Sentenza n. 136/2026 - Pescara, Sezione 1
Per l'accertamento della illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Chieti in ordine all’istanza di cui alla diffida del 17 Giugno 2024 – sollecitata in data 31 Luglio 2024 e sollecitata in data 15 Gennaio 2025, avente ad oggetto “Istanza per l'avvio di un procedimento volto alla Revisione e l'aggiornamento della pianta organica del Comune di Chieti”; Nonché per l'accertamento dell’obbligo dell'amministrazione intimata di provvedere in ordine alle menzionata istanza e con richiesta subordinata, perdurante l'inadempimento e/o ritenuto opportuno sin da subito di nomina di un Commissario ad acta ex artt. 31 e 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune di Chieti sull'istanza di revisione e aggiornamento della pianta organica delle farmacie comunali
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto un'azione avverso il silenzio-inadempimento formatosi sull'istanza del 17 giugno 2024, successivamente sollecitata il 31 luglio 2024 e il 15 gennaio 2025, diretta all'avvio di un procedimento per la revisione e l'aggiornamento della pianta organica delle farmacie del Comune di Chieti. Ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere, con richiesta subordinata di nomina di un commissario ad acta ai sensi degli artt. 31 e 117, comma 3, c.p.a. Nel giudizio si sono costituiti il Comune di Chieti e la Regione Abruzzo; una farmacia privata intimata non si è costituita.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere poiché, nelle more del giudizio, il Comune di Chieti ha adottato la deliberazione n. 831 del 23 gennaio 2026, con la quale ha approvato la revisione della pianta organica delle farmacie comunali, provvedendo quindi sull'istanza posta a fondamento dell'azione avverso il silenzio. Il fatto che l'atto sia intervenuto dopo la proposizione del ricorso non ha impedito la definizione del giudizio, poiché il procedimento amministrativo era stato avviato anteriormente. Le spese sono state compensate in applicazione del principio di causalità della lite.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Richiamato quale base dell'azione avverso il silenzio e della richiesta di accertamento dell'obbligo di provvedere.
art. 117 c.p.a.
Richiamato, al comma 3, quale fondamento della richiesta subordinata di nomina di un commissario ad acta.
Massime di principio
- La sopravvenuta adozione del provvedimento richiesto determina la cessazione della materia del contendere nell'azione avverso il silenzio, quando l'amministrazione abbia provveduto sull'istanza oggetto del giudizio.
- L'adozione del provvedimento dopo la proposizione del ricorso non esclude la cessazione della materia del contendere se il procedimento amministrativo era stato avviato prima dell'instaurazione del giudizio.
- La regolazione delle spese può avvenire mediante compensazione quando, pur essendo intervenuta la definizione amministrativa nelle more del giudizio, la necessità del ricorso sia riconducibile al precedente comportamento omissivo dell'amministrazione, in applicazione del principio di causalità della lite.
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