Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 00744/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il motivo fosse generico e privo di specificità ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.; tale difetto determina l'inammissibilità ex art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p. Ne è seguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per truffa. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione della prova posta a fondamento della condanna, ma la Corte di cassazione ha rilevato che la censura era formulata in modo generico e indeterminato: non individuava gli specifici elementi fattuali o argomentativi della sentenza impugnata che si assumevano erronei, né consentiva al giudice di legittimità di comprendere i rilievi mossi. Inoltre, il motivo non mostrava un effettivo confronto con la motivazione della decisione di appello, ritenuta logicamente corretta quanto agli elementi costitutivi della truffa.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    indica il reato di truffa oggetto della declaratoria di responsabilità confermata in appello; la Corte richiama la motivazione della sentenza impugnata sugli elementi costitutivi del reato.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    il ricorso deve contenere motivi specifici e correlati alla decisione impugnata; la genericità e indeterminatezza della censura comportano inammissibilità.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    la carenza di specificità dei motivi di ricorso determina l'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 616 c.p.p.

    è richiamata implicitamente nella condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente alla declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente dedurre in modo astratto violazione di legge o vizio di motivazione: occorre indicare in modo specifico gli argomenti della sentenza impugnata che si contestano e le ragioni della critica.
  • La mancanza di correlazione tra i motivi di ricorso e la motivazione della decisione impugnata integra difetto di specificità e determina inammissibilità.
  • Quando la sentenza impugnata offre una motivazione logicamente coerente sugli elementi costitutivi del reato, il ricorso che non confronta puntualmente tale motivazione è inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffa
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.