Tribunale, Sentenza T-282/24
Judgment of the General Court (First Chamber) of 14 May 2025. — Sumol + Compal Marcas, SA v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for EU word mark IT’S B – Earlier national figurative mark B! – Relative ground for refusal – No likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-282/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di annullamento proposto contro la decisione della commissione di ricorso EUIPO che aveva escluso il rischio di confusione tra IT’S B e il marchio anteriore B!. Pur in presenza di prodotti identici, la coincidenza nella sola lettera "b" è ritenuta insufficiente, perché tale elemento è debolmente distintivo e i segni differiscono nettamente per struttura, aspetto e pronuncia. La decisione conferma un orientamento rigoroso nella comparazione dei segni brevi e degli elementi comuni poco distintivi.
Marchio UE IT’S B e marchio nazionale anteriore B!: il Tribunale conferma l’assenza di rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
La questione giuridica
Se la commissione di ricorso dell’EUIPO abbia violato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 escludendo il rischio di confusione tra il marchio richiesto IT’S B e il marchio figurativo portoghese anteriore B!, in particolare quanto alla valutazione della somiglianza visiva e fonetica dei segni, al peso dell’elemento comune "b" e all’applicazione del principio di interdipendenza nonostante l’identità dei prodotti.
Principio di diritto
Quando i segni confrontati coincidono solo in un elemento comune costituito da una singola lettera, di per sé debolmente distintiva, e presentano invece differenze visive e fonetiche facilmente percepibili, il rischio di confusione può essere escluso anche se i prodotti sono identici. Il principio di interdipendenza non opera in modo meccanico e non impone di per sé la conclusione opposta; in particolare, per segni brevi e per elementi comuni debolmente distintivi, la coincidenza nella sola lettera non basta a fondare l’opposizione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Marchio UE IT’S B e marchio nazionale anteriore B!
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO in un’opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea. Il Tribunale esamina se il segno richiesto IT’S B sia confondibile con il marchio portoghese anteriore B!, alla luce dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
Fatti e procedimento amministrativo
Bosca Cora SpA aveva chiesto la registrazione del marchio UE denominativo IT’S B per prodotti delle classi 32 e 33, in particolare bevande analcoliche e alcoliche. Sumol + Compal Marcas S. A. aveva proposto opposizione fondandosi su un marchio portoghese figurativo anteriore composto dalla lettera "b" e da un segno esclamativo stilizzato a forma di foglia, registrato per prodotti delle classi 30 e 32. L’opposizione era stata accolta dalla divisione di opposizione, che aveva ravvisato un rischio di confusione; la commissione di ricorso ha invece accolto l’appello del richiedente e respinto l’opposizione in toto.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, secondo cui il marchio richiesto non è registrabile se, per l’identità o somiglianza dei segni e dei prodotti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico nel territorio in cui il marchio anteriore è protetto. Richiama inoltre l’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto ii), per definire i marchi anteriori come quelli registrati in uno Stato membro con data di deposito anteriore a quella del marchio UE.
Questione giuridica sottoposta al Tribunale
La censura della ricorrente era unica e verteva sulla pretesa violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001. In sostanza, la ricorrente contestava:
- la valutazione della somiglianza visiva e fonetica dei segni;
- la qualificazione della lettera comune "b" come elemento debolmente distintivo;
- l’applicazione del principio di interdipendenza, sostenendo che l’identità dei prodotti e la somiglianza dei segni dovessero condurre al rischio di confusione.
Valutazione dei segni da parte del Tribunale
Il Tribunale conferma anzitutto che il marchio anteriore è figurativo e consiste nella lettera "b" in carattere nero, maiuscolo, tridimensionale e in grassetto, accompagnata da un punto esclamativo stilizzato a forma di foglia. Il marchio richiesto è invece un marchio denominativo formato dagli elementi "it’s" e "b".
Sul piano distintivo, il Tribunale ritiene corretto il ragionamento della commissione di ricorso: la lettera "b" è, in sé, solo debolmente distintiva, poiché priva di stilizzazione rilevante; il segno anteriore non ha elementi figurativi particolarmente elaborati; l’espressione "it’s b" del marchio richiesto è percepita come una contrazione inglese priva di significato chiaro, nella quale l’elemento "it’s" richiama la lettera che segue, senza che ciò renda irrilevante la parte verbale complessiva del segno.
Il Tribunale respinge anche l’argomento secondo cui il marchio richiesto avrebbe dovuto essere rifiutato per un motivo assoluto di nullità o di irregistrabilità. Tale argomento è giudicato inconferente in un procedimento di opposizione fondato esclusivamente su motivi relativi.
Somiglianza visiva e fonetica
Quanto alla somiglianza visiva, il Tribunale osserva che i segni coincidono solo nella lettera "b", mentre differiscono per la presenza, nel marchio anteriore, di un elemento figurativo a forma di foglia e, nel marchio richiesto, della locuzione "it’s". Trattandosi di segni molto brevi, le differenze risultano facilmente percepibili dal pubblico. Ne deriva una somiglianza visiva solo bassa.
Quanto alla somiglianza fonetica, il Tribunale rileva che il marchio anteriore sarà pronunciato semplicemente "b", mentre il marchio richiesto sarà pronunciato "it’s b". Anche qui, la coincidenza nella sola lettera comune non basta a far emergere una somiglianza fonetica media: la somiglianza resta bassa.
Valutazione globale del rischio di confusione
Pur ammettendo l’identità dei prodotti, il Tribunale conferma l’assenza di rischio di confusione. Richiama la giurisprudenza secondo cui il principio di interdipendenza non va applicato meccanicamente: anche prodotti identici non impongono automaticamente il riconoscimento del rischio di confusione quando i segni presentano soltanto una somiglianza limitata e condividono un elemento comune debolmente distintivo.
Il Tribunale sottolinea che, nei casi in cui i segni coincidono soltanto in una lettera debolmente distintiva, la somiglianza complessiva ha normalmente un impatto ridotto. Nel caso concreto, le differenze di struttura, lunghezza, aspetto e pronuncia sono facilmente percepibili dal pubblico medio, anche se la percezione sia imperfetta. Inoltre, il fatto che i prodotti siano consumati dopo ordine orale rafforza l’attenzione alla somiglianza fonetica, ma non basta a superare il basso grado di somiglianza constatato.
Decisione e spese
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Condanna Sumol + Compal Marcas S. A. a sopportare le proprie spese e a rimborsare quelle sostenute da Bosca Cora SpA; EUIPO sopporta le proprie spese, poiché non aveva chiesto una condanna alle spese se non nell’ipotesi di udienza, udienza che non si è svolta.
Principio affermato
La mera coincidenza in una singola lettera, priva di forte capacità distintiva, non è sufficiente a fondare un rischio di confusione tra marchi brevi quando le differenze visive e fonetiche complessive sono nettamente percepibili. Nell’opposizione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, la somiglianza va valutata globalmente e il principio di interdipendenza non può essere invocato in modo automatico per sovvertire un apprezzamento complessivo che escluda la confondibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 14 mag 2025Tribunale, Sentenza T-362/21
- Sentenza · 14 mag 2025Tribunale, Sentenza T-36/23
- Sentenza · 14 mag 2025Tribunale, Sentenza T-1154/23
- Sentenza · 14 mag 2025Tribunale, Sentenza T-1184/23
- Sentenza · 14 mag 2025Tribunale, Sentenza T-4/24
- Sentenza · 14 mag 2025Tribunale, Sentenza T-9/24
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →