Cassazione Civile, Ordinanza n. 10200/2025 del 17/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento con i quali l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, per gli anni d’imposta 2007 e 2008, maggiori redditi IRPEF accertati con metodo sintetico, valorizzando indici di capacità contributiva quali il costo di abitazioni principali e secondarie, le spese per autoveicoli e il mantenimento di un’imbarcazione a motore. Il contribuente aveva ottenuto in primo grado una decisione parzialmente favorevole, poi riformata solo in parte dalla CTR, che aveva accolto parzialmente sia l’appello principale del contribuente sia quello incidentale dell’Ufficio. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti cinque motivi: 1) inammissibilità dell’appello erariale per difetto di sottoscrizione da parte di soggetto munito del relativo potere, con violazione del d.lgs. n. 546/1992; 2) violazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e omesso esame di fatti decisivi, per non avere la CTR considerato disinvestimenti pregressi ed entità dei redditi dichiarati negli anni precedenti; 3) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. sulla statuizione relativa al criterio di rideterminazione del reddito imponibile; 4) violazione degli artt. 2697 e 2727 c.c. e dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 sul medesimo punto; 5) ultrapetizione e ulteriore violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. Sempre in pendenza del giudizio di legittimità, il contribuente aveva depositato istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018, allegando domanda e versamenti, chiedendo la sospensione; l’Ufficio non aveva notificato valido diniego nei termini utili e nessuna parte aveva chiesto la trattazione entro il termine finale previsto dalla norma.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito dei cinque motivi di ricorso perché ha rilevato che, nelle more, il contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata della lite fiscale ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018 e che si era verificata la condizione estintiva prevista dal comma 13 della stessa disposizione: mancato diniego tempestivo da parte dell’Ufficio e mancata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020. Per tale ragione il processo è stato dichiarato estinto. Le spese sono state lasciate a carico delle parti che le hanno anticipate. La Corte ha escluso la cessazione della materia del contendere, osservando che mancava la prova del pagamento di tutte le rate. Ha inoltre negato l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando la natura eccezionale e sanzionatoria della norma.
Norme richiamate
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12, comma 3
È evocato dal ricorrente per sostenere l’inammissibilità dell’appello erariale per difetto di sottoscrizione da parte di soggetto abilitato.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 18, comma 3
È richiamato dal ricorrente quale norma violata in tema di requisiti formali dell’atto di appello.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53
È richiamato dal ricorrente a fondamento dell’eccezione di inammissibilità dell’appello dell’Ufficio.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38
È la norma invocata per contestare il metodo di accertamento sintetico e la valutazione degli indici di capacità contributiva e dei disinvestimenti pregressi.
cod. proc. civ., artt. 112 e 115
Sono invocati per censurare ultrapetizione, omessa pronuncia e errata valutazione della prova sulla rideterminazione del reddito imponibile.
cod. civ., artt. 2697 e 2727
Sono richiamati per contestare la ripartizione dell’onere della prova e il ricorso a presunzioni nella ricostruzione del reddito.
d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, commi 12 e 13
La Corte applica la disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie: il mancato diniego nei termini e la mancata istanza di trattazione determinano l’estinzione del giudizio.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato perché la disposizione ha natura eccezionale e sanzionatoria e non si estende oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Cass. n. 23175/2015
È richiamata per affermare che il raddoppio del contributo unificato non si applica all’estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie, la presentazione di domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018, se accompagnata dal pagamento di quanto dovuto e non seguita da tempestivo diniego dell’Ufficio né da istanza di trattazione nei termini, determina l’estinzione del giudizio.
- L’estinzione per definizione agevolata preclude l’esame del merito dei motivi di ricorso, che restano assorbiti.
- La cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata se non risulta provato il pagamento integrale di tutte le rate previste dalla procedura agevolata.
- Il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica ai casi di estinzione del giudizio, trattandosi di previsione eccezionale e sanzionatoria non suscettibile di interpretazione estensiva.
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