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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3972/2022 del 04/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 29/04/2021 del Tribunale di Catanzaro che ha rigettato il riesame del decreto GIP del 19/03/2021 di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di euro 2.384.161,85 (presunto profitto di frodi fiscali e associazione per delinquere). Il ricorrente deduce: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata autonoma valutazione del GIP del "fumus commissi delicti" e del "periculum in mora" e per motivazione apparente; (2) insufficienza indiziaria rispetto al reato associativo aggravato (art. 416 c.p. e art. 3 l.146/2006), contestando l'interpretazione dei rapporti con le società cartiere (Import Pellet s.r.l.s., Calor Sud s.r.l.s.) e la presunta conoscenza dell'artificioso meccanismo; (3) mancata considerazione della buona fede e della regolarità delle operazioni ai fini IVA (art. 2 d.lgs. 74/2000), con produzione di fatture, documenti contabili e CTP per dimostrare che gli acquisti erano reali e pagati dopo consegna.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: a) sul primo motivo (vizio di motivazione/autonoma valutazione del GIP) il ricorrente non ha allegato il provvedimento genetico e la richiesta del PM, onere necessario per consentire alla Cassazione di esaminare direttamente la deduzione, rendendo dunque non esaminabile il motivo; b) il secondo e il terzo motivo sono stati ritenuti inammissibili perché, in tema di riesame delle misure reali, il ricorso per cassazione contro ordinanze ai sensi degli artt. 322-bis e 324 c.p.p. è ammesso soltanto per violazione di legge: la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale del riesame non fosse assente o meramente apparente e che non fosse stato omesso l'esame di punti decisivi; c) la Corte ha richiamato il principio secondo cui il sequestro preventivo richiede solo indizi del reato e che per neutralizzare tali indizi la difesa deve fornire elementi capaci di privare gli indizi della loro portata possibilistica, non semplici argomentazioni contrarie. Conseguentemente il ricorso è stato respinto come inammissibile e al ricorrente sono state imputate le spese del procedimento e il versamento di una somma a norma dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • artt. 2, 5, 8 e 10-ter, d.lgs. n. 74 del 2000

    Norme sostanziali relative alle violazioni tributarie e ai criteri di rilevanza penale dell'evasione IVA; utilizzate per definire i reati fiscali da cui deriva il profitto oggetto di sequestro.

  • art. 416 cod. pen.

    Norma sull'associazione per delinquere; nel provvedimento è stata valutata in chiave indiziaria la partecipazione di più operatori economici a un progetto criminoso organizzato.

  • art. 3, legge n. 146 del 2006

    Aggravante specifica applicata all'art. 416 c.p., richiamata per qualificare la condotta come più grave.

  • art. 292, 309, 324 cod. proc. pen.

    Norme procedurali richiamate con le modifiche operate dalla legge n. 47/2015; la decisione chiarisce il potere-dovere del tribunale del riesame di integrare o completare la motivazione del provvedimento genetico purché quest'ultimo non sia del tutto privo di vaglio critico.

  • art. 11, comma 3, legge n. 47 del 2015

    Codifica del principio che limita il potere del giudice del riesame di confermare ordinanze per ragioni diverse se la motivazione originaria è radicalmente assente o meramente apparente.

  • art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

    Regola che consente il ricorso per cassazione contro ordinanze sui provvedimenti cautelari reali soltanto per violazione di legge; base della valutazione di inammissibilità dei motivi non di diritto.

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Previsione dell'ambito di giudizio della Cassazione (error in procedendo) e della necessitaà, quando si deduce un vizio procedurale, di consentire l'accesso agli atti per potere sindacare il fatto.

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    Regola sul valore dell'indizio e sulla necessità, per superare l'ambiguità indicativa, di concatenare gli indizi; richiamata per spiegare i limiti della valutazione cautelare vs. valutazione probatoria.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'addebito delle spese per ricorsi manifestamente infondati o inammissibili; applicata per imporre al ricorrente le spese e il versamento di una somma.

Massime di principio

  • Contro ordinanze di riesame emesse ai sensi degli artt. 322-bis e 324 c.p.p. il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge: questioni di merito o di presunta illogicità della motivazione, se non configurabili come vere e proprie violazioni di legge (motivazione assente o meramente apparente), risultano inammissibili.
  • Se si contesta la "mancanza di autonoma valutazione" del GIP occorre allegare in cassazione il provvedimento genetico e la richiesta del PM integrali: senza quei documenti la Cassazione non può verificare la fondatezza dell'eccezione.
  • Il tribunale del riesame può integrare o completare la motivazione del provvedimento cautelare se quest'ultimo contiene almeno un nucleo motivazionale non del tutto apparente; la nullità è rilevabile solo se la motivazione è radicalmente assente o meramente apparente.
  • Per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca sono sufficienti indizi di reato: la difesa, per far cadere la misura, deve produrre elementi che rimuovano con immediatezza la valenza possibilistica degli indizi e non semplici argomentazioni alternative.
  • L'omesso esame di un punto decisivo giustifica il ricorso per cassazione solo se il ricorrente indica e allega il concreto elemento indiziario dirimente presente negli atti trasmessi al tribunale del riesame e dimostra la sua rilevanza decisiva.
  • Ricorsi inammissibili possono comportare l'addebito delle spese e l'obbligo di versamento di somme ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto bisogna valutare attentamente l'ammissibilità formale prima di proporre cassazione.

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