Tribunale, Sentenza T-362/21
Judgment of the General Court (Ninth Chamber) of 14 May 2025. — Telly s. r. o. and Česká asociace satelitních operátorů z. s. v European Commission. — Actions for annulment – State aid – Digital terrestrial television (DTT) – Extension by the Czech Republic of frequency usage rights allocated to certain operators for the broadcasting of DTT – Decision finding no State aid – Provider of satellite and internet television services – Trade association – Locus standi – No individual concern – Non-regulatory act – Inadmissibility. — Joined Cases T-362/21 and T-363/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha dichiarato irricevibili i ricorsi di Telly e di ČASO contro la decisione con cui la Commissione aveva escluso che l'estensione delle licenze DTT in Repubblica ceca costituisse aiuto di Stato. I ricorrenti non hanno dimostrato un pregiudizio sostanziale della loro posizione sul mercato né hanno impostato il ricorso come tutela dei diritti procedurali ex articolo 108, paragrafo 2, TFUE. La decisione impugnata non è stata neppure qualificata come atto regolamentare, poiché l'estensione delle licenze richiedeva ulteriori misure nazionali individuali.
Ammissibilità dei ricorsi contro una decisione della Commissione che esclude l'esistenza di aiuti di Stato nell'estensione delle licenze DTT: mancanza di interesse individuale e insussistenza di un atto regolamentare
La questione giuridica
Se i ricorsi di annullamento proposti da un operatore televisivo e da un'associazione di operatori siano ammissibili avverso la decisione della Commissione che, in sede di esame preliminare, ha concluso che l'estensione fino al 2030 delle licenze DTT in Repubblica ceca non costituisce aiuto di Stato per assenza di risorse statali; in particolare, se i ricorrenti siano individualmente e direttamente incisi ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE, oppure possano agire come destinatari di un atto regolamentare non comportante misure di esecuzione.
Principio di diritto
Un ricorso di annullamento diretto contro una decisione della Commissione che dichiara inesistente un aiuto di Stato è ammissibile solo se il ricorrente dimostra, in modo concreto, che la misura è idonea a pregiudicare in modo sostanziale la sua posizione sul mercato oppure, se invoca la tutela delle proprie garanzie procedurali, che la Commissione avrebbe dovuto avviare la procedura formale di indagine; la sola qualità di concorrente, di denunciante o di soggetto interessato non basta. Inoltre, una decisione della Commissione che constata l'assenza di aiuto non costituisce un atto regolamentare ai sensi dell'articolo 263, quarto comma, TFUE quando la misura nazionale sottostante richiede ulteriori misure attuative discrezionali: nel caso di specie, l'estensione delle licenze DTT dipendeva da decisioni individuali dell'autorità ceca e quindi il ricorso è stato dichiarato irricevibile.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 108 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Regolamento (UE) 2015/1589
- Articolo 1, lettera d), Regolamento (UE) 2015/1589
- Articolo 4, paragrafo 4, Regolamento (UE) 2015/1589
- Articolo 6, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2015/1589
- Articolo 24 Regolamento (UE) 2015/1589
- Articolo 143, paragrafo 1, Regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 144, paragrafo 2, Regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 60 Regolamento di procedura del Tribunale
- Decisione (UE) 2017/899
- Articolo 15 TFUE
Estensione delle licenze DTT e decisione della Commissione
Il Tribunale, nona sezione, ha esaminato due ricorsi ex articolo 263 TFUE proposti da un operatore televisivo via satellite e internet e da un'associazione di operatori satellitari contro la decisione della Commissione C(2021) 1601 final del 15 marzo 2021, relativa al regime ceco di estensione fino al 31 dicembre 2030 delle licenze per l'uso delle frequenze DTT. La Commissione aveva concluso che la misura non integrava aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE per mancanza di risorse statali.
Contesto fattuale e normativo
La controversia si inserisce nella transizione dal sistema DVB-T al DVB-T2 in Repubblica ceca, nel quadro della Decisione (UE) 2017/899, che imponeva il rilascio della banda 700 MHz entro il 30 giugno 2020 e la disponibilità della banda 470-694 MHz fino al 2030 per la diffusione terrestre dei servizi di radiodiffusione. La strategia governativa ceca del 2016 prevedeva la modernizzazione delle reti DTT e l'estensione delle licenze, poi disciplinata dalla modifica della legge ceca sulle comunicazioni elettroniche. In base all'articolo II(5) della legge di modifica n. 252/2017 e al Paragraph 22a della legge n. 127/2005, l'autorità regolatoria ha adottato decisioni individuali di proroga delle licenze, previa consultazione pubblica.
