Ordinanza n. 1464/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. IV, di accoglimento del ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero ha proposto appello cautelare contro la sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso di primo grado. La controversia riguarda la validità di un percorso formativo seguito dai ricorrenti, ritenuto dal Ministero non idoneo e non considerato quale valido titolo neppure dalle competenti Autorità spagnole. A sostegno della domanda cautelare il Ministero ha dedotto, sotto il profilo del fumus boni iuris, la compiuta valutazione dei profili di non idoneità del percorso formativo. Quanto al periculum in mora, il giudice ha considerato il lungo tempo trascorso dalla domanda e il fatto che, nel contenzioso seriale, molti interessati avessero ottenuto contratti di supplenza, alcuni ancora in corso, nonché l’interesse pubblico alla continuità dell’insegnamento.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e ha sospeso gli effetti della sentenza del TAR impugnata. Ha ritenuto sussistente il fumus sulla base della valutazione ministeriale circa la non idoneità del percorso formativo, ulteriormente corroborata dal fatto che tale percorso non fosse stato riconosciuto come valido titolo dalle competenti Autorità spagnole. Pur in presenza di tale fumus, il Collegio ha ravvisato un periculum cautelare connesso al lungo tempo trascorso dalla domanda, alla situazione lavorativa ormai consolidata di molti interessati, titolari di contratti di supplenza anche ancora in corso, e all’interesse pubblico alla continuità dell’insegnamento. La sospensione è stata disposta con la precisazione che resta salva la prosecuzione del rapporto lavorativo eventualmente in corso. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La norma è richiamata quale base per la domanda e la decisione sull’appello cautelare avverso la sentenza di primo grado; il Consiglio di Stato ha sospeso gli effetti della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d’appello, la sospensione degli effetti di una sentenza di primo grado può essere disposta quando il fumus boni iuris dell’appello risulti adeguatamente supportato dalla documentazione amministrativa e il periculum sia valutato in relazione agli effetti concreti e attuali dell’esecuzione della sentenza.
- Nel bilanciamento cautelare relativo a rapporti di supplenza nel settore dell’istruzione, il giudice può considerare sia la situazione lavorativa consolidatasi nel tempo sia l’interesse pubblico alla continuità dell’insegnamento.
- La sospensione cautelare degli effetti della sentenza può essere accompagnata dalla salvezza della prosecuzione del rapporto lavorativo eventualmente già in corso, così da evitare una discontinuità immediata nell’insegnamento pur sospendendo l’efficacia del titolo giudiziale.
Come è indicizzato
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