Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2741/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), n. -OMISSIS-/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202505687

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Abruzzo, sezione staccata di Pescara, che aveva respinto la domanda di annullamento della nota ministeriale negativa e di accertamento del diritto al computo del corso quadriennale ai fini dell’anzianità di servizio e pensionistica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti, già appartenenti ai ruoli direttivi o dirigenziali della Polizia di Stato, avevano frequentato il corso quadriennale per allievo aspirante vice commissario disciplinato dal d.P.R. n. 341/1982 e contestato il mancato computo del periodo ai fini dell’anzianità di servizio e previdenziale. Con il primo e il secondo motivo hanno dedotto l’erroneità della sentenza e l’omessa pronuncia sulle disposizioni della l. n. 121/1981 e del d.P.R. n. 341/1982, valorizzando il concorso di accesso, la nomina in prova, l’applicazione di ritenute assistenziali e previdenziali, l’estensione delle disposizioni sugli allievi degli istituti di istruzione della Polizia di Stato, i doveri e le sanzioni disciplinari, la pensione privilegiata, l’obbligo quinquennale di permanenza in servizio e il trattamento economico proporzionato alla qualifica iniziale. Hanno inoltre dedotto una disparità di trattamento rispetto agli allievi già appartenenti alla Polizia di Stato, agli appartenenti alle altre forze di polizia e agli allievi delle accademie militari, invocando il principio di equiordinazione. Con il terzo motivo hanno riproposto la questione di legittimità costituzionale degli artt. 55, lett. a), e 59 della l. n. 121/1981, in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost. Con l’ultimo motivo hanno dedotto la violazione della direttiva 2003/88/CE e chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sulla natura lavorativa del corso.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che, secondo il quadro normativo del d.P.R. n. 341/1982, l’immissione nel ruolo dei commissari e la costituzione del rapporto di servizio avvenissero soltanto dopo la conclusione positiva del corso quadriennale, il superamento dell’esame finale e la successiva nomina in prova nel ruolo dei commissari. L’ammissione al corso, pur preceduta da concorso, instaurava quindi un rapporto di formazione in prova, finalizzato all’istruzione, alla preparazione professionale e al completamento della selezione, non un rapporto di servizio. Gli elementi invocati dagli appellanti non sono stati ritenuti decisivi: il concorso selezionava corsisti e non determinava l’immediata immissione in ruolo; la nomina prevista dall’art. 11 riguardava l’ammissione al corso; l’estensione delle regole sugli allievi degli istituti di istruzione, i poteri disciplinari, la pensione privilegiata e l’obbligo quinquennale di permanenza erano compatibili con una funzione meramente formativa. Il trattamento economico non costituiva il corrispettivo di una prestazione lavorativa e il relativo regime fiscale riguardava somme assimilate ai redditi di lavoro dipendente. Il Collegio ha inoltre rilevato che le trattenute applicate durante il corso erano assistenziali e non previdenziali o contributive. La diversa disciplina prevista per gli allievi già appartenenti alla Polizia di Stato è stata ritenuta ragionevole, poiché tali soggetti erano già titolari di un rapporto di servizio e frequentavano il corso in aspettativa. Non è stato ravvisato un principio generale di perfetta omogeneità tra i diversi corpi di polizia e forze armate; il principio di equiordinazione ha natura tendenziale e programmatica e non consente di ricavare, in assenza di un’espressa previsione, il computo del corso disciplinato nel 1982. La questione di costituzionalità è stata dichiarata manifestamente infondata: non sussiste una disparità tra situazioni identiche, né risultano violati gli artt. 36, 38 e 97 Cost. La questione relativa agli anni di laurea è stata ritenuta non rilevante e non proponibile nei termini prospettati. È stato escluso anche il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, per difetto di rilevanza e fondatezza: la direttiva 2003/88/CE riguarda la formazione imposta dal datore di lavoro nell’ambito di un rapporto di lavoro già esistente, mentre nel caso esaminato il rapporto di servizio non era ancora sorto. Spese compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 55 l. n. 121/1981

    La disposizione, nella formulazione originaria, prevedeva l’accesso ai ruoli dei commissari mediante frequenza positiva dell’Istituto Superiore di Polizia e concorso pubblico riservato ai laureati; non determina, per il corso quadriennale disciplinato dal d.P.R. n. 341/1982, l’immediata instaurazione del rapporto di servizio.

