Sentenza n. 1142/2026 - Firenze, Sezione 3
per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato sull’istanza del 19.1.2026, con la quale Paleo s.r.l. ha richiesto al Comune di Firenze di prendere atto delle positive valutazioni espresse dalla Soprintendenza nel verbale di sopralluogo del 17.12.2025; per quanto possa occorrere - del silenzio inadempimento serbato sull’istanza del 5.12.2025, con la quale la Direzione Lavori ha richiesto al Comune di Firenze e alla Soprintendenza per la Città metropolitana di Firenze e la Provincia di Prato di fissare un sopralluogo congiunto in cantiere; ed affinché l’adito TAR, ai sensi dell’art 31, comma 3, c.p.a., si pronunci sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio, trattandosi di attività vincolata, non residuando ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non essendo necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione, con consequenziale accertamento dell’avveramento delle condizioni impartite nell’autorizzazione paesaggistica n. 1396 dell’8.9.2020 nei limiti di cui al verbale del 17.12.2025, ovvero per la declaratoria dell’obbligo di concludere il procedimento in un termine da fissarsi all’uopo; nonché, in via gradata, se ed in quanto occorra, per l’annullamento - della nota del Comune di Firenze, Servizio Amministrativo Urbanistica, prot. 24685 del 20.1.2026, con la quale è stato comunicato che “diversamente da quanto dedotto nella nota soprintendizia … si ribadisce che le operazioni di apprezzamento tecnico discrezionale sulle condizioni prescrizioni apposte dalla Soprintendenza nel proprio parere obbligatorio e vincolante non possono che essere svolte … esclusivamente dalla stessa”; - della nota del Comune di Firenze, Servizio Edilizia Privata, prot. n. 22423 del 19.1.2026, trasmessa in data 11.2.2026, con la quale è stato comunicato che “la già intervenuta conclusione del procedimento autorizzatorio … esaurisce l’insieme dei compiti propri della funzione assegnata agli uffici comunali”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Comune di Firenze sulla richiesta di definizione del procedimento di verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni dell'autorizzazione paesaggistica, nonché le note comunali con cui era stata esclusa la necessità di ulteriori attività
Esito
Favorevole al ricorrente (società privata)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha agito principalmente per ottenere la declaratoria dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di Firenze sull'istanza del 19 gennaio 2026, volta a ottenere la presa d'atto delle valutazioni espresse dalla Soprintendenza in un verbale di sopralluogo, e, per quanto occorresse, sull'istanza del 5 dicembre 2025 diretta a ottenere la fissazione di un sopralluogo congiunto in cantiere. Ha chiesto inoltre che il giudice accertasse, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a., l'avveramento delle condizioni impartite dall'autorizzazione paesaggistica n. 1396 dell'8 settembre 2020, ovvero imponesse all'amministrazione di concludere il procedimento entro un termine. In via subordinata ha impugnato due note del Comune: una con cui si sosteneva che le valutazioni tecnico-discrezionali sulle prescrizioni paesaggistiche spettassero esclusivamente alla Soprintendenza e una con cui si affermava che il procedimento autorizzatorio fosse già concluso. Nel corso del giudizio il Comune ha effettuato il sopralluogo richiesto il 17 aprile 2026 e ha definito il procedimento con nota del 20 aprile 2026. La ricorrente ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere o, in subordine, la sopravvenuta carenza di interesse. La difesa erariale si è opposta, sostenendo in udienza la non esaustività degli esiti del sopralluogo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la nota comunale del 20 aprile 2026 avesse integralmente soddisfatto l'interesse azionato, poiché aveva definito il procedimento di verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni dell'autorizzazione paesaggistica, oggetto principale del ricorso. Il giudice ha distinto la cessazione della materia del contendere, che richiede il pieno soddisfacimento dell'interesse, dalla sopravvenuta carenza di interesse, che presuppone una situazione nuova tale da rendere non più utile la decisione. L'obiezione della difesa erariale circa l'incompletezza degli accertamenti è stata ritenuta estranea al perimetro del giudizio, in quanto riferita al riparto delle competenze tra Soprintendenza e Comune in materia paesaggistica e dedotta solo in udienza. Il TAR ha ricordato che il giudice amministrativo decide nei limiti della domanda e che la giurisdizione amministrativa non è oggettiva. Le spese sono state poste a carico del Comune, perché la definizione del procedimento è intervenuta soltanto dopo l'instaurazione del giudizio, con liquidazione di euro 1.500,00 oltre contributo unificato e altri oneri di legge, se dovuti.
Norme richiamate
art. 31, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice, nei giudizi avverso il silenzio, di pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano margini di discrezionalità e non sono necessari ulteriori adempimenti istruttori.
art. 34, comma 1, c.p.a.
il giudice amministrativo decide “nei limiti della domanda”
Il giudice non può estendere il giudizio a questioni estranee alla domanda proposta, né trasformare il processo in una verifica oggettiva e generale dell'azione amministrativa.
art. 34, comma 5, c.p.a.
È richiamato quale base processuale della declaratoria di cessazione della materia del contendere.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
È richiamato quale base processuale della definizione del giudizio con declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione adotta un provvedimento o pone in essere un'attività che soddisfa integralmente l'interesse sostanziale azionato dal ricorrente.
- La sopravvenuta carenza di interesse è distinta dalla cessazione della materia del contendere: la prima presuppone una situazione di fatto o di diritto nuova che renda non più utile la decisione, mentre la seconda richiede il pieno soddisfacimento della pretesa dedotta in giudizio.
- Nel giudizio amministrativo il giudice decide nei limiti della domanda e non può esaminare, ai fini della decisione, questioni relative a diversi profili di competenza o di legittimità dell'azione amministrativa che esulino dall'oggetto del ricorso; la giurisdizione amministrativa non è oggettiva.
- Quando l'amministrazione definisce il procedimento soltanto dopo l'instaurazione del giudizio sul silenzio, la definizione può determinare la cessazione della materia del contendere, ma le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità, se l'attività amministrativa sopravvenuta ha reso necessario il ricorso.
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