Sentenza n. 195/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Taranto, Sezione lavoro, n. 671/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Taranto, Sezione lavoro, n. 671/2024, relativa al riconoscimento del beneficio economico della Carta docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Taranto che aveva riconosciuto il suo diritto al beneficio economico della Carta docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. Nel corso del giudizio il Ministero ha dichiarato di avere posto in essere ogni azione utile per l’adempimento e la ricorrente ha riferito che l’Amministrazione aveva provveduto al pagamento della sorte capitale, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna alle spese. Tuttavia, non è stata depositata documentazione comprovante l’effettivo e pieno soddisfacimento della pretesa.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha escluso la cessazione della materia del contendere perché tale declaratoria richiede la piena e comprovata soddisfazione della pretesa, mentre nel caso concreto mancava documentazione attestante l’avvenuto pagamento. Ha comunque ritenuto univoco, sulla base delle dichiarazioni e del comportamento delle parti, il venir meno dell’interesse alla decisione di merito. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché la pretesa azionata era fondata, e liquidate in euro 750,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore ai sensi dell’art. 93 c.p.c.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale è stato proposto il ricorso per ottenere l’esecuzione della sentenza del giudice del lavoro.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere presuppone la piena e comprovata soddisfazione della pretesa sostanziale, con una verifica avente anche contenuto di merito.
art. 35 c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse giustifica la declaratoria di improcedibilità quando, per fatti o atti sopravvenuti e per il comportamento delle parti, non residua un’utilità concreta dalla decisione, anche se non è provata in modo pieno la soddisfazione della pretesa.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese liquidate in favore del difensore.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere richiede che la pretesa del ricorrente, ossia il bene della vita perseguito, sia stata pienamente e comprovabilmente soddisfatta nel corso del giudizio; non è sufficiente una mera dichiarazione non corredata da documentazione idonea.
- Quando fatti o atti sopravvenuti e il comportamento univoco delle parti dimostrano il venir meno dell’interesse concreto alla decisione, ma non consentono di accertare documentalmente la piena soddisfazione della pretesa, il giudice deve dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse anziché la cessazione della materia del contendere.
- La declaratoria di cessazione della materia del contendere contiene una verifica sostanziale della piena soddisfazione della pretesa e può proiettare effetti oltre il processo; per questa ragione si distingue dall’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, che ha natura processuale.
- Anche quando il giudizio di ottemperanza diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione secondo il principio della soccombenza virtuale, qualora la pretesa originariamente azionata risultasse fondata.
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