Tribunale, Sentenza T-9/24
Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 14 maggio 2025. — Alessandro Zardini contro Commissione europea. — Funzione pubblica – Funzionari – Assunzione – Concorso generale EPSO/AD/371/19 – Decisione di non iscrivere il nome del ricorrente nell’elenco di riserva – Regime linguistico – Eccezione di illegittimità – Parità di trattamento – Obbligo di motivazione – Legittimo affidamento. — Causa T-9/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto integralmente il ricorso di un candidato al concorso EPSO/AD/371/19 che contestava la mancata iscrizione nell’elenco di riserva. Ha ritenuto irricevibile l’eccezione di illegittimità sul regime linguistico del bando, poiché il ricorrente non dimostrava uno stretto nesso tra quella clausola e la sua esclusione. Ha poi escluso violazioni del bando, della parità di trattamento, dell’obbligo di motivazione e delle regole sulla composizione della commissione giudicatrice, rilevando che le presunte disfunzioni non erano provate né idonee a falsare l’esito delle prove.
Concorso EPSO/AD/371/19: legittimità del regime linguistico e regolarità delle prove del centro di valutazione ai fini della mancata iscrizione nell’elenco di riserva
La questione giuridica
Il Tribunale era chiamato a stabilire, in primo luogo, se fosse ricevibile l’eccezione di illegittimità del bando di concorso nella parte in cui imponeva di sostenere le prove del centro di valutazione in una lingua 2 selezionata tra un numero limitato di lingue; in secondo luogo, se la commissione giudicatrice avesse violato il bando, il principio di parità di trattamento, l’obbligo di motivazione e le regole dell’allegato III dello Statuto, in particolare quanto alla valutazione delle prove, alle asserite disfunzioni organizzative, alla stabilità della commissione e alla soglia di ammissione all’elenco di riserva.
Principio di diritto
L’eccezione di illegittimità contro il bando di concorso è irricevibile se il candidato non dimostra uno stretto nesso tra la disposizione contestata e la decisione individuale lesiva, soprattutto quando la lingua limitata dal bando rientra tra quelle che il candidato poteva scegliere come lingua 2; inoltre, la mera allegazione di disfunzioni organizzative o di un errore manifesto non basta a fondare l’annullamento se non sono forniti elementi precisi e concordanti idonei a dimostrare che tali irregolarità sono state sostanziali o hanno potuto falsare i risultati. La motivazione è sufficiente quando la decisione comunica il punteggio e, in particolare, il passaporto delle competenze con i commenti della commissione; la stabilità della commissione giudicatrice può essere garantita anche tramite un nucleo stabile e misure di coordinamento, senza che sia necessario che tutti i membri partecipino a ogni prova. La decisione finale di non iscrizione nell’elenco di riserva è quindi legittima e il ricorso va respinto.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 266 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 27 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 28, lettera f), dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 5, primo, terzo, quinto e sesto comma, dell’allegato III dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 6 dell’allegato III dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 135, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Concorso EPSO/AD/371/19: mancata iscrizione nell’elenco di riserva e contestazioni sul regime linguistico e sulle prove
Si tratta di un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da un candidato escluso dall’elenco di riserva di un concorso generale EPSO per amministratori specializzati nella ricerca scientifica. Il Tribunale si pronuncia su un complesso di censure relative al bando di concorso, allo svolgimento delle prove del centro di valutazione e alla motivazione della decisione di esclusione.
Fatti e svolgimento della procedura
Il ricorrente aveva partecipato al concorso EPSO/AD/371/19 e, dopo una prima sentenza del Tribunale che aveva censurato la fase del Talent Screener, era stato riammesso alla terza fase della selezione. Nella procedura riorganizzata, egli aveva sostenuto i test e le prove del centro di valutazione, ma aveva ottenuto 122,50/180, a fronte della soglia minima di 124/180, con conseguente mancata iscrizione nell’elenco di riserva. Il reclamo amministrativo proposto contro la decisione fu respinto implicitamente dall’APN.
