Tribunale, Sentenza T-1184/23
Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 14 maggio 2025. — LD contro Commissione europea. — Funzione pubblica – Funzionari – Assunzione – Concorso generale EPSO/AD/371/19 – Decisione di non iscrivere il nome del ricorrente nell’elenco di riserva – Regime linguistico – Eccezione di illegittimità – Parità di trattamento – Obbligo di motivazione – Legittimo affidamento. — Causa T-1184/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di una candidata esclusa dall’elenco di riserva di un concorso EPSO per amministratori specializzati nella ricerca scientifica. La Corte ha ritenuto irricevibile l’eccezione di illegittimità sul regime linguistico del bando, poiché l’italiano della ricorrente poteva essere scelto come lingua 2, e ha escluso qualsiasi violazione della parità di trattamento, dell’obbligo di motivazione e delle regole sulla composizione della commissione giudicatrice. Per equità, ciascuna parte è stata condannata a sopportare le proprie spese.
Concorso EPSO: legittimità del regime linguistico e delle modalità di valutazione nelle prove del centro di valutazione, con rigetto dell’impugnazione della decisione di non iscrizione in elenco di riserva.
La questione giuridica
Se il bando di concorso fosse illegittimo per avere imposto lo svolgimento delle prove del centro di valutazione in una lingua limitata (regime linguistico), se vi fossero state violazioni del principio di parità di trattamento e dell’articolo 5 dell’allegato III dello Statuto nello svolgimento e nella valutazione delle prove, se la motivazione della decisione fosse sufficiente e se la composizione/stabilità della commissione giudicatrice fosse stata rispettata.
Principio di diritto
Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso: l’eccezione di illegittimità del bando è irricevibile perché la limitazione della lingua 2 non incideva personalmente sulla ricorrente, la cui lingua materna era tra quelle ammesse come lingua 2; inoltre, la ricorrente non ha provato irregolarità sostanziali o idonee a falsare l’esito delle prove, né un difetto di motivazione, né una violazione dell’obbligo di stabilità/coerenza della commissione giudicatrice. La decisione di riesame, che sostituisce quella iniziale, era dunque legittima.
Norme richiamate
- articolo 270 TFUE
- articolo 296 TFUE
- articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
- articolo 27 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
- articolo 28, lettera f), dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
- articolo 5, primo, terzo, quinto e sesto comma, dell'allegato III dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
- articolo 6 dell'allegato III dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea
- articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- articolo 135, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Concorso EPSO/AD/371/19: non iscrizione nell’elenco di riserva e regime linguistico
La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da una candidata a un concorso generale EPSO per amministratori AD 7 nel settore della comunicazione e gestione delle conoscenze scientifiche. Il Tribunale esamina la legittimità della decisione della commissione giudicatrice, adottata a seguito di riesame, di non iscrivere la ricorrente nell’elenco di riserva.
Fatti e iter procedurale
La ricorrente aveva partecipato al concorso EPSO/AD/371/19, articolato in tre fasi: verifica dell’ammissibilità, selezione in base ai titoli (Talent Screener) e prove del centro di valutazione con test a scelta multipla. Dopo una prima esclusione dalla fase successiva, la ricorrente aveva ottenuto l’annullamento di quella prima valutazione con sentenza del Tribunale del 9 marzo 2022, LD/Commissione (T‑474/20), per violazione del bando nella valutazione dei titoli.
In esecuzione di tale sentenza, l’EPSO ha riorganizzato le prove per la ricorrente e altri candidati. La ricorrente, che aveva scelto l’italiano come lingua 1 e l’inglese come lingua 2, è stata ammessa alla terza fase, ma con comunicazione del 22 marzo 2023 è stata informata di non aver superato le prove del centro di valutazione, avendo ottenuto 98/180 a fronte della soglia di 124/180. La sua domanda di riesame è stata respinta il 22 maggio 2023 e il reclamo amministrativo è stato poi respinto implicitamente.
Oggetto del ricorso e delimitazione dell’atto impugnato
Il Tribunale ricorda che la decisione adottata a seguito di riesame sostituisce la decisione iniziale della commissione giudicatrice. Pertanto, l’unico atto realmente impugnato è la decisione sulla domanda di riesame del 22 maggio 2023. Analogamente, il rigetto implicito del reclamo non ha contenuto autonomo, essendo meramente confermativo.
