Tribunale, Sentenza T-36/23
Sentenza del Tribunale (Grande Sezione) del 14 maggio 2025. — Matina Stevi e The New York Times Company contro Commissione europea. — Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti relativi ai messaggi di testo scambiati tra la presidente della Commissione e l’amministratore delegato dell’impresa farmaceutica Pfizer – Diniego di accesso – Presunzione di veridicità della dichiarazione di non possesso di documenti – Spiegazioni plausibili che consentono di determinare le ragioni dell’inesistenza o del non possesso – Conservazione dei documenti – Principio di buona amministrazione. — Causa T-36/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha annullato il diniego della Commissione di accesso ai messaggi di testo tra la presidente della Commissione e l’amministratore delegato di Pfizer. Pur riconoscendo la presunzione di veridicità della dichiarazione di non possesso, il Tribunale ha ritenuto che i ricorrenti l’avessero superata con indizi concordanti sull’esistenza dei messaggi. La Commissione non ha poi fornito spiegazioni plausibili sul loro mancato reperimento, sulle ricerche svolte e sulla sorte dei documenti, in violazione del principio di buona amministrazione.
Accesso ai documenti e messaggi di testo della Commissione: illegittimità del diniego fondato sulla sola affermazione di non possesso, in assenza di spiegazioni plausibili sul destino dei documenti e sulle ricerche svolte.
La questione giuridica
Se, in una domanda di accesso ai documenti ex regolamento n. 1049/2001 avente ad oggetto messaggi di testo, la Commissione possa limitarsi ad affermare di non possedere i documenti richiesti; se la presunzione di veridicità della dichiarazione di non possesso sia superabile mediante indizi contrari; e se, una volta superata, l’istituzione debba fornire spiegazioni plausibili sul mancato reperimento, sulla conservazione e sulla sorte concreta dei documenti. In via accessoria, se sia ricevibile la produzione tardiva di prove in replica e la legittimazione ad agire della seconda ricorrente.
Principio di diritto
Il Tribunale ha affermato che, quando un’istituzione UE nega l’accesso dichiarando di non possedere i documenti richiesti, tale dichiarazione gode di una presunzione di veridicità, ma essa può essere superata dal richiedente con indizi pertinenti e concordanti circa l’esistenza o il precedente possesso dei documenti. Una volta superata la presunzione, l’istituzione deve fornire spiegazioni plausibili e concrete sul motivo per cui i documenti non sono stati rinvenuti, sulla loro eventuale cancellazione o sostituzione e sulle ricerche effettuate; non basta un diniego generico o fondato su supposizioni. Nel caso di specie, la Commissione non ha dato spiegazioni credibili sul destino dei messaggi di testo né sulle modalità di ricerca e ha quindi violato il principio di buona amministrazione ex articolo 41 della Carta, con conseguente annullamento della decisione di diniego.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 4 delle disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 7, paragrafi 1, 2 e 4, del regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 84 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 85, paragrafi 1 e 2, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Decisione (UE) 2021/2121 della Commissione
- Articolo 7, paragrafo 1, della decisione (UE) 2021/2121
Accesso ai documenti relativi ai messaggi di testo tra la presidente della Commissione e Pfizer
La sentenza riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da una giornalista del The New York Times e dalla società editrice del quotidiano contro la decisione della Commissione che negava l’accesso a tutti i messaggi di testo scambiati tra la presidente della Commissione e l’amministratore delegato di Pfizer tra il 1º gennaio 2021 e l’11 maggio 2022. Il caso si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1049/2001 sull’accesso del pubblico ai documenti.
Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo
La domanda iniziale di accesso era stata presentata l’11 maggio 2022. Dopo il silenzio dell’istituzione, fu presentata una domanda di conferma il 9 agosto 2022. La Commissione comunicò prima di non avere documenti corrispondenti e poi, con la decisione impugnata del 15 novembre 2022, ribadì di non essere in possesso di alcun documento rientrante nella richiesta.
Ricevibilità
La Commissione contestava la legittimazione ad agire di The New York Times Company. Il Tribunale ha ritenuto sufficiente la legittimazione della sig.ra Stevi e, richiamando la giurisprudenza sul ricorso unico, ha dichiarato non necessario esaminare quella dell’altra ricorrente. Ha inoltre dichiarato ricevibili le trascrizioni dei colloqui prodotte per la prima volta in replica, perché il ritardo era giustificato dalla necessità di chiarire e correggere l’attribuzione di alcune dichiarazioni.
