Cassazione Penale, Sentenza n. 31007/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
In sede esecutiva il giudice aveva accolto la richiesta dell'interessato di riconoscere la continuazione tra due sentenze irrevocabili di condanna: una per reati in materia di armi commessi nell'ottobre 2022 e una per ricettazione aggravata dal vincolo mafioso commessa nel maggio 2018. Il giudice dell'esecuzione aveva individuato come pena base quella della sentenza più grave e aveva aumentato la pena per i reati satellite sino a determinare la pena complessiva unica. Il pubblico ministero ha ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione dell'art. 81 c.p., perché la continuazione era stata riconosciuta sulla base di una motivazione apodittica, centrata sulla sola omogeneità dei reati e sulla finalità di agevolare una cosca mafiosa, senza considerare il notevole intervallo temporale tra i fatti e l'avvenuta esclusione dell'aggravante mafiosa nei reati della prima sentenza; 2) vizio di motivazione sulla quantificazione dell'aumento per continuazione, poiché il giudice non aveva spiegato i criteri seguiti per gli aumenti né aveva ricostruito in modo comprensibile la pena finale, omettendo anche di confrontarsi con le motivazioni della cognizione sui reati già unificati ex art. 81 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del pubblico ministero, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Catanzaro, in diversa composizione, per nuovo esame. La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi: la continuazione era stata riconosciuta senza un'adeguata verifica dell'unicità del disegno criminoso, trascurando la cesura temporale di oltre quattro anni e l'esclusione dell'aggravante mafiosa; inoltre, la rideterminazione della pena era priva di una motivazione intelligibile sui singoli aumenti e sulla formazione della pena finale, in violazione dei principi sull'esecuzione del reato continuato.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
La continuazione richiede la rigorosa verifica di una programmazione unitaria, almeno nelle linee essenziali, già esistente al momento del primo reato; il solo dato dell'omogeneità dei reati o della contiguità non basta, soprattutto quando vi sia un rilevante intervallo temporale tra le condotte.
art. 132 c.p.
La discrezionalità nella determinazione della pena deve essere esercitata secondo criteri motivati e controllabili, anche nella quantificazione degli aumenti per continuazione.
art. 133 c.p.
I parametri di commisurazione della pena devono orientare la scelta della pena base e degli aumenti, che non possono essere apodittici o meramente numerici.
art. 187 disp. att. c.p.p.
Nel computo della pena in presenza di reati unificati in continuazione occorre scorporare i reati già riuniti e individuare correttamente il reato più grave sulla base della pena determinata per esso.
art. 416-bis.1 c.p.
L'esclusione dell'aggravante mafiosa rileva nel giudizio sulla sussistenza della continuazione, perché indebolisce il collegamento finalistico invocato per dimostrare l'unicità del disegno criminoso.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, richiede una verifica rigorosa dell'esistenza di un programma criminoso unitario già delineato fin dal primo reato; indici come omogeneità dei reati e contiguità spazio-temporale sono solo elementi sintomatici e non sostitutivi della prova del disegno comune.
- Quando tra i fatti intercorre un lungo lasso di tempo, il giudice deve motivare in modo particolarmente approfondito sulla persistenza del medesimo programma criminoso; in mancanza di elementi ulteriori, la distanza temporale è indice contrario alla continuazione.
- Nel rideterminare la pena per continuazione tra sentenze irrevocabili, il giudice dell'esecuzione deve individuare correttamente il reato più grave, scorporare le eventuali continuazioni già operate in cognizione e motivare sia sulla pena base sia sui singoli aumenti per i reati satellite.
- Non è sufficiente che la pena finale resti entro i limiti legali: occorre una motivazione che renda verificabile il rapporto di proporzione tra pena base e aumenti, evitando che il cumulo materiale sia mascherato da continuazione.
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