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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11929/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Imputazione per inottemperanza all'obbligo di versare la cauzione imposta in sede di misura di prevenzione (art. 76, comma 4, d.lgs. n.159/2011) e per due violazioni degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale (art.75, commi 1 e 2, d.lgs. n.159/2011). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio della motivazione (artt. 192 e 533 c.p.p.), sostenendo che: a) l'omesso versamento della cauzione era dovuto all'impossibilità economica dimostrata da certificazione ISEE 2021 e dall'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; b) le omissioni di presentazione presso la Stazione Carabinieri (14 dicembre 2019 e 23 aprile 2019) derivavano da una mera dimenticanza o da un modesto ritardo e quindi mancava l'elemento soggettivo di colpa/dolo.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che: a) la prova dell'impossibilità economica doveva riferirsi al periodo in cui si verificò l'inottemperanza (febbraio-marzo 2019); la documentazione prodotta (ISEE 2021) non è idonea a dimostrare la situazione patrimoniale al momento del fatto e la censura richiederebbe una rivalutazione sommaria dei fatti non consentita in questa sede; b) quanto alle presentazioni omesse/ritardate, per il reato previsto dall'art.75 d.lgs. n.159/2011 è sufficiente il dolo generico (consapevolezza dell'obbligo e volontà di non ottemperare); la semplice 'dimenticanza' non esclude responsabilità se non si tratta di ignoranza inevitabile del precetto (cfr. Corte Cost. n.364/1988); ritardi anche minimi nell'apposizione della firma integrano la violazione. Conseguenze: inammissibilità dichiarata, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e liquidazione di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle disposizioni antimafia)

    art. 75 (commi 1 e 2) e art. 76 (comma 4)

    Art.75: la violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale si consuma con il dolo generico; ritardi o omissioni anche minimi nell'adempimento degli obblighi di presentazione integrano il reato. Art.76 comma 4: l'obbligo di cauzione può dar luogo a responsabilità contravvenzionale se non versata, ma il giudice deve accertare la colpa; la prova dell'impossibilità economica deve riferirsi alla data dell'inottemperanza.

  • legge 13 settembre 1965, n. 575

    La disciplina (valutata anche in chiave costituzionale) prevede che l'entità della cauzione sia determinata sulle condizioni economiche e patrimoniali e prevede possibilità di sostituzione o revoca; non si configura automatismo discriminatorio tra abbienti e non abbienti.

  • codice di procedura penale

    artt. 192 e 533; art. 616

    Art.192 e 533: dedotte come presunte violazioni dal ricorrente (vizio di motivazione e violazione delle norme sul giudizio). Art.616 c.p.p.: disciplina le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e possibile sanzione a favore della Cassa delle ammende.

  • codice penale

    Richiamato in riferimento alla scusante per chi sia in ignoranza inevitabile del precetto: la 'dimenticanza' è esimente solo se derivante da ignoranza inevitabile della norma (interpretazione conforme alla giurisprudenza costituzionale).

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    Richiamati nel contesto del dubbio di legittimità costituzionale della norma sulla cauzione: la giurisprudenza ha ritenuto la norma compatibile con i principi di uguaglianza e con il principio della responsabilità personale.

  • Corte Costituzionale

    Indica i limiti della scusante della 'dimenticanza' per chi è soggetto a obblighi: l'ignoranza del precetto può essere scusante solo se inevitabile.

Massime di principio

  • La prova dell'impossibilità economica di ottemperare a un onere (es. versamento cauzione) deve riferirsi al momento preciso dell'inottemperanza; documentazione anteriore o successiva non è automaticamente sufficiente.
  • L'onere di allegare circostanze idonee a rappresentare l'impossidenza incombe sulla difesa; in mancanza, il giudice di merito può ritenere non provata l'impossibilità.
  • Per le violazioni degli obblighi connessi alla sorveglianza speciale è sufficiente il dolo generico: la consapevolezza dell'obbligo e la volontà di non adempiere sono il nucleo dell'elemento soggettivo.
  • La 'dimenticanza' è possibile causa di esclusione della responsabilità solo se corrisponde a un'ignoranza inevitabile del precetto; la semplice smemoratezza o un modesto ritardo non sono esimenti.
  • Anche ritardi minimi nella presentazione all'autorità (anche un'ora) possono integrare la violazione degli obblighi di sorveglianza speciale.
  • I ricorsi che si limitano a chiedere una rivalutazione dei fatti e delle prove già apprezzati dai giudici di merito sono spesso inammissibili in sede di legittimità; ciò può comportare condanna alle spese e sanzioni a favore della Cassa delle ammende.

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