  • art. 59 l. n. 121/1981

    Disciplina il trattamento economico degli allievi, determinato in misura proporzionale alla retribuzione della qualifica iniziale cui il corso dà accesso; tale trattamento non è stato qualificato come corrispettivo di una prestazione lavorativa.

  • artt. 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 d.P.R. n. 341/1982

    Le disposizioni delineano un percorso formativo e selettivo: l’immissione nel ruolo dei commissari segue soltanto il positivo completamento del corso e il superamento dell’esame finale. Le norme su disciplina, pensione privilegiata, trattamento economico e permanenza in servizio non trasformano il rapporto formativo in rapporto di servizio.

  • art. 50, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 917/1986

    "le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante"

    Il trattamento fiscale come reddito assimilato al lavoro dipendente è compatibile con l’assenza di un rapporto di lavoro dipendente e non dimostra la natura lavorativa del corso.

  • art. 1811 d.lgs. n. 66/2010

    La disposizione riconosce nuove posizioni stipendiali per ciascun grado, ma non consente di ricavare la decorrenza dell’anzianità di servizio dalla qualifica di aspirante.

  • art. 8 l. n. 124/2015

    Il principio di equiordinazione tra gli ordinamenti delle forze di polizia ha portata tendenziale e programmatica e non impone discipline perfettamente speculari né consente di integrare retroattivamente la disciplina del corso del 1982.

  • art. 720 d.lgs. n. 66/2010

    È richiamato quale disciplina del reclutamento nelle forze armate, nel quale la previa ammissione alle accademie non determina l’immissione in ruolo prima della conclusione positiva del percorso formativo.

  • artt. 3, 36, 38 e 97 Cost.

    Non risultano violati, poiché le situazioni poste a confronto non sono identiche e la mancata valorizzazione previdenziale del corso è coerente con la sua natura formativa e con l’assenza di un rapporto di servizio.

  • Direttiva 2003/88/CE, art. 2, par. 1

    La nozione di orario di lavoro presuppone, nel caso della formazione professionale imposta dal datore di lavoro, un rapporto di lavoro già esistente; non si applica al corso finalizzato alla futura instaurazione del rapporto di servizio.

  • art. 112 c.p.c.

    Il Collegio ha ritenuto esaurita la disamina dei motivi, in conformità al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Massime di principio

  • La frequenza di un corso quadriennale di formazione e selezione, cui si accede mediante concorso ma che precede il superamento dell’esame finale e la nomina nel ruolo, instaura un rapporto formativo e non un rapporto di servizio; il relativo periodo non è computabile, in assenza di un’espressa previsione normativa, ai fini dell’anzianità di servizio e previdenziali.
  • La previsione di una nomina degli aspiranti, l’applicazione di obblighi e sanzioni disciplinari, l’erogazione di un trattamento economico, il riconoscimento di una pensione privilegiata per eventi lesivi e l’obbligo successivo di permanenza in servizio non sono, singolarmente o congiuntamente, sufficienti a dimostrare l’instaurazione anticipata di un rapporto di servizio quando la disciplina complessiva configura un percorso di formazione e selezione.
  • Il diverso trattamento riservato agli allievi già appartenenti ai ruoli dell’amministrazione, collocati in aspettativa durante il corso, non viola il principio di uguaglianza rispetto agli allievi esterni, poiché i primi sono già titolari di un rapporto di servizio e si trovano in una situazione giuridica diversa.
  • Il principio di equiordinazione tra forze di polizia e forze armate ha natura tendenziale e programmatica e non impone una disciplina perfettamente uniforme tra corpi diversi né consente di ricavare, in via interpretativa e senza una previsione espressa, il computo previdenziale di un periodo formativo.
  • La direttiva 2003/88/CE sulla nozione di orario di lavoro si riferisce alla formazione professionale imposta dal datore di lavoro nell’ambito di un rapporto di lavoro già instaurato; non è rilevante per un corso formativo destinato alla futura, eventuale costituzione del rapporto di servizio.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoRapporto di impiego non privatizzatoReclutamento e idoneità
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicitàQuestione di legittimità costituzionalePrimato del diritto UE e disapplicazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.