Cassazione Penale, Sentenza n. 1345/2023 del 16/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna per contraffazione della patente sostenendo che gli sia stata negata la rimessione in termini per poter sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 53, della legge n. 103/2017 (che ha modificato l'art. 459 c.p.p.) e, conseguentemente, per poter chiedere il patteggiamento con applicazione del valore giornaliero di ragguaglio di €75 (previsto dalla sentenza della Consulta n. 28/2022 in relazione all'art. 53, comma 2, legge n. 689/1981) invece del criterio generale di €250 previsto dall'art. 135 c.p. pen. Sosteneva che, se rimesso in termini, avrebbe potuto richiedere il rito alternativo e ottenere una sanzione pecuniaria più favorevole.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso non fondato e, in parte, inammissibile. Inammissibile perché il motivo nuovo (richiesta di rimessione in termini per sollevare la questione costituzionale) non era connesso ai capi di doglianza originariamente proposti in appello, come richiede l'art. 581 c.p.p. Sul merito la Corte ha rilevato che il ricorrente non aveva mai presentato, nei termini, alcuna istanza di patteggiamento o altra istanza di definizione alternativa del processo; la mancata attivazione era quindi frutto di una scelta difensiva e non di impedimento obiettivo. Per giurisprudenza consolidata delle Sezioni Unite e della Corte costituzionale, l'attivazione tempestiva del rito alternativo è un onere dell'imputato e la mancanza di tale domanda preclude la rimessione in termini anche se la norma poi dichiarata incostituzionale sarebbe stata più favorevole. La Corte ha, inoltre, richiamato la giurisprudenza comunitaria (Corte di giustizia, causa C-646/17 Moro) che non impone la rimessione in termini per consentire l'accesso ai riti alternativi a seguito di cambiamenti nella qualificazione giuridica. Segue condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 1, comma 53, legge n. 103/2017
Richiamata come norma modificativa dell'art. 459 c.p.p.; oggetto della questione di legittimità sollevata dal ricorrente in quanto avrebbe limitato l'applicabilità del valore giornaliero di €75 al solo procedimento per decreto.
art. 459 c.p.p.
Norma processuale richiamata nella modifica operata dalla legge 103/2017; rilevanza nella disciplina del ragguaglio pena detentiva/pena pecuniaria nel procedimento per decreto.
art. 135 c.p. pen.
Norma generale che fissa il criterio di ragguaglio tra pena pecuniaria e pena detentiva (valore giornaliero di riferimento) e che il ricorrente avrebbe voluto veder derogato in senso più favorevole.
art. 53, comma 2, legge n. 689/1981
Norma relativa alla sostituzione delle pene detentive brevi con pena pecuniaria; la Consulta (sentenza n. 28/2022) ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune parti, stabilendo come valore giornaliero non inferiore a €75; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse adempiuto agli oneri procedurali per poter beneficiare della novità.
art. 581, comma 1, lett. a), c.p.p.
Norma che disciplina i contenuti dell'impugnazione: la Corte l'ha invocata per affermare che i motivi nuovi devono essere connessi ai capi di impugnazione originari, pena l'inammissibilità.
art. 141 disp. att. c.p.p.
Richiamato nella giurisprudenza citata per la procedura di oblazione/patteggiamento e per sottolineare l'esigenza del contraddittorio e dei termini perentori per presentare domande di definizione alternativa del processo.
Sentenza Corte Cost. n. 28/2022
Dichiarazione di illegittimità costituzionale relativa all'art. 53, comma 2, legge n. 689/1981 (valore giornaliero non inferiore a €75). La Corte di Cassazione ha rilevato che, pur essendo la pronuncia successiva favorevole, ciò non poteva supplire alla mancata tempestiva attivazione del rito alternativo da parte del ricorrente.
Sez. Un. Corte di Cassazione, sent. n. 7645/2006 e sent. n. 32351/2014 (Tamborrino)
Giurisprudenza delle Sezioni Unite che impone all'imputato l'onere di attivazione (istanza di oblazione/patteggiamento) per potersi avvalere di una diversa e più favorevole qualificazione giuridica; in sua assenza la rimessione in termini è preclusa.
Corte di giustizia UE, causa C-646/17 (Moro), sent. 13/06/2019
Ha ritenuto compatibile con il diritto UE la normativa nazionale che non obbliga a una rimessione in termini per consentire l'accesso ai riti alternativi a seguito di modifica della qualificazione; la direttiva sul diritto all'informazione e la Carta non impongono la rimessione in termini.
Principio costituzionale tempus regit actum
Richiamato dalla Corte per ricordare che gli effetti dell'atto processuale si regolano secondo la disciplina vigente al momento del compimento dell'atto; una pronuncia successiva della Consulta non sostituisce l'adempimento degli oneri procedurali preesistenti.
Massime di principio
- I motivi nuovi di impugnazione devono essere connessi funzionalmente ai capi di doglianza originari; l'introduzione ex post di questioni non pertinenti all'impugnazione originaria può essere dichiarata inammissibile.
- La rimessione in termini presuppone l'impedimento oggettivo (caso fortuito o forza maggiore) al rispetto del termine: la semplice scelta difensiva di non proporre istanze alternative non giustifica la rimessione.
- Per poter beneficiare di riti alternativi (patteggiamento, oblazione, messa alla prova) l'imputato ha l'onere di presentare tempestivamente la relativa istanza; la mancata attivazione nei termini preclusivi impedisce successivi recuperi anche in presenza di mutate condizioni normative.
- Una pronuncia successiva di illegittimità costituzionale può avere efficacia retroattiva, ma non può sostituire l'adempimento di oneri procedurali per accedere a strumenti deflattivi del processo già scaduti per scelta o omissione dell'imputato.
- La giurisprudenza (Sezioni Unite, Corte costituzionale e Corte di giustizia UE) ammette la legittimità di regole procedurali che richiedono tempestività nell'esercizio dei diritti difensivi e non impone la rimessione in termini automatica per consentire accesso ai riti alternativi dopo riqualificazioni o cambiamenti normativi.
- Prassi consigliata: se si intende chiedere un rito alternativo o sollevare una questione costituzionale che possa incidere sulla pena, va formulata contestualmente e tempestivamente l'istanza di definizione alternativa, onde evitare preclusioni proceduralmente insormontabili.
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