Motivi di ricorso dedotti
La ricorrente ha formulato cinque motivi:
- illegittimità del bando di concorso per il regime linguistico delle prove del centro di valutazione;
- violazione della parità di trattamento, errore manifesto e violazione dell’articolo 5 dell’allegato III dello Statuto;
- violazione dell’obbligo di motivazione, del diritto alla parità delle parti nel processo e del principio di buona amministrazione;
- violazione dell’articolo 5, quinto e sesto comma, dell’allegato III dello Statuto;
- violazione della parità di trattamento per difetto di obiettività delle valutazioni e per mancanza di stabilità della commissione giudicatrice.
Primo motivo: eccezione di illegittimità del bando e regime linguistico
La ricorrente sosteneva che fosse illegittimo imporre lo svolgimento delle prove del centro di valutazione nella lingua 2, perché ciò avrebbe favorito i candidati più forti linguisticamente e non necessariamente quelli più idonei professionalmente, in violazione anche dell’articolo 27 dello Statuto.
Il Tribunale dichiara il motivo irricevibile per mancanza di stretto nesso tra la disposizione censurata e la decisione individuale impugnata. In particolare:
- l’italiano, lingua materna della ricorrente, era tra le lingue ammesse come lingua 2;
- la ricorrente non era dunque personalmente pregiudicata dalla limitazione contestata;
- il bando si limitava ad attuare l’articolo 28, lettera f), dello Statuto, che richiede la conoscenza approfondita di una lingua e soddisfacente di un’altra;
- la ricorrente non ha indicato una lingua diversa dall’inglese che avrebbe voluto utilizzare come lingua 2;
- non ha dimostrato che, in caso di annullamento, avrebbe potuto ottenere con certezza o anche solo con probabilità non esclusa un punteggio migliore.
Il Tribunale distingue la causa da precedenti in cui i candidati non potevano scegliere la propria lingua materna come lingua 2 e sottolinea che, nel caso di specie, la limitazione normativa non incideva concretamente sulla situazione personale della ricorrente.
Secondo motivo: parità di trattamento, irregolarità delle prove ed errore manifesto
La ricorrente lamentava numerose disfunzioni nelle prove del centro di valutazione: differenze nel grado di difficoltà, comparazione con candidata di altro settore, consegna di materiale aggiuntivo nella prova di gruppo, valutatori diversi rispetto a quelli usati in precedenza, tempo insufficiente per prepararsi.
Il Tribunale ricorda che la parità di trattamento richiede che situazioni comparabili siano trattate allo stesso modo, ma che ogni concorso comporta inevitabilmente un certo rischio di disparità, tollerabile se non eccedente quello intrinseco alla selezione. Inoltre, un’irregolarità incide sulla legalità delle prove solo se è sostanziale o idonea a falsarne il risultato; grava sul ricorrente l’onere di fornire indizi precisi, oggettivi e concordanti.
Applicando tali principi, il Tribunale respinge tutte le censure:
- la diversa composizione dei gruppi era giustificata dal numero limitato di candidati e dalla necessità di riorganizzare le prove in esecuzione delle precedenti sentenze;
- il fatto che una candidata non avesse superato i test a scelta multipla non impediva comunque la partecipazione alle prove del centro di valutazione, essendo entrambe parte della stessa fase;
- nella prova di gruppo, tutti i candidati coinvolti hanno ricevuto lo stesso materiale aggiuntivo e lo stesso tempo supplementare;
- la comunicazione orale del materiale da parte di un sorvegliante non ha inciso sulla parità di trattamento;
- l’asserita confusione di una candidata sul materiale è rimasta un’impressione soggettiva e, in ogni caso, è un rischio inerente a ogni esame;
- la ricorrente ha avuto oltre tre mesi per prepararsi, circostanza ritenuta sufficiente.
Poiché le disfunzioni lamentate non sono state provate con sufficiente precisione, il Tribunale esclude anche l’errore manifesto di valutazione, che la ricorrente faceva derivare proprio da tali disfunzioni.
