Cassazione Penale, Sentenza n. 28947/2022 del 21/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della condanna per furto aggravato di energia elettrica (artt. 624, 625 n.2 c.p.) commesso da marzo 2010 a dicembre 2013 per un importo di euro 3.915,00. I motivi del ricorso in cassazione erano: (1) nullità della notifica del decreto di citazione al difensore per consegna a persona diversa senza ulteriore spedizione a mezzo raccomandata; (2) nullità della notifica del decreto di citazione all'imputata per notifica via compiuta giacenza, con conseguente mancata conoscenza del processo; (3) inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla Piazza ai verificatori durante l'accesso domiciliare perché acquisite in sede amministrativa senza garanzie difensive (riferimento art.220 disp. att. c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza: l'avviso di ricevimento sottoscritto dalla persona incaricata dello studio legale fa piena prova della notifica salvo querela di falso, e la presenza di un sostituto processuale alla prima udienza dimostra la conoscenza del procedimento. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e non ha specificato censure adeguate, inoltre l'imputata risultava comunque destinataria della notifica. Il terzo motivo è stato dichiarato generico e inammissibile perché il ricorrente non ha indicato gli atti specificamente affetti dal vizio né dimostrato la rilevanza decisiva delle dichiarazioni contestate; inoltre non ha argomentato l'applicabilità delle norme richiamate. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
Norma sul furto: indica la fattispecie di reato contestata (furto di energia elettrica).
art. 625 n.2 cod. pen.
Aggravante applicata al furto (raggruppamento di circostanze che aggravano la pena).
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso in cassazione, richiedendo che le deduzioni siano proposte nei limiti consentiti per l'impugnazione.
art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen.
Prevede i motivi di ricorso per cassazione: lettera b) vizi di motivazione su fatti e circostanze, lettera c) violazione di norme di diritto; la Corte ha valutato la correttezza formale e di merito delle censure avanzate.
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Si riferisce alle nullità relative agli atti processuali; la Corte ha ritenuto che, in mancanza di querela di falso e vista la prova dell'avviso, non ricorresse la nullità invocata.
art. 220 disp. att. cod. proc. pen.
Regola l'utilizzabilità di dichiarazioni rese ad autorità amministrative vs giudiziaria: la Corte ha richiamato l'onere di specificare l'applicabilità e di dimostrare il rapporto di sovraordinazione o esercizio di pubblici poteri, cosa non fatta dal ricorrente.
art. 63 cod. proc. pen.
Riguarda soggetti abilitati a compiere determinate attività di polizia giudiziaria; la Corte ha osservato che il ricorso non ha confrontato le deduzioni del giudice di appello su tale normativa.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'onere di corresponsione di una somma da versare alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; la Corte ha applicato tale sanzione per euro 3.000.
Massime di principio
- La sottoscrizione sull'avviso di ricevimento della raccomandata consegnata alla persona incaricata dello studio legale fa piena prova della notifica salvo proposizione di querela di falso: dunque le impugnazioni basate solo sulla consegna a persona diversa sono frequentemente inammissibili se non è proposta querela di falso.
- La presenza di un difensore (anche sostituto con delega orale) alle udienze è elemento idoneo a dimostrare la conoscenza del processo da parte dell'imputato; l'ignoranza incolpevole è esclusa quando l'imputato abbia compiuto atti che denotano conoscenza del procedimento (es. nomina di difensore).
- Per far dichiarare nulla una notifica per compiuta giacenza è necessario articolare censure specifiche sulle modalità di notifica; deduzioni generiche sulla presunta mancata conoscenza sono inammissibili.
- Chi eccepisce l'inutilizzabilità di singoli atti o dichiarazioni deve indicare gli atti affetti dal vizio e dimostrarne l'incidenza decisiva sul compendio probatorio; ragioni generiche portano all'inammissibilità del motivo per genericità.
- Per contestare l'utilizzabilità di dichiarazioni raccolte in sede amministrativa è necessario confrontarsi con i requisiti dell'art. 220 disp. att. (rapporto di sovraordinazione o esercizio di pubblici poteri) e dimostrare la rilevanza delle dichiarazioni per la decisione; la mera affermazione non è sufficiente.
- I ricorsi in cassazione devono essere tecnicamente e materialmente articolati: motivi vaghi o non specifici vengono dichiarati inammissibili e possono comportare condanne per spese e sanzioni pecuniarie.
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