Sentenza n. 13233/2026 - Roma, Sezione 1T
per la declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente con assicurata password n. 055995032768 spedita in data 8 ottobre 2024, con conseguente ordine alla Questura competente di provvedere con provvedimento espresso sulla suddetta istanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno spedita l'8 ottobre 2024
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha agito per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno e l'ordine alla Questura di Roma di adottare un provvedimento espresso. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha comunicato che il titolo di soggiorno era stato consegnato il 27 giugno 2026. Il ricorrente era stato inoltre ammesso provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato; la relativa istanza di liquidazione della parcella è stata esaminata separatamente ai fini della verifica della permanenza dei requisiti reddituali.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché la consegna del titolo di soggiorno ha soddisfatto l'interesse sostanziale perseguito mediante l'azione avverso il silenzio. Le spese di lite sono state compensate in ragione della definizione in rito. Quanto all'istanza di liquidazione della parcella del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il TAR ha disposto il deposito, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, di una dichiarazione sostitutiva corredata dal documento d'identità e dall'eventuale documentazione reddituale, attestante la permanenza nel 2025 dei requisiti di reddito; la trattazione dell'istanza è stata rinviata alla camera di consiglio del 18 dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
sopravvenuta carenza di interesse
La sopravvenuta soddisfazione dell'interesse perseguito con l'azione avverso il silenzio determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice ha dato alle parti avviso della possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse prima della decisione.
art. 76 d.P.R. n. 115/2002
I requisiti reddituali per il patrocinio a spese dello Stato devono essere verificati considerando il reddito complessivo imponibile del nucleo familiare secondo le modalità previste dalla disposizione.
art. 79 d.P.R. n. 115/2002
fino a che il processo non sia definito
L'istante deve dichiarare i requisiti reddituali e impegnarsi a comunicare le variazioni rilevanti intervenute nell'anno precedente fino alla definizione del processo.
art. 127, comma 4, d.P.R. n. 115/2002
Prima di provvedere sulla liquidazione del compenso, il giudice deve accertare la permanenza delle condizioni reddituali che legittimano il patrocinio a spese dello Stato, restando fermi i controlli delle autorità competenti.
art. 136, comma 1, d.P.R. n. 115/2002
Il riferimento temporale per la verifica della permanenza dei requisiti reddituali si estende fino all'anno in cui è adottata la decisione che definisce il giudizio.
artt. 47 e 76 d.P.R. n. 445/2000
La permanenza dei requisiti reddituali può essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
art. 38, comma 3, d.P.R. n. 445/2000
La dichiarazione sostitutiva deve essere corredata dalla copia di un documento d'identità in corso di validità.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio instaurato contro il silenzio dell'amministrazione, l'amministrazione adotta il provvedimento espresso richiesto e soddisfa l'interesse sostanziale del ricorrente, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Ai fini della liquidazione del compenso al difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice deve verificare la permanenza dei requisiti reddituali fino all'anno in cui viene adottata la decisione che definisce il processo.
- Se il processo è iniziato e si è concluso nel medesimo anno, la verifica della permanenza dei requisiti reddituali per il patrocinio a spese dello Stato deve riguardare l'anno precedente a quello della decisione, in quanto anno precedente rispetto alla definizione del giudizio.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando il giudizio viene definito in rito per sopravvenuta carenza di interesse, in presenza di giusti motivi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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