Quanto al richiamo alla sentenza Glantenay, il Tribunale osserva che quella fattispecie era diversa, poiché lì la prima selezione avveniva su base autovalutativa, mentre nel caso presente il Talent Screener comportava un esame obiettivo e concreto dei titoli.
Terzo motivo: motivazione, parità delle parti e buona amministrazione
La ricorrente sosteneva che la decisione di non iscrizione fosse priva di motivazione e che la risposta al riesame fosse stereotipata; inoltre lamentava la mancata adozione di un rigetto esplicito del reclamo e la violazione dell’articolo 47 della Carta.
Il Tribunale respinge il motivo osservando che:
- in materia di concorsi, la motivazione può limitarsi alla comunicazione del punteggio, proprio per il segreto dei lavori della commissione giudicatrice ex articolo 6 dell’allegato III dello Statuto;
- qui la decisione di non iscrizione indicava il punteggio complessivo e trasmetteva un passaporto delle competenze con punteggi e commenti per ciascuna competenza;
- la decisione sul riesame confermava espressamente il nuovo esame dei punteggi e delle competenze;
- il richiamo a Di Bernardo non è pertinente, perché quel precedente riguardava la fase iniziale della selezione e non la fase comparativa finale.
La mancata risposta esplicita al reclamo non integra una violazione della buona amministrazione, poiché l’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto consente espressamente sia il rigetto espresso sia quello implicito.
Quarto motivo: elenco di riserva e articolo 5 dell’allegato III dello Statuto
La ricorrente contestava il numero esiguo di vincitori nell’elenco di riserva e invocava la relazione motivata prevista dall’articolo 5, sesto comma, dell’allegato III dello Statuto.
Il Tribunale osserva che l’articolo 5, quinto comma, dell’allegato III, secondo cui l’elenco dovrebbe possibilmente contenere un numero di candidati almeno doppio rispetto ai posti da coprire, esprime soltanto una raccomandazione e non un obbligo la cui violazione comporti l’annullamento della decisione. Di conseguenza, anche se l’elenco di riserva fosse stato poco numeroso, ciò non sarebbe idoneo a travolgere la decisione impugnata.
Inoltre, il Tribunale ritiene non necessario ordinare l’esibizione della relazione di cui all’articolo 5, sesto comma, perché la questione può essere decisa sulla base degli elementi già agli atti.
Quinto motivo: obiettività delle valutazioni e stabilità della commissione giudicatrice
La ricorrente contestava la composizione variabile della commissione giudicatrice, l’assenza del presidente, la mancanza di uno “zoccolo duro”, la presenza del medesimo valutatore in più prove e la pretesa necessità di evitare un “effetto eco”.
Il Tribunale richiama il principio secondo cui la commissione deve garantire coerenza e obiettività delle valutazioni, mantenendo per quanto possibile la stabilità della propria composizione, ma può comunque assicurare tale coerenza anche tramite misure di coordinamento, specie in relazione alle caratteristiche concrete della procedura.
Nel caso di specie, il Tribunale valorizza che:
- le prove erano state riorganizzate per dare esecuzione a precedenti sentenze;
- i candidati erano pochi e le prove si svolgevano in un quadro eccezionale;
- la Commissione aveva adottato misure di coordinamento, prove strutturate, criteri comuni, stessa durata e presenza di un vicepresidente con funzione di shadowing;
- la stabilità poteva essere assicurata anche da un vicepresidente, non solo dal presidente;
- la ricorrente non ha dimostrato che la composizione della commissione fosse inidonea a garantire coerenza o che vi fosse un pregiudizio concreto.
Il Tribunale respinge anche la censura relativa all’“effetto eco”, rilevando che la presenza dello stesso valutatore in due prove diverse è, al contrario, coerente con l’esigenza di stabilità e non prova alcuna disparità di trattamento.
Decisione e spese
Il ricorso è integralmente respinto. Tuttavia, in applicazione dell’articolo 135, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il Tribunale decide per ragioni di equità che ciascuna parte sopporti le proprie spese, tenendo conto anche del fatto che la Commissione non aveva risposto esplicitamente al reclamo prima dell’instaurazione del giudizio.
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