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Sentenza

Sentenza n. 3404/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202600330

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia, Sez. III, che aveva ordinato l’ottemperanza al pagamento delle spese liquidate nel giudizio civile presupposto, compensando le spese del giudizio di ottemperanza

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il giudizio trae origine dalla sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero, da un lato, ad attribuire a un docente il beneficio economico della carta docente per l’anno scolastico 2022/2023 e, dall’altro, a rifondere le spese del giudizio, liquidate in euro 258,00 oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Dopo che la pretesa principale del docente era stata azionata in separato giudizio di ottemperanza, il procuratore antistatario aveva promosso un autonomo giudizio per ottenere l’esecuzione della sola statuizione sulle spese legali. Il TAR aveva accolto la domanda di ottemperanza, ordinando al Ministero di pagare quanto dovuto, ma aveva compensato le spese del giudizio, rilevando che il medesimo titolo era già stato azionato in un altro giudizio e che la scelta di agire separatamente per le sole spese era contraria a criteri di efficienza ed economia processuale. L’appellante ha censurato esclusivamente la compensazione delle spese, sostenendo che la sentenza civile conteneva due autonome obbligazioni, una in favore del docente e una in favore del difensore, e che nessuna norma imponeva ai titolari di crediti distinti, ancorché riconosciuti nello stesso titolo, di agire congiuntamente. Ha inoltre dedotto che entrambi i giudizi erano stati resi necessari dall’inadempimento dell’amministrazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello. Ha ritenuto adeguata e sufficiente la motivazione del TAR sulla compensazione delle spese, fondata sulla circostanza che il medesimo titolo era stato azionato separatamente per la sorte capitale e per le spese legali e che tale scelta processuale risultava contraria a criteri di efficienza ed economia processuale. Secondo il Collegio, la sentenza appellata rispettava i canoni motivazionali richiesti per la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 26 c.p.a. e dell’art. 92 c.p.c. La compensazione disposta in primo grado è stata quindi mantenuta. Le spese del giudizio d’appello sono state poste a carico dell’appellante, in favore del Ministero, nella misura di euro 500,00 oltre eventuali accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 26 c.p.a.

    La norma è richiamata quale base dei canoni applicabili alla regolazione e alla compensazione delle spese nel processo amministrativo.

  • art. 92 c.p.c.

    La norma è richiamata, in combinato con l’art. 26 c.p.a., quale parametro per valutare la legittimità della compensazione delle spese di lite.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio economico “carta docenti”

    È la disposizione sostanziale richiamata nella sentenza civile presupposta per il riconoscimento al docente del beneficio economico, ma non costituisce oggetto della decisione d’appello.

Massime di principio

  • La compensazione delle spese di lite è legittima quando il giudice espone una motivazione adeguata, anche mediante il richiamo a una scelta processuale ritenuta contraria a criteri di efficienza ed economia processuale.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la decisione di azionare separatamente statuizioni contenute nel medesimo titolo giudiziale può costituire, se priva di adeguata giustificazione processuale, una ragione idonea a sostenere la compensazione delle spese del giudizio.
  • Il fatto che un titolo giudiziale contenga obbligazioni patrimoniali riferibili a soggetti diversi non esclude che il giudice possa valutare, ai fini della regolazione delle spese, l’opportunità di una trattazione processuale unitaria quando le pretese derivano dal medesimo titolo e dall’inadempimento della medesima amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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