Questioni giuridiche esaminate
Le ricorrenti deducevano tre motivi, relativi alla violazione dell’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 1049/2001 e dell’articolo 11 della Carta, alla violazione dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento e alla violazione del principio di buona amministrazione. Il Tribunale ha deciso di esaminare anzitutto il terzo motivo, centrato sulla legittimità del diniego e sull’obbligo dell’istituzione di spiegare perché i documenti non siano stati reperiti.
Quadro normativo e principi richiamati
Il Tribunale ricorda che il regolamento n. 1049/2001 mira alla massima attuazione del diritto di accesso ai documenti e che, in linea di principio, tutti i documenti delle istituzioni dovrebbero essere accessibili. Richiama inoltre la giurisprudenza secondo cui l’istituzione che dichiara di non possedere un documento beneficia di una presunzione di veridicità, ma tale presunzione può essere superata con indizi pertinenti e concordanti. Una volta superata, l’istituzione deve spiegare in modo plausibile perché il documento non è stato rinvenuto. Il Tribunale collega tale obbligo anche al principio di buona amministrazione di cui all’articolo 41 della Carta e al dovere di diligenza nell’effettuare le ricerche e conservare la documentazione.
Superamento della presunzione di non possesso
Il Tribunale ritiene che le ricorrenti abbiano fornito indizi pertinenti e concordanti dell’esistenza o del precedente possesso dei messaggi di testo. In particolare, valorizza:
- un articolo del The New York Times del 28 aprile 2021, dal quale risultava che la presidente della Commissione aveva scambiato messaggi di testo e telefonate con l’amministratore delegato di Pfizer;
- le trascrizioni dei colloqui della sig.ra Stevi con entrambi, nelle quali venivano menzionati contatti, messaggi di testo e una relazione di lavoro diretta;
- una relazione speciale della Corte dei conti europea che confermava trattative preliminari e informalità nel processo negoziale sui vaccini durante la pandemia.
Alla luce di tali elementi, il Tribunale conclude che la presunzione di inesistenza e di non possesso è stata superata.
Insufficienza delle spiegazioni della Commissione
Una volta superata la presunzione, la Commissione doveva spiegare in modo credibile che cosa fosse accaduto ai documenti richiesti. Il Tribunale osserva che le spiegazioni fornite erano generiche, imprecise e fondate su supposizioni. La Commissione non ha chiarito:
- quali ricerche precise fossero state svolte;
- quali luoghi di archiviazione fossero stati consultati;
- se fossero stati esaminati i telefoni cellulari della presidente;
- se i messaggi fossero stati cancellati o meno;
- se i dispositivi fossero stati sostituiti e con quali effetti sui dati.
Anche il richiamo alla decisione interna 2021/2121 sulla registrazione dei documenti non è stato ritenuto sufficiente, perché la Commissione non ha spiegato in modo convincente perché messaggi di testo scambiati nel contesto di negoziazioni sui vaccini non fossero stati considerati documenti contenenti informazioni sostanziali non effimere o richiedenti monitoraggio.
Violazione del principio di buona amministrazione e dispositivo
Il Tribunale afferma che, non avendo fornito una spiegazione plausibile del mancato reperimento dei documenti, la Commissione è venuta meno agli obblighi connessi al trattamento della domanda di accesso e ha violato il principio di buona amministrazione di cui all’articolo 41 della Carta. Il terzo motivo è quindi accolto; non occorre esaminare gli altri motivi né la domanda di misure istruttorie. La decisione di diniego è annullata e la Commissione è condannata alle spese.
Portata pratica della sentenza
La pronuncia è rilevante per la gestione delle richieste di accesso a comunicazioni digitali non tradizionalmente archiviate, come i messaggi di testo. Il Tribunale afferma che l’istituzione non può limitarsi a invocare la mancata registrazione o il non possesso, ma deve dimostrare con precisione e trasparenza le ricerche effettuate e la sorte concreta dei documenti, specie quando il richiedente fornisce indizi seri della loro esistenza.
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