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Sentenza

Sentenza n. 1361/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400153

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di proscioglimento dalla ferma e collocamento in congedo illimitato per esito positivo di accertamenti diagnostici relativi all'uso di sostanze stupefacenti, nonché parere medico-legale presupposto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, arruolato quale soldato VFP1 e sottoposto in precedenza a numerosi controlli con esito negativo, ha impugnato il decreto con cui l'Amministrazione lo ha prosciolto dalla ferma annuale e collocato in congedo illimitato a seguito dell'esito positivo di accertamenti di primo e secondo livello per l'uso di sostanze stupefacenti. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 10 della legge n. 241/1990, lamentando la mancata concessione del differimento del termine per presentare memorie, il fatto che l'accesso agli atti fosse stato consentito soltanto alla scadenza del termine e l'omessa valutazione delle osservazioni difensive. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione del d.m. Difesa 16 luglio 2010 e delle linee guida per gli accertamenti sulle sostanze d'abuso, nonché difetto di istruttoria, contestando la mancata contestualità tra visita medica e prelievo, l'assenza o incompletezza della documentazione relativa a identificazione, sigillatura, conservazione, trasporto e manipolazione del campione e il mancato rispetto della catena di custodia. Con il terzo motivo ha dedotto violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che l'esito positivo fosse isolato, in contrasto con i precedenti controlli negativi, e che i risultati non fossero affidabili.

La decisione

Il TAR ha respinto tutti i motivi. Quanto alla partecipazione procedimentale, ha ritenuto che il ricorrente avesse comunque esercitato pienamente il diritto di difesa, avendo ottenuto gli atti e presentato memorie, che erano state considerate dall'Amministrazione. La Direzione generale aveva infatti trasmesso l'intera documentazione, comprese le osservazioni e la catena di custodia, a un organo tecnico terzo, il Policlinico Militare Celio, chiedendo una valutazione sulla correttezza della procedura; il relativo parere era stato poi richiamato e trascritto nel provvedimento finale. Quanto alle modalità degli accertamenti, il Collegio ha rilevato che dal verbale di prelievo risultavano l'espletamento della visita medica, l'identificazione del campione, la consegna al laboratorio nella stessa giornata, il successivo congelamento e l'invio al laboratorio tossicologico. La documentazione attestava inoltre la corretta sigillatura, l'assenza di aperture o manomissioni e la catena di custodia. Il parere tecnico non era stato specificamente confutato con censure idonee e il ricorrente non aveva provato le irregolarità dedotte. Quanto alla proporzionalità, il TAR ha affermato che l'art. 957, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 66/2010 prevede il proscioglimento dalla ferma anche in caso di uso soltanto saltuario od occasionale di sostanze stupefacenti; pertanto l'esito positivo degli accertamenti costituisce presupposto sufficiente, mentre l'occasionalità dell'episodio, i precedenti controlli negativi e il precedente servizio irreprensibile sono irrilevanti. La disposizione normativa è stata ritenuta idonea a sorreggere la motivazione del provvedimento e non è stata fornita prova concreta dell'inaffidabilità dei test, eseguiti su due livelli. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese, liquidate in 2.000 euro oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 10 l. 241/1990

    La partecipazione procedimentale è stata ritenuta effettivamente garantita quando l'interessato ha potuto accedere agli atti, presentare memorie e le osservazioni sono state concretamente esaminate dall'Amministrazione, anche mediante un approfondimento tecnico successivo.

  • art. 956, comma 1, lett. b), d.lgs. 66/2010

    Richiamato quale base normativa del proscioglimento dalla ferma, senza una specifica ulteriore interpretazione nella decisione.

  • art. 957, comma 1, lett. c), d.lgs. 66/2010

    “Il proscioglimento dalla ferma è disposto (...) nei seguenti casi: (...) c) esito positivo degli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico”.

    L'esito positivo degli accertamenti diagnostici per l'uso di sostanze stupefacenti, anche se saltuario od occasionale, costituisce presupposto sufficiente per il proscioglimento dalla ferma; non assumono rilievo i precedenti controlli negativi, l'episodicità della condotta o il servizio precedente irreprensibile.

  • d.m. Ministero della Difesa 16 luglio 2010

    La verifica del rispetto delle procedure di accertamento è stata compiuta sulla base della documentazione relativa alla visita medica, identificazione, sigillatura, conservazione, trasporto e analisi del campione; nel caso concreto tali adempimenti sono risultati documentati.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi della parte ricorrente.

Massime di principio

  • Quando, nel procedimento di proscioglimento dalla ferma militare, l'interessato ha avuto accesso agli atti, ha potuto presentare memorie e l'Amministrazione ha esaminato le osservazioni mediante un autonomo approfondimento tecnico, non sussiste violazione del diritto di partecipazione per il solo fatto che il differimento richiesto non sia stato concesso.
  • L'Amministrazione può dimostrare la regolarità degli accertamenti tossicologici mediante verbali, referti e documentazione attestante l'identificazione del campione, la sigillatura, la conservazione, il trasporto e l'integrità della catena di custodia; la contestazione dell'esito richiede censure specifiche e prova concreta delle irregolarità.
  • Ai sensi dell'art. 957, comma 1, lett. c), del d.lgs. 66/2010, l'esito positivo degli accertamenti diagnostici per l'uso di sostanze stupefacenti, anche saltuario od occasionale, legittima il proscioglimento dalla ferma, senza che rilevino l'episodicità dell'esito, i precedenti controlli negativi o il servizio precedente irreprensibile.
  • Quando il presupposto normativo del proscioglimento è chiaramente individuato e gli accertamenti diagnostici di primo e secondo livello risultano regolari e documentati, la disposizione normativa e il richiamo agli accertamenti sono idonei a motivare il provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoResponsabile del procedimento e competenza
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazione

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