Sentenza n. 369/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n. 2476/2023, emessa dal Tribunale di Taranto, nel procedimento R.G. n. 10008/2022, nella persona del Giudice dott. Lorenzo De Napoli, pubblicata il 31.10.2023, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Taranto n. 2476/2023, passata in giudicato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 2476/2023 del Tribunale di Taranto, pubblicata il 31 ottobre 2023 e passata in giudicato. Successivamente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso. Il TAR ha rilevato che la rinuncia non rispettava le formalità previste dall’art. 84, commi 1 e 3, c.p.a., poiché non era stata notificata alla controparte almeno dieci giorni prima dell’udienza. Nonostante l’irritualità, l’atto è stato valutato quale elemento idoneo a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Non ha dichiarato l’estinzione del giudizio, perché la rinuncia non rispettava le formalità dell’art. 84, comma 3, c.p.a. Tuttavia, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., la rinuncia irrituale è stata considerata argomento di prova della perdita sopravvenuta dell’interesse alla prosecuzione del giudizio. Le spese sono state compensate tra le parti in ragione della natura della controversia e dell’esito del giudizio.
Norme richiamate
art. 84, commi 1 e 3, c.p.a.
La rinuncia non è stata notificata alla controparte almeno dieci giorni prima dell’udienza.
La rinuncia al ricorso produce l’estinzione del giudizio solo se rispetta le formalità previste dalla disposizione, inclusa la notificazione alla controparte nel termine prescritto.
art. 84, comma 4, c.p.a.
La rinuncia irrituale costituisce argomento di prova circa la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
Anche una rinuncia priva delle formalità necessarie per determinare l’estinzione può essere valutata dal giudice come elemento probatorio della sopravvenuta perdita dell’interesse alla decisione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta l’improcedibilità del ricorso, anziché l’estinzione quando la rinuncia sia irrituale.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso non notificata alla controparte nel termine previsto dall’art. 84, comma 3, c.p.a. è irrituale e non consente di dichiarare l’estinzione del giudizio.
- La rinuncia irrituale può tuttavia essere valutata, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., come argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
- Quando dagli atti emerga la sopravvenuta perdita dell’interesse alla prosecuzione del giudizio, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., anche se l’atto di rinuncia non è idoneo a produrre l’estinzione del processo.
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