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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-4/24

Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 14 maggio 2025. — LA contro Commissione europea. — Funzione pubblica – Funzionari – Assunzione – Concorso generale EPSO/AD/371/19 – Decisione di non iscrivere il nome del ricorrente nell’elenco di riserva – Parità di trattamento – Legittimo affidamento – Obbligo di motivazione. — Causa T-4/24

Giurisprudenza europea62024TJ0004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di una candidata esclusa dall’elenco di riserva del concorso EPSO/AD/371/19. Esclude violazioni della parità di trattamento, del legittimo affidamento e dell’obbligo di motivazione, nonché l’illegittimità del bando e della procedura di riesame. Le spese sono compensate per equità, in ragione anche della mancata risposta esplicita al reclamo.

Concorso EPSO/AD/371/19: legittimità della decisione di non iscrivere la ricorrente nell’elenco di riserva e di respingere il riesame, con riferimento a parità di trattamento, legittimo affidamento e motivazione.

La questione giuridica

Se la commissione giudicatrice abbia violato il principio di parità di trattamento nello svolgimento dei test a scelta multipla, se la ricorrente potesse invocare un legittimo affidamento sulla propria ammissione alle prove successive, se la decisione di riesame fosse sufficientemente motivata e se sia stata violata la disciplina dell’allegato III dello Statuto relativa alla composizione degli elenchi di riserva.

Principio di diritto

Il Tribunale ha affermato che la ricorrente non ha dimostrato alcuna violazione sostanziale del principio di parità di trattamento nello svolgimento dei test a scelta multipla, né un’irregolarità idonea a falsare l’esito della prova; la convocazione alle prove del centro di valutazione non poteva ingenerare un legittimo affidamento sul superamento dei test eliminatori; la decisione di riesame era sufficientemente motivata alla luce del segreto dei lavori della commissione giudicatrice e della comunicazione della griglia delle risposte; infine, la regola dell’allegato III sul numero di candidati nell’elenco di riserva contiene solo una raccomandazione e la sua eventuale inosservanza non comporta l’annullamento della decisione impugnata.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 5, quinto e sesto comma, dell’allegato III dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 6 dell’allegato III dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 135, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Concorso EPSO/AD/371/19: decisione di non iscrizione nell’elenco di riserva

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da una candidata al concorso generale EPSO/AD/371/19 contro la decisione della commissione giudicatrice, adottata a seguito di riesame, che ha confermato la sua mancata iscrizione nell’elenco di riserva. Il Tribunale affronta profili tipici della funzione pubblica dell’Unione: parità di trattamento tra candidati, motivazione delle decisioni delle commissioni giudicatrici, legittimo affidamento e portata delle regole dell’allegato III dello Statuto.

Fatti e iter procedurale

La ricorrente aveva presentato candidatura nel marzo 2019 per un concorso volto a costituire elenchi di riserva per l’assunzione di amministratori specializzati nella ricerca scientifica. Il concorso si articolava in tre fasi: verifica delle condizioni di ammissione, selezione per titoli tramite Talent Screener e, per i migliori classificati, prove del centro di valutazione e test a scelta multipla. Dopo essere stata inizialmente esclusa alla seconda fase, la ricorrente aveva ottenuto in un precedente contenzioso l’annullamento della valutazione dei titoli, con conseguente riesame della sua candidatura e ammissione alla terza fase.

All’esito dei test a scelta multipla, la ricorrente non aveva superato la soglia minima e non era stata iscritta nell’elenco di riserva. Aveva quindi chiesto il riesame della decisione; la commissione giudicatrice aveva confermato la mancata iscrizione. Successivamente, un reclamo amministrativo era stato respinto implicitamente dall’autorità che ha il potere di nomina.

Oggetto del ricorso e atti impugnabili

Il Tribunale precisa che l’atto effettivamente lesivo è la decisione della commissione giudicatrice sulla domanda di riesame, che sostituisce la decisione iniziale di non iscrizione. Analogamente, il rigetto del reclamo, essendo implicito e privo di contenuto autonomo, non ha portata distinta rispetto alla decisione di riesame. Ne consegue che il ricorso è esaminato sostanzialmente come diretto contro la sola decisione del 28 marzo 2023.

Primo motivo: parità di trattamento e pretesa illegittimità del bando

La ricorrente sosteneva che i test a scelta multipla non sarebbero stati identici, o almeno equivalenti, a quelli svolti da altri candidati in precedenza: le domande sarebbero provenute da una banca dati diversa e sarebbero state più difficili. Deduceva inoltre che un problema organizzativo le aveva causato stress, che due risposte non sarebbero state registrate per un guasto tecnico e che, poiché era stata convocata alle prove del centro di valutazione, aveva maturato un legittimo affidamento sul superamento dei test eliminatori. A suo avviso, il punteggio delle prove finali avrebbe dovuto compensare quello dei test a scelta multipla.

