Sentenza n. 1294/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’ottemperanza della sentenza di questo TAR n. 1082/2025 del 10 febbraio 2025 resa nell'ambito del giudizio di cui al n.r.g. 4821/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o contestata esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 1082/2025
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 1082/2025, resa nel precedente giudizio n. r.g. 4821/2024. Nel corso del giudizio la resistente ha documentato l'integrale esecuzione della sentenza e il ricorrente ha riconosciuto tale circostanza, chiedendo quindi che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha ritenuto preclusa ogni disamina nel merito dell'azione di ottemperanza perché la sentenza oggetto di esecuzione era stata integralmente eseguita, circostanza documentata dalla resistente e pacificamente riconosciuta dal ricorrente. Ha pertanto dichiarato la cessazione della materia del contendere. Le spese di lite sono state compensate in ragione delle peculiari caratteristiche della controversia e della sua scansione temporale. Il Collegio ha inoltre confermato l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e ha liquidato in favore del suo difensore € 1.000,00, comprensivi di spese generali e accessori di legge, applicando la riduzione ordinaria del 50% prevista per il patrocinio a spese dello Stato e considerando la limitata difficoltà della controversia.
Norme richiamate
art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014
ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate
I criteri di liquidazione del compenso devono considerare, tra gli altri elementi, la difficoltà e la complessità della controversia, le condizioni soggettive del cliente e i risultati conseguiti.
art. 130 d.P.R. 115/2002
riduzione ordinaria del 50% del compenso
Nel patrocinio a spese dello Stato il compenso del difensore è liquidato applicando la riduzione ordinaria del 50% prevista dalla disposizione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Consente l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte quando sussistono esigenze di tutela dei diritti o della dignità dell'interessato.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto, unitamente alla normativa nazionale, per la tutela dei dati personali della parte ricorrente mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione o il soggetto obbligato dimostra l'integrale esecuzione della sentenza e tale esecuzione è riconosciuta dal ricorrente, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere senza procedere all'esame delle ulteriori questioni di merito.
- In presenza di peculiari caratteristiche della controversia e di una specifica scansione temporale degli adempimenti, il giudice dell'ottemperanza può compensare integralmente le spese di lite.
- Per la liquidazione del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato occorre considerare, tra gli altri fattori, la difficoltà e la complessità della controversia e applicare la riduzione ordinaria del 50% prevista dall'art. 130 d.P.R. 115/2002.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 23 feb 2026Sentenza n. 453/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 23 feb 2026Sentenza n. 454/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 feb 2026Sentenza n. 455/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 23 feb 2026Sentenza n. 28/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 23 feb 2026Sentenza n. 376/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 23 feb 2026Sentenza n. 377/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →