Cassazione Civile, Ordinanza n. 01597/2024 del 16/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di arretramento di una struttura installata su un fondo vicino, costituita secondo l'accertamento di merito da un telo/plastica scuro sorretto da paletti o tubolari metallici ancorati al suolo mediante tiranti e picchetti. La Corte d'appello ha riformato la decisione del tribunale e ha ordinato l'arretramento della struttura alla distanza prescritta dall'art. 907 c.c., ritenendola una costruzione stabile. Il soccombente in appello ha proposto tre motivi di ricorso: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente, sostenendo che la Corte d'appello si sarebbe limitata ad aderire a una precedente valutazione senza un autonomo esame e senza confrontarsi con la decisione di primo grado; con il secondo ha dedotto violazione o falsa applicazione dell'art. 907 c.c., assumendo che si trattasse soltanto di un semplice telo facilmente removibile e non di una costruzione soggetta alla disciplina delle distanze; con il terzo ha nuovamente denunciato vizio di motivazione in relazione all'affermazione della Corte territoriale secondo cui i vicini avevano acquisito per usucapione ultraventennale il diritto di mantenere vedute aperte sulla facciata del loro immobile, contestando la sufficienza dei documenti e delle dichiarazioni testimoniali richiamati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo ammissibile la motivazione per relationem perché la Corte d'appello aveva richiamato e condiviso un accertamento fattuale chiaramente individuato e riconducibile al giudice che lo aveva espresso. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, sotto la veste della violazione di legge, il ricorrente proponeva in realtà una diversa ricostruzione del fatto, chiedendo una rivalutazione della consistenza materiale della struttura, operazione preclusa in cassazione. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, poiché mirava a una diversa lettura delle risultanze istruttorie e quindi a un riesame del merito. Il ricorso è stato pertanto rigettato integralmente; il ricorrente è stato condannato alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. in favore dei controricorrenti e di un'ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, oltre alle conseguenze sul contributo unificato.
Norme richiamate
art. 907 c.c.
La disciplina delle distanze per le costruzioni rispetto alle vedute si applica quando il manufatto abbia consistenza e stabile ancoraggio al suolo tali da qualificarlo come costruzione.
art. 132, n. 4, c.p.c.
La nullità per difetto di motivazione non ricorre se la decisione contiene una motivazione per relationem che consente di comprendere le ragioni della scelta decisoria.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può essere usato per censurare una diversa ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La deduzione di nullità della sentenza non può celare una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove.
art. 380-bis c.p.c.
La decisione conforme alla proposta consente l'applicazione del meccanismo sanzionatorio previsto dalla norma e richiamato dall'art. 96 c.p.c.
art. 96, comma terzo, c.p.c.
In caso di decisione conforme alla proposta e in assenza di indici contrari, può essere liquidata una somma equitativa in favore della controparte a titolo sanzionatorio.
art. 96, comma quarto, c.p.c.
Può essere disposta un'ulteriore somma in favore della cassa delle ammende nei casi previsti dalla disciplina richiamata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ricorrendo i presupposti processuali, deve essere dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La motivazione per relationem è valida quando il rinvio consente di individuare con chiarezza l'accertamento richiamato e di controllarne agevolmente la coerenza con le difese delle parti.
- La violazione o falsa applicazione di legge presuppone un errore nella ricognizione della norma o nella sussunzione del fatto accertato; non è ammissibile quando la censura mira solo a sostituire una diversa versione del fatto storico a quella accolta dal giudice di merito.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare un vizio di motivazione o di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e del convincimento del giudice di merito.
- Ai fini dell'art. 907 c.c., la soggezione della struttura alla disciplina delle distanze dipende dalla sua effettiva consistenza e dal suo stabile ancoraggio al suolo, non dalla sola etichetta formale attribuita dalla parte.
- Quando la Corte decide in conformità alla proposta resa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., possono trovare applicazione le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Come è indicizzato
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