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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22673/2026 del 03/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine da una sanzione amministrativa pecuniaria di 50.000 euro irrogata dalla Banca d'Italia a un ex amministratore delegato e direttore generale di una SGR, per asserite violazioni della normativa in tema di governance, organizzazione e controlli interni degli intermediari. La contestazione riguardava due episodi: da un lato, l'ordine di bonifico disposto dal conto della SGR verso un conto intestato a un fondo gestito, in assenza di delibera autorizzativa del consiglio di amministrazione e con rischio di pregiudizio per i requisiti patrimoniali della società; dall'altro, la redazione e sottoposizione al consiglio del piano di riparto e del rendiconto di liquidazione di un fondo senza considerare rilevanti pretese tributarie comunali già note, omettendo di informare tempestivamente l'organo collegiale. La Corte d'appello aveva annullato la sanzione ritenendo che l'art. 190-bis TUF sanzionasse solo la mancata predisposizione di un assetto organizzativo idoneo, non anche singole condotte commissive o omissive dell'alta dirigenza. La Banca d'Italia ricorreva per cassazione deducendo violazione degli artt. 6, 190 e 190-bis TUF, delle disposizioni del Regolamento Congiunto Banca d'Italia-Consob e, in via subordinata, della normativa europea direttamente applicabile (Regolamento delegato UE n. 231/2013 e Direttiva AIFMD), sostenendo che anche le violazioni dei doveri di corretta attuazione delle deleghe, dei processi decisionali e delle procedure interne da parte dell'alta dirigenza integrano la fattispecie sanzionatoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso della Banca d'Italia, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Venezia e ha rinviato la causa alla medesima Corte territoriale in diversa composizione. Ha ritenuto erronea la lettura restrittiva dell'art. 190-bis TUF adottata in appello, affermando che la disciplina sanzionatoria copre anche le condotte commissive e omissive dell'amministratore/direttore generale che violino doveri propri e incidano in modo rilevante sull'organizzazione o sui profili di rischio aziendali. Il giudice del rinvio dovrà verificare in concreto se le condotte addebitate integrino le condizioni di legge per la sanzione, attenendosi ai principi enunciati.

Norme richiamate

  • art. 6 TUF

    Richiamato come norma di base della disciplina degli intermediari e delle regole organizzative e prudenziali applicabili alle SGR.

  • art. 190 TUF

    È parte della rete di illeciti amministrativi richiamati dall'art. 190-bis; rileva come fonte delle violazioni cui rinvia la sanzione.

  • art. 190-bis TUF

    Sanziona gli esponenti aziendali e il personale quando l'inosservanza delle disposizioni richiamate dipenda da violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta incida in modo rilevante sull'organizzazione o sui profili di rischio aziendali, o provochi grave pregiudizio agli investitori o al mercato.

  • Parte 2, Tit. I e Parte 5, Titt. I e II del Regolamento Banca d'Italia e Consob del 29.10.2007 (Reg. Congiunto)

    Le disposizioni organizzative e di controllo interno non impongono solo una predisposizione formale dell'assetto, ma anche il concreto funzionamento e il rispetto delle procedure da parte degli organi apicali.

  • art. 10, d.lgs. n. 129/2017

    Richiamato nel provvedimento sanzionatorio come base normativa del quadro sanzionatorio applicabile.

  • art. 21, Regolamento delegato (UE) n. 231/2013

    Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo come parte della disciplina europea sull'organizzazione del GEFIA.

  • art. 22, Regolamento delegato (UE) n. 231/2013

    Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo come parte della disciplina europea direttamente applicabile.

  • art. 57, Regolamento delegato (UE) n. 231/2013

    Prescrive che il GEFIA stabilisca, attui e mantenga procedure decisionali chiare e documentate e meccanismi di controllo interno idonei a garantire il rispetto delle decisioni e delle procedure a tutti i livelli dell'organizzazione.

  • art. 59, Regolamento delegato (UE) n. 231/2013

    Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo come disposizione pertinente alla gestione e ai processi decisionali interni.

  • art. 60, Regolamento delegato (UE) n. 231/2013

    È letto dalla Corte come disposizione che impone anche ai soggetti apicali l'obbligo di attenersi alle procedure e di verificare periodicamente la loro attuazione e il rispetto dei limiti di rischio.

  • art. 12, Direttiva 2011/61/UE

    La Corte lo richiama per affermare che il gestore deve disporre e utilizzare efficacemente le risorse e le procedure necessarie per il corretto svolgimento dell'attività.

  • art. 18, Direttiva 2011/61/UE

    La Corte lo richiama per affermare che sono richieste procedure amministrative e contabili sane e meccanismi di controllo interno adeguati.

  • art. 267 TFUE

    Invocato in via subordinata per il rinvio pregiudiziale, non disposto perché la Corte ha ritenuto la questione risolvibile interpretando la normativa UE e interna nel senso favorevole alla ricorrente.

  • art. 378 c.p.c.

    Richiamato solo in relazione al deposito della memoria del Pubblico Ministero e delle memorie illustrative.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale posta a base dei motivi di ricorso per violazione di legge.

Massime di principio

  • L'art. 190-bis TUF non si esaurisce nella sola omissione di un assetto organizzativo formalmente adeguato, ma può ricomprendere anche condotte commissive o omissive dell'alta dirigenza che violino doveri propri inerenti alle procedure e ai processi decisionali dell'intermediario.
  • Nei sistemi di gestione collettiva del risparmio, la normativa interna ed europea richiede non solo l'adozione di procedure chiare e documentate, ma anche la loro effettiva osservanza da parte dei soggetti apicali chiamati a gestire la società.
  • Le violazioni ultra vires o poste in essere senza la necessaria delibera autorizzativa, specie se occultate all'organo collegiale o idonee a esporre l'intermediario a rilevanti rischi patrimoniali, possono integrare la fattispecie sanzionatoria se incidono in modo rilevante sull'organizzazione o sui profili di rischio aziendali.
  • In tema di sanzioni amministrative per violazioni regolamentari nel settore finanziario, il giudice non può restringere la norma al solo deficit di governance in senso strutturale, dovendo verificare se la condotta contestata rientri nella rete di obblighi e divieti specificamente imposti agli esponenti aziendali.
  • Quando la disciplina europea direttamente applicabile impone l'attuazione effettiva delle procedure interne e del controllo del rischio, l'obbligo di conformarsi alle procedure grava anche sui soggetti inseriti nel processo decisionale e non solo sull'organo di supervisione strategica.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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