Sentenza n. 1257/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento assunto dal Dirigente del Settore Urbanistica – Edilizia Privata – Attività produttive – SUE o SUAP, in data 29/06/2021, Protocollo 55127, Fascicolo 517/2021, Pratica di Val_8/2021 portante ad oggetto “Provvedimento di Valutazione Preventiva (ai sensi dell'art. 21 L.R. 15/13)” riferito all'intervento edilizio per “ristrutturazione edilizia ai sensi della Legge Regionale 15/2013 che prevede la demolizione e ricostruzione del fabbricato ad uso residenziale con applicazione dell'art. 5.4.2 comma 1 bis del vigente RUE per incremento di ST”; - dell'art. 5.4.2 comma 1bis del RUE del Comune di Riccione limitatamente alla parte in cui dispone che la realizzazione degli incentivi può avvenire nel rispetto, “quando non espressamente derogate nei casi previsti dal RUE in applicazione del comma 3bis, dell'art. 7ter della L. R. n. 20/2000 e s.m. e i., di ogni ulteriore prescrizione in merito prevista dal presente RUE, PSC e dal POC”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dato atto della rinuncia e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 84 e 35, comma 2, lett. c), c.p.a. L'adesione dell'amministrazione ha consentito di ritenere perfezionata la rinuncia nonostante la mancata notificazione alla controparte. Le spese processuali sono state compensate in ragione dell'accordo intervenuto tra le parti.
Atto impugnato: provvedimento di valutazione preventiva edilizia del 29 giugno 2021 e disposizione del RUE comunale relativa alle prescrizioni applicabili agli incentivi edificatori
Esito
La controversia
La ricorrente aveva impugnato il provvedimento di valutazione preventiva adottato dal dirigente comunale in relazione a un intervento di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione di un fabbricato residenziale, con applicazione di un incentivo per incremento della superficie territoriale, nonché la disposizione del RUE comunale concernente il rispetto delle ulteriori prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso. La rinuncia, pur non notificata alla controparte, è stata sottoscritta per adesione dal Comune resistente.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'estinzione del giudizio in presenza di rinuncia al ricorso.
art. 84 c.p.a.
Disciplina la rinuncia al ricorso; nel caso concreto, la rinuncia non notificata alla controparte è stata ritenuta idonea poiché sottoscritta per adesione dall'amministrazione resistente.
art. 85 c.p.a.
Richiamato dal giudice nel quadro della disciplina processuale applicabile alla rinuncia e all'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso amministrativo, anche se non notificata alla controparte, può fondare la dichiarazione di estinzione del giudizio quando la parte resistente vi abbia aderito espressamente mediante sottoscrizione.
- L'adesione della parte resistente alla rinuncia giustifica, in presenza di un accordo sul punto, la compensazione delle spese processuali.
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