Cassazione Penale, Ordinanza n. 21778/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata riguardava la condanna della ricorrente per il reato di evasione. In cassazione la difesa ha dedotto tre motivi: primo, l'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; secondo, il vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche; terzo, la censura relativa all'applicazione della massima durata dell'attività non retribuita in favore della collettività quale condizione per la sospensione condizionale della pena. La Corte ha rilevato che i primi due motivi erano mera riproposizione di doglianze già proposte in appello e disattese con motivazione congrua, mentre il terzo era formulato in modo del tutto generico.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
Individua il reato per il quale la ricorrente era stata condannata in appello, ossia evasione.
art. 131-bis c.p.
La Corte richiama la deduzione difensiva sull'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ritenendola però mera reiterazione di una censura già respinta in appello.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre, senza specifiche censure alla motivazione della sentenza impugnata, una doglianza già dedotta e disattesa in appello.
- Il vizio di motivazione non può essere utilmente prospettato quando la sentenza di merito abbia già fornito una risposta logica e coerente alla questione devoluta, e il ricorso non indichi un effettivo errore argomentativo.
- Le censure formulate in modo generico, specie quando investono la modulazione di condizioni accessorie alla sospensione condizionale della pena, non soddisfano l'onere di specificità del ricorso per cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.
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