Il Tribunale ricorda che la parità di trattamento impone di non trattare in modo diverso situazioni comparabili, salvo giustificazione obiettiva, e che spetta alla commissione limitare il rischio di disparità inerente a ogni concorso. Tuttavia, l’irregolarità in una prova incide sulla legalità della selezione solo se è sostanziale o se è dimostrato che ha potuto falsare l’esito.

Applicando tali principi, il Tribunale respinge gli argomenti della ricorrente perché:

  • non ha fornito elementi oggettivi a sostegno della tesi secondo cui i test sarebbero stati più difficili;
  • il solo stress soggettivo lamentato non basta a provare un’alterazione dei risultati;
  • per la presunta mancata registrazione di due risposte, la griglia prodotta dalla Commissione mostrava che la ricorrente non aveva più tempo sufficiente per rispondere;
  • la convocazione alle prove del centro di valutazione non costituiva una assicurazione precisa e incondizionata sul superamento dei test a scelta multipla, che restavano eliminatori;
  • il bando escludeva espressamente che i risultati dei test a scelta multipla potessero essere sommati al punteggio finale delle prove successive.

Secondo motivo: obbligo di motivazione, parità delle parti e buona amministrazione

La ricorrente sosteneva che la decisione iniziale non fosse motivata e che la decisione di riesame si limitasse a formule stereotipate, lasciando dubitare che un riesame effettivo fosse stato svolto. Affermava inoltre che l’assenza di un rigetto esplicito del reclamo violasse il principio di buona amministrazione e il diritto alla parità delle parti nel processo di cui all’articolo 47 della Carta.

Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui l’obbligo di motivazione va conciliato con il segreto dei lavori della commissione giudicatrice, sancito dall’articolo 6 dell’allegato III dello Statuto, destinato a tutelarne l’indipendenza e l’obiettività. In tale contesto, la comunicazione della griglia delle risposte è considerata sufficiente per soddisfare l’obbligo di motivazione.

Nel caso di specie, la griglia era stata allegata alla decisione del 22 marzo 2023 e la decisione di riesame spiegava sia la tardività della segnalazione di alcune irregolarità, sia il fatto che la ricorrente non aveva risposto a due domande. Il Tribunale esclude pertanto qualsiasi violazione dell’obbligo di motivazione. Esclude anche la violazione della parità delle parti, che derivava unicamente dall’assunto, non accolto, di un difetto di motivazione. Infine, osserva che l’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto consente un rigetto implicito del reclamo; pertanto, la mancata adozione di una decisione esplicita non costituisce di per sé violazione del principio di buona amministrazione.

Terzo motivo: articolo 5 dell’allegato III dello Statuto e numero degli idonei

La ricorrente contestava la composizione dell’elenco di riserva, ritenuto troppo ristretto rispetto ai posti da coprire, e sosteneva che la commissione avesse fissato artificialmente una soglia troppo elevata senza rispettare l’articolo 5, quinto e sesto comma, dell’allegato III dello Statuto. Chiedeva anche l’esibizione della relazione motivata prevista da tale disposizione.

Il Tribunale osserva che l’articolo 5, quinto comma, nel prevedere che l’elenco di riserva contenga possibilmente un numero di candidati almeno doppio dei posti da coprire, enuncia soltanto una raccomandazione e non una prescrizione la cui violazione possa determinare l’annullamento della decisione. Quanto alla relazione motivata di cui al sesto comma, il Tribunale ritiene superflua la sua produzione, potendo statuire sulla fondatezza del motivo senza ricorrervi.

Decisione e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Pur condannando la ricorrente soccombente in linea di principio, decide, per ragioni di equità, che ciascuna parte sopporterà le proprie spese, tenendo conto del fatto che la Commissione non aveva risposto espressamente al reclamo prima dell’instaurazione del giudizio.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che:

  • nelle prove concorsuali, il candidato che invoca una disparità di trattamento deve fornire indizi oggettivi e concordanti dell’irregolarità e della sua incidenza sull’esito;
  • il mero stress soggettivo non basta a dimostrare una violazione della parità di trattamento;
  • la partecipazione a una fase successiva non genera, di regola, un affidamento legittimo sul superamento di una fase eliminatoria distinta;
  • la motivazione delle decisioni delle commissioni giudicatrici può essere soddisfatta mediante la comunicazione delle risposte corrette e della griglia di valutazione, nel rispetto del segreto dei lavori;
  • la regola sul numero di candidati nell’elenco di riserva ha natura meramente orientativa.

Come è indicizzato

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