Sentenza n. 839/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. 563/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Toscana n. 563/2023 e, in primo grado, nota di improcedibilità della SCIA e della domanda autorizzatoria, ordinanza di rimessione in pristino e diniego dell'autorizzazione per attività di pubblico spettacolo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le appellanti contestavano i provvedimenti comunali che avevano impedito l'installazione, su un'area privata di oltre due ettari, di un Luna Park con spettacoli viaggianti. Deducevano error in iudicando e violazione dei principi in materia di provvedimenti di secondo grado; violazione degli artt. 41 e 42 Cost., degli artt. 68 e 69 TULPS, dell'art. 19 l. 241/1990 e della l. 337/1968; violazione della normativa urbanistico-edilizia e paesaggistica statale e regionale, delle norme tecniche di attuazione del regolamento urbanistico comunale e degli strumenti paesaggistici; violazione delle garanzie partecipative di cui agli artt. 8 ss. l. 241/1990; violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, nonché eccesso di potere sotto vari profili. In particolare, sostenevano che la natura privata dell'area rendesse inapplicabile la disciplina comunale sulle aree programmate per lo spettacolo viaggiante e che la presentazione della SCIA producesse effetti fino alla sua eventuale rimozione mediante autotutela.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato integralmente l'appello, confermando la decisione del TAR. Applicando il principio della ragione più liquida, ha ritenuto dirimente che l'area privata non fosse compresa nella programmazione comunale prevista dalla legge e dal regolamento comunale per le attività di spettacolo viaggiante. Il regolamento stabiliva che tali attività potessero essere esercitate esclusivamente nelle aree individuate annualmente dalla Giunta comunale e che le domande dovessero essere presentate entro il termine inderogabile del 30 novembre dell'anno precedente, per consentire l'esame comparativo e concorrenziale delle istanze. La domanda era stata quindi correttamente dichiarata improcedibile perché tardiva e diretta ad aggirare il sistema di programmazione e autorizzazione. Il Collegio ha inoltre ritenuto inoperante la SCIA: l'art. 19, comma 1, l. 241/1990 ne esclude l'utilizzo quando esistano limiti o contingenti complessivi, strumenti di programmazione settoriale o vincoli ambientali e paesaggistici. La SCIA, pertanto, non aveva prodotto effetti e non era necessario un provvedimento di autotutela per rimuoverla. La disciplina comunale, inoltre, consentiva l'installazione delle strutture per spettacoli viaggianti esclusivamente su aree di proprietà comunale, così da assicurare la programmazione e il controllo preventivo delle istanze, della viabilità e degli impatti acustici e visivi. Le appellanti sono state condannate in solido alle spese del grado, liquidate in 4.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 19 l. 241/1990
non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi; sussistano vincoli ambientali, paesaggistici
La SCIA è inoperante quando l'attività sia soggetta a limiti o contingenti, a strumenti di programmazione settoriale o a vincoli ambientali e paesaggistici; in tali casi la segnalazione non produce effetti e non occorre un procedimento di autotutela per rimuoverla.
artt. 68 e 69 r.d. n. 773/1931 (TULPS)
L'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante richiede il pertinente titolo autorizzatorio, inserito nel sistema comunale di programmazione e controllo preventivo.
l. 18 marzo 1968, n. 337
Le attività di spettacolo viaggiante sono soggette alla disciplina normativa e programmatoria richiamata dal Comune e non possono essere esercitate in elusione delle aree e dei termini stabiliti.
art. 185 delle NTA del regolamento urbanistico del Comune di Follonica
l’installazione di … strutture per spettacoli viaggianti … è consentita … esclusivamente su aree di proprietà comunale
La disposizione comunale limita l'installazione delle strutture per spettacoli viaggianti alle aree di proprietà comunale, per garantire la programmazione e il controllo amministrativo preventivo.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per la trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La SCIA non è utilizzabile quando l'attività sia sottoposta a limiti o contingenti complessivi, a specifici strumenti di programmazione settoriale oppure a vincoli ambientali e paesaggistici; in tali ipotesi la segnalazione è priva di effetti abilitativi e non necessita di un successivo provvedimento di autotutela per essere rimossa.
- Quando la disciplina comunale sottopone l'esercizio dello spettacolo viaggiante a programmazione preventiva, individuazione annuale delle aree e presentazione delle domande entro un termine inderogabile, il privato non può eludere tali prescrizioni mediante la presentazione tardiva di una SCIA o di una domanda autorizzatoria riferita a un'area non programmata.
- La programmazione delle attività di spettacolo viaggiante può essere funzionalmente preordinata a consentire all'amministrazione la comparazione delle istanze e il controllo preventivo degli impatti sulla viabilità, sulla sicurezza e sull'ambiente; l'esercizio dell'attività può quindi essere subordinato alla localizzazione nelle aree individuate dall'amministrazione.
- La previsione urbanistica comunale che consente l'installazione di strutture per spettacoli viaggianti esclusivamente su aree di proprietà comunale è coerente con l'esigenza di assicurare un controllo ex ante sull'insediamento di attrazioni di grandi dimensioni e sui relativi impatti territoriali, acustici, visivi e sulla circolazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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