Oggetto del ricorso
Il ricorrente chiedeva l’annullamento della decisione della commissione giudicatrice che non lo aveva inserito nell’elenco di riserva e della decisione implicita di rigetto del reclamo. La Commissione chiedeva il rigetto del ricorso, eccependo in particolare l’irricevibilità della censura sul bando di concorso.
Normativa e quadro giuridico rilevante
Il Tribunale richiama, tra le altre, le disposizioni dello Statuto dei funzionari relative ai requisiti linguistici per l’assunzione e alla procedura di reclamo: articolo 27, articolo 28, lettera f), articolo 90, paragrafo 2, nonché l’allegato III, articolo 5, commi primo, terzo, quinto e sesto, e articolo 6. Sono inoltre richiamati l’articolo 270 TFUE per l’azione del funzionario, l’articolo 296 TFUE sull’obbligo di motivazione, l’articolo 47 della Carta, e gli articoli 134 e 135 del regolamento di procedura del Tribunale.
Sull’oggetto della controversia
Il Tribunale osserva che il reclamo amministrativo e il suo rigetto formano parte di una procedura complessa e che, essendo il rigetto implicito privo di contenuto autonomo, l’unico atto realmente lesivo è la decisione della commissione giudicatrice di non iscrivere il ricorrente nell’elenco di riserva.
Primo motivo: illegittimità del bando di concorso e asserita violazione della parità di trattamento
Il ricorrente sosteneva che il bando fosse illegittimo perché imponeva di sostenere le prove del centro di valutazione in una lingua 2 scelta tra sole cinque lingue e diversa dalla lingua 1, con ciò incidendo sul merito della selezione e alterando la valutazione delle competenze. Il Tribunale ha dichiarato irricevibile l’eccezione di illegittimità, perché il ricorrente non ha dimostrato uno stretto nesso tra la clausola contestata e la decisione di non iscrizione nell’elenco di riserva: la sua lingua materna, l’italiano, era tra le lingue eleggibili come lingua 2, e il bando si limitava ad attuare l’articolo 28, lettera f), dello Statuto.
Il Tribunale ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva indicato quale altra lingua avrebbe voluto usare, né aveva dimostrato che una diversa configurazione del bando avrebbe potuto tradursi in un punteggio migliore. Di conseguenza, non era soddisfatto il requisito giurisprudenziale che consente di far valere, in occasione di un ricorso contro un atto individuale, l’illegittimità di disposizioni anteriori strettamente collegate.
Primo motivo: asserita violazione del bando nella valutazione delle competenze
Il ricorrente contestava che la commissione avesse valutato la leadership e altre competenze generali in modo difforme dal bando, richiamando anche una precedente giurisprudenza in materia di Talent Screener. Il Tribunale ha respinto la censura, osservando che nel concorso in questione la leadership era espressamente prevista tra le competenze generali oggetto di valutazione nella terza fase. Il richiamo alla giurisprudenza invocata dal ricorrente è stato ritenuto inconferente perché riferito a una fase diversa della procedura.
Primo e secondo motivo: presunte disfunzioni organizzative e principio di parità di trattamento
Il ricorrente denunciava ritardi e problemi tecnici nel centro di valutazione di Milano, nonché varie irregolarità a Bruxelles: composizione della commissione, richiesta di documenti per il rimborso, presunte anomalie nella prova di gruppo e asserita differenza rispetto ai candidati esaminati in precedenza. Il Tribunale richiama il principio secondo cui le irregolarità delle prove rilevano solo se sono sostanziali o se possono aver falsato il risultato.
Nel caso di Milano, il ritardo nella prova e la possibilità offerta al candidato di rinviarla non sono stati considerati un’irregolarità idonea a incidere sulla legalità della prova. Per Bruxelles, il Tribunale ha ritenuto che le allegazioni non fossero supportate da elementi precisi, oggettivi e concordanti e che, in ogni caso, non emergesse una disfunzione sostanziale in grado di alterare l’esito.
