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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11270/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione che impugna la conferma della condanna inflitta in abbreviato per il reato di impiego di denaro di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) con l'aggravante di avere agevolato l'attività dell'associazione mafiosa ('ndrangheta). I motivi articolati: (1) insufficienza e contraddittorietà della prova sulla riferibilità delle somme contestate alla provenienza illecita e omessa valutazione/documentazione difensiva e della consulenza difensiva; richiesta non accolta di rinnovazione istruttoria per perizia. Contestata anche la valutazione della credibilità del collaboratore Rocco Marando e la presunta adesione della Corte alle sue precedenti dichiarazioni. (2) Insussistenza del dolo specifico "al fine di agevolare" l'associazione mafiosa ex art. 7 L. 203/1991: la sentenza avrebbe valutato in modo generico la mera agevolazione del singolo senza dimostrare che l'atto fosse diretto a favorire l'attività del sodalizio come movente concorrenziale. (3) Mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante incensuratezza, età e comportamento processuale. (4) Errata determinazione della pena, con calcolo non motivato degli aumenti per aggravante e continuazione e fissazione della pena base lontana dal minimo edittale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha ritenuto manifestamente infondato. Sul primo motivo ha rilevato che la doglianza si risolve in una contestazione del giudizio di merito e della valutazione delle prove, materia riservata ai giudici del merito; pertanto non sussiste vizio di diritto. Sul secondo motivo la Corte ha confermato che, ai fini dell'aggravante per avere agevolato associazione mafiosa, è necessario che l'effetto di favore costituisca un movente almeno concorrente dell'azione (dolo di fine), e ha ritenuto che i giudici di merito abbiano logicamente dimostrato che tale finalità era presente nella condotta di Salerno (anche in considerazione dei rapporti con i soggetti che avevano presentato o consegnato le somme). Sul terzo motivo ha ritenuto non manifestamente illogico il diniego delle attenuanti generiche in presenza di collegamenti con ambienti criminali, per cui la valutazione dei giudici di merito resta insindacabile. Sul quarto motivo ha richiamato la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena, ritenendo congrua la quantificazione operata in relazione all'entità delle somme coinvolte; inoltre la censura sulla continuazione non era stata dedotta in appello. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • Codice penale

    L'art. 648-ter c.p. (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) è stato applicato nella sua forma aggravata in relazione all'agevolazione di un'associazione mafiosa; la Corte riconosce che la sussunzione nella fattispecie astratta è questione di fatto rimessa ai giudici di merito, salvo errore di diritto nella ricostruzione normativa

  • Legge n. 203/1991

    La Corte ribadisce che l'aggravante per "al fine di agevolare" l'associazione mafiosa richiede che l'effetto di favore sia uno scopo almeno concorrente dell'azione (dolo di fine), non bastando il mero dolo eventuale o la semplice possibilità che l'atto favorisca il sodalizio

  • Codice di procedura penale

    Norme processuali richiamate nei motivi relative alla valutazione e acquisizione della prova, alla impugnazione e alle formalità del giudizio di appello; la Corte sottolinea che contestazioni attinenti alla valutazione delle prove rientrano nella sfera del merito

  • Codice di procedura penale

    art. 606, comma 1, lett. b)

    Criterio di ammissibilità del ricorso per cassazione: la doglianza deve contestare la sussunzione del fatto nella fattispecie astratta o la violazione di norme di diritto; qui il ricorso si risolve in mera rivalutazione del compendio probatorio e dunque è inammissibile

  • Codice penale

    Principi per la determinazione della pena; la Corte ricorda la discrezionalità del giudice di merito nella quantificazione della pena nel rispetto dei criteri stabiliti dagli artt. 132-133 c.p.

  • Codice di procedura penale

    Norma che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

  • Intervento normativo

    d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. L. 24 luglio 2008, n. 125 (riferimento art. 62-bis)

    Riferimento alla disciplina delle attenuanti generiche dopo la riforma: il diniego delle attenuanti può essere motivato anche con l'assenza di elementi positivi che giustifichino il beneficio

  • Disposizioni attuative del codice di procedura penale

    art. 173 disp. att. c.p.p.

    Limiti nella esposizione dei motivi di ricorso in cassazione, con indicazione delle parti rilevanti per la motivazione

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per una nuova valutazione del compendio probatorio: i motivi che si traducono in una diversa lettura delle prove sono inammissibili se non indicano specifici vizi di diritto nella sussunzione del fatto
  • Per l'aggravante "al fine di agevolare" associazione mafiosa è richiesto che l'agevolazione costituisca uno scopo almeno concorrente dell'azione (dolo di fine); non è sufficiente il mero dolo eventuale o che la condotta abbia potuto avvantaggiare il sodalizio
  • La credibilità dei collaboratori di giustizia e la valutazione delle consulenze tecniche sono materie di merito: la Corte di legittimità verifica la logica e la correttezza giuridica della motivazione, non la valutazione fattuale primaria
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in Cassazione se la motivazione del giudice di merito è priva di manifesta illogicità e valorizza gli elementi ritenuti decisivi (anche l'assenza di elementi positivi può giustificare il diniego)
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può essere impugnata in Cassazione solo se emerge un palese errore di calcolo, arbitrarietà o illogicità nella motivazione
  • In sede di appello e di cassazione, per ottenere rinnovazioni istruttorie (es. perizie) è necessario dedurre con precisione le lacune e la rilevanza delle prove che si intendono acquisire; semplici affermazioni di incompletezza documentale sono spesso insufficienti

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