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Sentenza

Sentenza del 19/02/2019 n. 755 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

TIA - Immobile in locazione finanziaria - Soggetto passivo - Occupante - Sussiste - Responsabilità solidale del proprietario - Non sussiste - Regolamento comunale - Previsione responsabilità solidale del proprietario - Illegittimità - Sussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha contestato l'avviso di accertamento relativo alla TIA per gli anni 2011-2012, sostenendo di non essere il soggetto passivo del tributo in quanto proprietaria dell'immobile, ma non occupante dello stesso. L'immobile era infatti utilizzato dalla società M. s.r.l., conduttrice in leasing e successivamente fallita. È stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 49, comma 3, del d.lgs. n. 22/1997, poiché la normativa individua come soggetto passivo chi occupa o conduce i locali e non il proprietario non occupante.

La decisione

L'appello è stato accolto. La Commissione ha stabilito che, per la TIA, il soggetto passivo è l'occupante o conduttore dell'immobile per tutta la durata dell'occupazione. La legge non prevede una responsabilità solidale del proprietario con il conduttore e il Comune non può introdurla autonomamente mediante regolamento, poiché l'individuazione dei soggetti passivi è riservata alla legge. È stato quindi dichiarato illegittimo, sotto questo profilo, l'art. 4 del regolamento comunale di B. e l'avviso di accertamento è stato annullato. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 49, comma 3, d.lgs. n. 22/1997

    La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali o aree scoperte ad uso privato...

    La norma individua come soggetto passivo della TIA chi occupa o conduce concretamente l'immobile, compreso il conduttore in locazione finanziaria, e non il proprietario che non lo occupi direttamente.

  • Art. 52, d.lgs. n. 446/1997

    Le province e i comuni possono disciplinare con regolamento le entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

    L'autonomia regolamentare degli enti locali non consente di ampliare la platea dei soggetti passivi né di introdurre una responsabilità solidale non prevista dalla legge.

  • Art. 117 della Costituzione

    La potestà legislativa in materia tributaria spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze; il Comune non può modificare con regolamento gli elementi essenziali del tributo.

  • Art. 119 della Costituzione

    Riconosce l'autonomia finanziaria degli enti territoriali, che deve tuttavia essere esercitata nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.

  • Art. 174 del Trattato CE e art. 15 della direttiva 2006/12/CE

    Richiamano il principio 'chi inquina paga', coerente con l'imputazione del tributo al soggetto che produce o gestisce concretamente i rifiuti, normalmente l'occupante dell'immobile.

  • Art. 15, n. 2, d.lgs. n. 546/1992

    Ha consentito la compensazione delle spese, considerata la mancanza di consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità sulla questione.

Massime di principio

  • Per i tributi collegati alla produzione di rifiuti, il soggetto passivo è normalmente chi occupa o utilizza concretamente l'immobile, non il proprietario estraneo all'occupazione.
  • In caso di locazione ordinaria o finanziaria, il proprietario non è automaticamente obbligato al pagamento del tributo se l'immobile è occupato dal conduttore.
  • Un regolamento comunale non può estendere la soggettività passiva o introdurre una responsabilità solidale non prevista dalla legge, in quanto gli elementi essenziali del tributo sono soggetti a riserva di legge.
  • La responsabilità del proprietario può rilevare solo se prevista da una specifica disposizione legislativa applicabile al tributo oppure se il proprietario occupa direttamente l'immobile.
  • In caso di accertamento notificato al proprietario non occupante, è opportuno documentare l'esistenza del contratto di locazione o leasing, l'effettiva occupazione da parte del conduttore e l'assenza di utilizzo diretto dell'immobile.

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