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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05452/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame di Reggio Calabria che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP di Palmi per carenza del fumus commissi delicti relativamente al reato di omessa dichiarazione IRPEF per l'anno 2020 (art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74), redditi ritenuti provento di narcotraffico. Il PM deduceva: (1) errata applicazione dell'art. 240 c.p. e dell'art. 5 d.lgs. 74/00 perché il Tribunale del riesame avrebbe esteso la cognizione a questioni proprie di altri procedimenti e non avrebbe dato per acquisito l'anno di imputazione del reddito; (2) violazioni processuali sugli specifici mezzi di prova (in particolare una intercettazione acquisita in altro procedimento) e richiesta di diversa valutazione in fatto circa la probabilità che il provento fosse stato incassato nel 2020; (3) vizio della motivazione, ritenendo irrilevante per il sequestro un'oscillazione tra l'attribuzione del reddito al 2020 o al 2021.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi proposti si risolvessero in richieste di riconsiderazione in fatto delle emergenze probatorie e della valutazione dell'intercettazione, valutazioni che non sono consentite in sede di ricorso contro provvedimenti cautelari reali salvo violazioni di legge o vizi motivazionali radicali. La Corte ha confermato che l'ordinanza del Tribunale del riesame conteneva una motivazione esaustiva e ragionevole in ordine alla ricostruzione presuntiva dei redditi e alla possibile diversa attribuzione temporale (2020 vs 2021), e che non ricorrano i presupposti per la cassazione.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma sulla omessa dichiarazione IRPEF; nel caso in esame oggetto della contestazione per redditi ritenuti provento di attività illecite. La Corte prende atto che l'accertamento dell'anno di imputazione del reddito è elemento rilevante ma la valutazione della sussistenza del fumus rientra nella cognizione del giudice del riesame e non può essere rimesse alla rinnovata valutazione in cassazione se non per profili di illegittimità.

  • art. 240 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente come norma incidentale; la Corte osserva che l'asserita errata applicazione non è stata adeguatamente confrontata con le argomentazioni del Tribunale del riesame, che ha fornito una motivazione coerente sulla presunzione di riparto dei profitti tra i concorrenti.

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b), c), e))

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione: lett. b) e c) riferiti a violazioni di legge e vizi di motivazione; lett. e) relativo al vizio della motivazione. La Corte ha ritenuto che i motivi invocati consistessero in richieste di rivalutazione fattuale e non in vizi di diritto o in vizi motivazionali talmente radicali da giustificare la cassazione.

  • artt. 181, 270, 273, 292, 321 cod. proc. pen.

    Richiamati dal ricorrente con riferimento alla utilizzabilità e valutazione di atti e intercettazioni. La Corte ha osservato che la censura si traduce in una diversa valutazione del tenore della conversazione captata, valutazione di fatto preclusa in sede di cassazione contro provvedimenti cautelari.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Norma che limita i motivi ammessi in cassazione avverso provvedimenti cautelari reali ai soli motivi di illegittimità di diritto e ai vizi della motivazione tanto gravi da rendere inintelligibile o del tutto mancante l'apparato argomentativo. La Corte ha applicato questo principio per dichiarare inammissibile il ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti di sequestro preventivo è ammissibile principalmente per violazioni di legge o per vizi motivazionali radicali; non è la sede per rinnovare la valutazione delle prove o per richiedere un diverso apprezzamento in fatto.
  • Quando il sequestro è fondato su accertamenti o su elementi emersi in procedimenti collegati, il giudice del riesame può valutare se tali elementi siano sufficienti a fondare il fumus; la mera affermazione che la determinazione del profitto sia materia dell'altro procedimento non esclude la cognizione del giudice del riesame.
  • Le contestazioni circa l'utilizzabilità o l'interpretazione di intercettazioni devono essere formulate come questioni di diritto o di nullità rilevanti: chiedere una diversa lettura del contenuto probatorio è, di solito, una censura in fatto non idonea a fondare la cassazione.
  • Oscillazioni nell'attribuzione temporale del reddito (es. 2020 vs 2021) possono essere rilevanti ma non necessariamente pregiudicano l'adozione di misure cautelari se il quadro indiziario complessivo giustifica il fumus; tuttavia la verifica concreta spetta al giudice di merito o al riesame, non alla Corte di Cassazione in sede cautelare.
  • Per impugnare con successo un provvedimento cautelare in Cassazione occorre dimostrare un profilo formale o sostanziale di illegittimità (violazione di legge o motivazione del tutto carente), non limitarsi a proporre una diversa lettura probatoria.

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