Cassazione Penale, Sentenza n. 3972/2022 del 04/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 29/04/2021 del Tribunale di Catanzaro che ha rigettato il riesame del decreto GIP del 19/03/2021 di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di euro 2.384.161,85 (presunto profitto di frodi fiscali e associazione per delinquere). Il ricorrente deduce: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per mancata autonoma valutazione del GIP del "fumus commissi delicti" e del "periculum in mora" e per motivazione apparente; (2) insufficienza indiziaria rispetto al reato associativo aggravato (art. 416 c.p. e art. 3 l.146/2006), contestando l'interpretazione dei rapporti con le società cartiere (Import Pellet s.r.l.s., Calor Sud s.r.l.s.) e la presunta conoscenza dell'artificioso meccanismo; (3) mancata considerazione della buona fede e della regolarità delle operazioni ai fini IVA (art. 2 d.lgs. 74/2000), con produzione di fatture, documenti contabili e CTP per dimostrare che gli acquisti erano reali e pagati dopo consegna.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: a) sul primo motivo (vizio di motivazione/autonoma valutazione del GIP) il ricorrente non ha allegato il provvedimento genetico e la richiesta del PM, onere necessario per consentire alla Cassazione di esaminare direttamente la deduzione, rendendo dunque non esaminabile il motivo; b) il secondo e il terzo motivo sono stati ritenuti inammissibili perché, in tema di riesame delle misure reali, il ricorso per cassazione contro ordinanze ai sensi degli artt. 322-bis e 324 c.p.p. è ammesso soltanto per violazione di legge: la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale del riesame non fosse assente o meramente apparente e che non fosse stato omesso l'esame di punti decisivi; c) la Corte ha richiamato il principio secondo cui il sequestro preventivo richiede solo indizi del reato e che per neutralizzare tali indizi la difesa deve fornire elementi capaci di privare gli indizi della loro portata possibilistica, non semplici argomentazioni contrarie. Conseguentemente il ricorso è stato respinto come inammissibile e al ricorrente sono state imputate le spese del procedimento e il versamento di una somma a norma dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
artt. 2, 5, 8 e 10-ter, d.lgs. n. 74 del 2000
Norme sostanziali relative alle violazioni tributarie e ai criteri di rilevanza penale dell'evasione IVA; utilizzate per definire i reati fiscali da cui deriva il profitto oggetto di sequestro.
art. 416 cod. pen.
Norma sull'associazione per delinquere; nel provvedimento è stata valutata in chiave indiziaria la partecipazione di più operatori economici a un progetto criminoso organizzato.
art. 3, legge n. 146 del 2006
Aggravante specifica applicata all'art. 416 c.p., richiamata per qualificare la condotta come più grave.
art. 292, 309, 324 cod. proc. pen.
Norme procedurali richiamate con le modifiche operate dalla legge n. 47/2015; la decisione chiarisce il potere-dovere del tribunale del riesame di integrare o completare la motivazione del provvedimento genetico purché quest'ultimo non sia del tutto privo di vaglio critico.
art. 11, comma 3, legge n. 47 del 2015
Codifica del principio che limita il potere del giudice del riesame di confermare ordinanze per ragioni diverse se la motivazione originaria è radicalmente assente o meramente apparente.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Regola che consente il ricorso per cassazione contro ordinanze sui provvedimenti cautelari reali soltanto per violazione di legge; base della valutazione di inammissibilità dei motivi non di diritto.
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Previsione dell'ambito di giudizio della Cassazione (error in procedendo) e della necessitaà, quando si deduce un vizio procedurale, di consentire l'accesso agli atti per potere sindacare il fatto.
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Regola sul valore dell'indizio e sulla necessità, per superare l'ambiguità indicativa, di concatenare gli indizi; richiamata per spiegare i limiti della valutazione cautelare vs. valutazione probatoria.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'addebito delle spese per ricorsi manifestamente infondati o inammissibili; applicata per imporre al ricorrente le spese e il versamento di una somma.
Massime di principio
- Contro ordinanze di riesame emesse ai sensi degli artt. 322-bis e 324 c.p.p. il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge: questioni di merito o di presunta illogicità della motivazione, se non configurabili come vere e proprie violazioni di legge (motivazione assente o meramente apparente), risultano inammissibili.
- Se si contesta la "mancanza di autonoma valutazione" del GIP occorre allegare in cassazione il provvedimento genetico e la richiesta del PM integrali: senza quei documenti la Cassazione non può verificare la fondatezza dell'eccezione.
- Il tribunale del riesame può integrare o completare la motivazione del provvedimento cautelare se quest'ultimo contiene almeno un nucleo motivazionale non del tutto apparente; la nullità è rilevabile solo se la motivazione è radicalmente assente o meramente apparente.
- Per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca sono sufficienti indizi di reato: la difesa, per far cadere la misura, deve produrre elementi che rimuovano con immediatezza la valenza possibilistica degli indizi e non semplici argomentazioni alternative.
- L'omesso esame di un punto decisivo giustifica il ricorso per cassazione solo se il ricorrente indica e allega il concreto elemento indiziario dirimente presente negli atti trasmessi al tribunale del riesame e dimostra la sua rilevanza decisiva.
- Ricorsi inammissibili possono comportare l'addebito delle spese e l'obbligo di versamento di somme ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto bisogna valutare attentamente l'ammissibilità formale prima di proporre cassazione.
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