dei dirigenti
art. 384, comma 4, c.p.c.
la Corte ha confermato il dispositivo della decisione impugnata pur correggendone/colmando la motivazione
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato il trattamento economico dei dipendenti deve trovare fonte nella contrattazione collettiva applicabile; un atto amministrativo o regionale non è di per sé idoneo a fondare o incrementare il diritto retributivo.
- Il trasferimento o la successione tra enti pubblici ex art. 2112 c.c. non costituisce fonte autonoma di nuovi diritti economici, ma serve solo a preservare quelli già acquisiti secondo la disciplina applicabile.
- Quando una disposizione sublegislativa destina una percentuale del fatturato alle spese di funzionamento di una struttura, essa non attribuisce automaticamente ai singoli lavoratori un credito diretto, occorrendo una successiva fonte collettiva che disciplini misura e modalità della ripartizione.
- Le norme che disciplinano l'organizzazione di un servizio sanitario o l'attività libero-professionale intramuraria dei dirigenti non possono essere utilizzate, senza ulteriore base collettiva, per fondare compensi incentivanti dei dipendenti addetti al servizio ordinario.
- Il giudice di legittimità può ritenere corretta la decisione nel dispositivo anche quando la motivazione sia incompleta, se la soluzione giuridica di merito è comunque conforme a diritto e la motivazione mancante viene integrata in sede di legittimità.
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