Cassazione Civile, Ordinanza n. 31286/2022 del 24/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 quater, dPR n. 115 del 2002. Non sono state liquidate spese processuali, poiché il Ministero si è limitato a depositare una nota senza svolgere attività difensiva.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino pakistano ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale di Venezia che aveva negato la protezione internazionale. Con il primo motivo ha censurato la valutazione delle condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 251 del 2007. Con il secondo motivo ha contestato il diniego della protezione speciale. La Corte rileva che il primo motivo non attacca specificamente la valutazione di non credibilità della narrazione del richiedente e non incide sulle ulteriori rationes del decreto, fondato anche sulle fonti informative indicate dal Tribunale che escludevano una situazione di insicurezza nel Paese di origine; il ricorrente, inoltre, contrappone fonti diverse senza indicare in modo preciso se e quando siano state dedotte nel giudizio di merito, mirando in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto. Quanto al secondo motivo, la Corte osserva che il Tribunale ha motivato in modo analitico il diniego della protezione speciale, richiamando la mancata integrazione sociale del richiedente e i rischi connessi al rimpatrio in relazione alla pandemia da Covid-19, profili ritenuti apprezzamenti di fatto non sindacabili in cassazione.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. n. 251 del 2007
La censura sulla protezione sussidiaria è stata ritenuta inidonea perché non specificamente diretta contro la valutazione di non credibilità e contro le ulteriori ragioni del diniego fondate sulle fonti informative del giudice di merito.
d.l. n. 130 del 2020
Richiamato come base normativa della protezione speciale esaminata dal Tribunale.
L. n. 173 del 2020
Indicata quale legge di conversione del d.l. n. 130 del 2020 in materia di protezione speciale.
art. 13, comma 1 quater, dPR n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto il comma 1 quater dell'art. 13 del dPR n. 115 del 2002.
art. 13, comma 1 bis, dPR n. 115 del 2002
Parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile un motivo che si risolva nella richiesta di una nuova valutazione del merito, quando il giudice di merito abbia motivato sulla non credibilità del racconto e sulle condizioni del Paese di origine.
- La censura contro il diniego della protezione sussidiaria deve confrontarsi specificamente con tutte le rationes decidendi poste a base del provvedimento impugnato; se resta intatta anche solo una di esse, il motivo è inidoneo.
- Le fonti informative alternative invocate in cassazione non sono utilmente spendibili se non risulta che siano state tempestivamente dedotte e valutate nel giudizio di merito.
- Il diniego della protezione speciale, se fondato su valutazioni di fatto circa integrazione sociale e rischio in caso di rimpatrio, non è sindacabile in cassazione come mera richiesta di riesame del merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, nei casi previsti, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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