Quanto al confronto con i candidati esaminati in precedenza, il Tribunale osserva che il nuovo assetto organizzativo derivava dalla necessità di rieseguire le prove per un numero diverso e ridotto di candidati, in esecuzione delle precedenti sentenze. La diversa composizione dei gruppi e la partecipazione di candidati di settori differenti non integravano, di per sé, una violazione della parità di trattamento.
Terzo motivo: obbligo di motivazione, parità delle parti e buona amministrazione
Il ricorrente sosteneva che la decisione impugnata fosse priva di motivazione, che l’assenza di una risposta esplicita al reclamo violasse la buona amministrazione e che il difetto di motivazione compromettesse il diritto alla parità delle parti nel processo. Il Tribunale ricorda che, per le decisioni delle commissioni giudicatrici, la motivazione può essere soddisfatta mediante la comunicazione del punteggio e, alla luce del segreto dei lavori della commissione, non è richiesta la disclosure di tutti gli elementi interni della valutazione.
Nel caso concreto, il passaporto delle competenze indicava i punteggi e i commenti della commissione, risultando quindi sufficiente e persino più ampio di quanto richiesto dalla giurisprudenza. L’assenza di una decisione esplicita sul reclamo non integra una violazione del principio di buona amministrazione, poiché l’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto consente anche il rigetto implicito.
Quarto motivo: stabilità della commissione giudicatrice, obiettività e articolo 5 dell’allegato III dello Statuto
Il ricorrente lamentava che la commissione fosse variata nel tempo, che mancasse un nucleo stabile e che ciò avesse compromesso l’obiettività, anche per il timore di un "effetto eco" tra prove con gli stessi valutatori. Il Tribunale afferma che la stabilità della commissione può essere assicurata anche tramite un coordinamento interno, riunioni periodiche e la presenza in prova di un presidente o di un vicepresidente, senza necessità che tutti i membri siano sempre presenti.
Alla luce delle circostanze del caso, con sole quattro persone da riesaminare in esecuzione delle sentenze precedenti e una commissione molto ampia, la scelta di utilizzare un vicepresidente e alcuni membri della commissione non è stata ritenuta incompatibile con la parità di trattamento. Il Tribunale ha inoltre escluso che la presenza di uno stesso valutatore in prove diverse crei automaticamente un "effetto eco" lesivo della parità.
Quanto all’articolo 5, quinto comma, dell’allegato III, il Tribunale ribadisce che la regola secondo cui l’elenco di riserva dovrebbe contenere possibilmente un numero di candidati almeno doppio rispetto ai posti da coprire ha natura di mera raccomandazione e la sua eventuale inosservanza non comporta l’annullamento della decisione. Quanto al sesto comma, non è stata ritenuta necessaria la produzione della relazione motivata della commissione, perché la controversia poteva essere decisa sulla base degli elementi già disponibili.
Decisione e spese
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. In via equitativa, tenuto conto della mancata risposta esplicita della Commissione al reclamo prima del giudizio, dispone che ciascuna parte sopporti le proprie spese.
Principi affermati
La pronuncia conferma che:
- l’eccezione di illegittimità di un bando di concorso è ricevibile solo se esiste uno stretto nesso tra la disposizione contestata e la decisione individuale impugnata;
- la limitazione della lingua 2 non è di per sé illegittima se il candidato poteva scegliere una lingua compresa tra quelle ammesse, anche la propria lingua materna;
- le irregolarità organizzative nelle prove devono essere sostanziali o idonee a falsare l’esito per poter comportare l’annullamento;
- la motivazione della commissione giudicatrice può essere adeguata con il solo punteggio e il passaporto delle competenze;
- la stabilità della commissione giudicatrice può essere garantita anche con strumenti organizzativi e di coordinamento, non solo con identica composizione in ogni prova.
Come è indicizzato
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