Cassazione Penale, Sentenza n. 2616/2022 del 24/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugna il decreto di sequestro preventivo che ha colpito conti e rapporti finanziari intestati a lei ma ritenuti riconducibili al figlio indagato per associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). Denuncia violazione di legge e carenza di motivazione: in particolare contesta l'assenza di prova del nesso di pertinenzialità e, soprattutto, dell'effettiva disponibilità dei beni in capo all'indagato (presunta 'interposizione'), nonché la mera valutazione della sproporzione come insufficiente a giustificare il sequestro, anche perché i rapporti finanziari erano stati aperti in epoche anteriori alla commissione del reato (2000, 2003, 2008, 2009). Inoltre contesta la mancata motivazione sul fumus commissi delicti e sui presupposti per la confisca funzionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Catanzaro. Il Supremo Collegio ha ritenuto che, pur essendo correttamente valorizzata la sproporzione tra i beni e i redditi familiari, l'ordinanza impugnata non ha adeguatamente motivato e dimostrato la disponibilità indiretta dei beni da parte dell'indagato (mancanza di elementi probatori che provino l'interposizione fittizia). Ne consegue l'annullamento per carenza di motivazione sul punto e la necessità di un nuovo giudizio sul tema della effettiva disponibilità degli attivi sequestrati.
Norme richiamate
art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (conv. L. 7 agosto 1992, n. 356)
Il sequestro preventivo funzionale alla confisca previsto da questa norma non richiede il requisito della pertinenzialità del bene rispetto al reato né è escluso se il bene è stato acquisito in epoca anteriore o successiva al reato. Fondamento è la presunzione relativa di accumulo illecito e la sproporzione costituisce l'indicatore principale, salvo che il terzo fornisca prova credibile della provenienza lecita.
art. 416-bis cod. pen.
Fa parte del catalogo dei reati per i quali opera la disciplina del sequestro e della confisca obbligatoria; la contestazione di associazione mafiosa giustifica l'applicazione della presunzione di illecita accumulazione prevista dall'art. 12-sexies.
art. 240-bis cod. pen.
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai presupposti della confisca; la Corte osserva che profili diversi (es.: fumus commissi delicti) non possono essere fatti valere liberamente dalla persona estranea se non nella parte che concerne la presunzione di interposizione.
art. 324 comma 5 c.p.p.
Norma richiamata per individuare la competenza per il nuovo giudizio dopo annullamento e rinvio.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es.: Sez. U n. 920/2003; Sez. 2 n. 23803/2021; altre pronunce indicate)
Consolidato orientamento secondo cui, sebbene la sproporzione renda legittimo il sequestro ai fini di confisca, quando i beni sono intestati a terzi l'accusa deve provare elementi concreti e sintomatici dell'interposizione fittizia e della disponibilità effettiva dell'indagato; il giudice deve motivare puntualmente tale valutazione.
Massime di principio
- Per il sequestro finalizzato alla confisca ex art. 12-sexies non è necessario dimostrare la pertinenzialità dei beni rispetto al reato né che siano stati acquisiti dopo il delitto: la sproporzione è l'indicatore principale.
- Se i beni sono intestati a terzi, l'accusa ha l'onere di fornire elementi concreti e circostanziati che dimostrino l'interposizione fittizia e la disponibilità effettiva dell'indagato; senza questa dimostrazione il sequestro non è adeguatamente motivato.
- La mera sproporzione tra valore dei beni e redditi dichiarati non basta se non corredata da ragioni e indizi specifici che colleghino i beni all'indagato (operazioni bancarie anomale, accesso a credito incongruo, atti dispositivi non giustificati, risultanze investigative).
- Terzi intestatari hanno titolo limitato a contestare la presunzione di interposizione e la disponibilità dei beni; non possono in via generale contestare profili che esulino da questo ambito.
- Il giudice del riesame deve dettagliare le ragioni per le quali ritiene sussistere l'interposizione, indicando gli elementi fattuali e sintomatici valutati come prova indiretta della disponibilità effettiva dell'indagato.
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