Profili preliminari: intervento della Repubblica ceca e riservatezza
Il Tribunale ha respinto l'eccezione di tardività sollevata dai ricorrenti contro le domande di intervento della Repubblica ceca, ritenendo che fossero state presentate entro il termine risultante dagli articoli 143, paragrafo 1, e 60 del regolamento di procedura. Ha inoltre disciplinato taluni profili di trattamento riservato, richiamando gli articoli 66 e 66a del regolamento di procedura e il bilanciamento con il principio di pubblicità delle decisioni e la tutela dei segreti professionali.
Legittimazione ad agire e posizione di ČASO
Quanto a ČASO, il Tribunale ha ricordato che un'associazione può agire solo se rappresenta membri individualmente legittimati, se è direttamente e individualmente incisa in quanto tale, oppure se una norma le attribuisce poteri processuali specifici. Poiché Telly aveva proposto un ricorso autonomo, ČASO non poteva fondare la propria legittimazione su quel socio; la sua posizione andava valutata solo con riferimento all'altro membro, Canal + Luxembourg Sàrl.
Mancata tutela dei diritti procedurali ex articolo 108, paragrafo 2, TFUE
Il Tribunale ha chiarito che, quando un ricorrente intende contestare una decisione della Commissione adottata all'esito dell'esame preliminare, può ottenere l'ammissibilità senza provare l'interesse individuale solo se fa valere la violazione delle proprie garanzie procedurali derivanti dall'obbligo della Commissione di avviare il procedimento formale di indagine. Nel caso di specie, però, i ricorrenti non avevano formulato un motivo specifico volto a censurare la mancata apertura della fase formale: avevano dedotto, piuttosto, un errore manifesto di valutazione sull'esistenza di risorse statali e un difetto di motivazione. Il Tribunale ha quindi escluso che il ricorso fosse diretto alla tutela delle prerogative procedurali di cui all'articolo 108, paragrafo 2, TFUE.
Assenza di incidenza individuale sostanziale
Applicando il criterio Plaumann, il Tribunale ha verificato se la misura potesse pregiudicare in modo sostanziale la posizione dei ricorrenti sul mercato della fornitura di servizi televisivi nella Repubblica ceca. Ha riconosciuto che il fatto di essere concorrenti dei beneficiari non basta, e che il pregiudizio può consistere anche in una perdita di opportunità o in uno sviluppo meno favorevole. Tuttavia, nel caso concreto, le affermazioni dei ricorrenti erano ritenute troppo generiche o non provate:
- non era stata quantificata l'asserita agevolazione economica per i titolari delle licenze DTT;
- non era stato dimostrato un nesso causale tra l'estensione delle licenze e l'andamento del fatturato dei ricorrenti;
- la doglianza sulla violazione della neutralità tecnologica non provava di per sé un impatto sostanziale;
- l'asserita mancata gara non era stata collegata a un effetto necessario della decisione impugnata, né Telly aveva dimostrato un interesse concreto a ottenere una licenza DTT.
Esclusione della qualifica di atto regolamentare
Il Tribunale ha poi esaminato d'ufficio se la decisione impugnata potesse essere qualificata come atto regolamentare. Ha ricordato che tale nozione comprende gli atti non legislativi di portata generale. Tuttavia, la norma ceca richiamata nella decisione non costituiva un "regime di aiuti" ai sensi dell'articolo 1, lettera d), del regolamento 2015/1589, perché la proroga delle licenze dipendeva da ulteriori misure attuative: richieste dei titolari, consultazione pubblica, valutazione discrezionale dell'autorità regolatoria e adozione di decisioni individuali. Di conseguenza, la decisione della Commissione non era un atto di portata generale e non poteva essere impugnata come atto regolamentare privo di misure di esecuzione.
Dispositivo e conseguenze sulle spese
Non essendo soddisfatte né la legittimazione individuale né i presupposti per l'azione contro un atto regolamentare, il Tribunale ha dichiarato i ricorsi irricevibili. Ha condannato Telly e ČASO a sopportare le proprie spese e a rifondere quelle della Commissione; la Repubblica ceca è stata condannata a sopportare le proprie spese.
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