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Sentenza

Sentenza del 18/09/2019 n. 1157 - Comm. Trib. Prov. Torino

Imposta registro - Sentenze e atti giudiziari - Giudizio di opposizione all'esclusione dal passivo - Alternatività IVA/Registro - Applicabilità - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava il trattamento tributario della sentenza emessa all'esito dell'opposizione all'esclusione dal passivo. La contribuente sosteneva, in sostanza, che dovesse operare il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro previsto dall'art. 40 del d.P.R. 131/1986, con conseguente esclusione o applicazione in misura diversa dell'imposta di registro. La sentenza, tuttavia, ha rilevato che il giudizio di opposizione comporta un accertamento contenzioso dell'esistenza e dell'efficacia del credito nei confronti della procedura.

La decisione

La sentenza che ammette al passivo un credito precedentemente escluso è soggetta all'imposta di registro proporzionale dell'1%, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c), della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 131/1986. L'accertamento giudiziale consente al creditore di partecipare alla procedura concorsuale e di concorrere all'eventuale riparto. Non trova applicazione l'art. 40 del d.P.R. 131/1986, poiché non ricorre un'ipotesi idonea a escludere l'imposta proporzionale di registro sulla base dell'alternatività IVA/registro.

Norme richiamate

  • Art. 8, comma 1, lettera c), della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 131/1986

    Le sentenze che accertano diritti a contenuto patrimoniale, inclusa la sentenza che ammette un credito al passivo dopo l'opposizione all'esclusione, sono soggette all'imposta di registro proporzionale dell'1%.

  • Art. 40 del d.P.R. 131/1986

    Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro non si applica alla sentenza di opposizione all'esclusione dal passivo, quando essa accerta giudizialmente l'esistenza e l'efficacia del credito nei confronti della procedura.

Massime di principio

  • La sentenza resa in un giudizio di opposizione all'esclusione dal passivo non ha una mera funzione processuale, ma produce un accertamento patrimoniale rilevante ai fini dell'imposta di registro.
  • Quando il provvedimento giudiziale consente al creditore di partecipare al riparto della procedura concorsuale, esso può essere assoggettato all'imposta di registro proporzionale dell'1%.
  • L'esistenza di un rapporto o di un credito originariamente soggetto a IVA non comporta automaticamente l'applicazione dell'alternatività IVA/registro alla successiva sentenza di accertamento del credito.
  • Per valutare il regime tributario di una sentenza occorre considerare gli effetti concreti del dispositivo: se il giudice accerta un diritto patrimoniale opponibile alla procedura, prevale la disciplina dell'imposta proporzionale di registro indicata dall'art. 8 della tariffa.

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