Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 09527/2025 del 07/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua condanna per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali. L'unico motivo dedotto riguardava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto che la censura investisse una valutazione di merito, non sindacabile in sede di legittimità quando sorretta da motivazione congrua e priva di vizi logico-giuridici. Ha inoltre rilevato che la Corte territoriale aveva motivato in modo adeguato richiamando reiterate violazioni della stessa indole, con quattro precedenti specifici commessi in successione cronologica, incompatibili con l'occasionalità richiesta per la particolare tenuità del fatto.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando la motivazione di merito evidenzi reiterate violazioni della stessa indole e non occasionalità della condotta; la relativa valutazione del giudice di merito è insindacabile in cassazione se congruamente motivata.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che sia ravvisabile assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

    È richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso non si applica solo in presenza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La valutazione sulla sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto costituisce apprezzamento di merito e non può essere rivalutata in cassazione se la decisione impugnata è sorretta da motivazione congrua e immune da vizi logico-giuridici.
  • La particolare tenuità del fatto è esclusa quando la condotta risulti non occasionale e si inserisca in una serie di reiterate violazioni della stessa indole, specie in presenza di precedenti specifici ravvicinati nel tempo.
  • Quando il ricorso per cassazione è inammissibile, il ricorrente è ordinariamente tenuto sia alle spese processuali sia al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo il caso di assenza di colpa nella causazione dell'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieOmesso versamentoImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati tributariProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.